Tassazione auto aziendali in uso promiscuo ai dipendenti

Aggiornamento alla luce della Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 10/e del 3 luglio 2025

Il comma 48 della Legge di Bilancio 2025 (L. 207/2024) ha modificato il regime fiscale dei veicoli aziendali concessi in uso promiscuo ai dipendenti, introducendo un nuovo criterio forfetario per la determinazione del fringe benefit imponibile.

Successivamente sono stati introdotti alcuni correttivi dal DL 28 febbraio 2025 n. 19, che, attraverso l’art. 6 co. 2bis, ha introdotto un regime transitorio.

Più recentemente l’Agenzia delle entrate ha pubblicato la circolare n. 10/2025 con la quale si forniscono le istruzioni operative agli Uffici per garantire l’uniformità di azione in sede di controllo.

Di seguito proponiamo una breve sintesi della circolare sintetizzando i nuovi principi da seguire.

 

Nuovo Regime Fiscale (applicabile ai veicoli concessi dal 1° gennaio 2025) 

Ai sensi del nuovo art. 51, comma 4, lett. a) del TUIR, per i veicoli:

    • Immatricolati dal 1° gennaio 2025
    • Concessi in uso promiscuo con contratti sottoscritti dal 1° gennaio 2025
    • Effettivamente consegnati al dipendente dal 1° gennaio 2025

si applicano le seguenti percentuali sul valore forfetario corrispondente a 15.000 km annui, calcolato secondo le tabelle ACI, al netto di eventuali trattenute effettuate al dipendente:

Tipo veicolo

Percentuale fringe benefit

Veicoli tradizionali

50%

Veicoli a trazione esclusivamente elettrica

10%

Veicoli elettrici ibridi plug-in

20%

 

Condizioni per l’applicazione della nuova disciplina 

La nuova disciplina scatta quando tutti i seguenti requisiti sono congiuntamente soddisfatti:

    • Nuova immatricolazione del veicolo dal 1° gennaio 2025
    • Contratto di concessione sottoscritto dal 1° gennaio 2025
    • Assegnazione/consegna del veicolo al dipendente dal 1° gennaio 2025

L’Agenzia delle entrate, con la circolare 10/25 precisa che “… il momento della sottoscrizione dell’atto di assegnazione da parte del datore di lavoro e del dipendente per l’assegnazione del benefit costituisce il momento rilevante al fine di individuare i “contratti stipulati a decorrere dal 1° gennaio 2025””.

 

Regime Transitorio

L’art. 6, comma 2-bis del D.L. 19/2025, convertito in L. 60/2025, prevede che in due specifiche situazioni sia ancora applicabile la precedente disciplina, in vigore dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2024.

Tale disciplina prevede diverse percentuali, sempre calcolate sul valore forfetario corrispondente a 15.000 km annui, a seconda del grado di emissioni di Co2, secondo la seguente tabella:

Emissioni CO₂ g/km

Percentuale fringe benefit

≤ 60

25%

> 60 e ≤ 160

30%

> 160 e ≤ 190

50%

> 190

60%

 

Le due situazioni per le quali è applicabile tale normativa sono le seguenti:

  1. veicoli concessi dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2024

L’Agenzia specifica che per “concessi in uso promiscuo” si deve intendere, a questi fini, la data di effettiva consegna del veicolo al dipendente, e non la data di assegnazione (stipulazione e firma del contratto di assegnazione del veicolo).

Più in particolare le condizioni stabilite dall’Agenzia delle entrate sono le seguenti:

    • veicolo immatricolato dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2024;
    • veicolo consegnato al dipendente dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2024;
    • contratto di assegnazione del veicolo stipulato dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2024
  1. veicoli ordinati entro il 31 dicembre 2024 e concessi dal 1° gennaio al 30 giugno 2025.

Più in particolare le condizioni stabilite dall’Agenzia delle entrate sono le seguenti:

    • veicolo ordinato entro il 31 dicembre 2024 (si fa riferimento alla data dell’ordine di acquisto o di noleggio del veicolo);
    • veicolo immatricolato dal 1° luglio 2020 al 30 giugno 2025;
    • contratto di assegnazione del veicolo stipulato dal 1° luglio 2020 al 30 giugno 2025;
    • veicolo consegnato al dipendente dal1° luglio 2020 al 30 giugno 2025;

 

           Esempi tratti dalla circolare:

    • Veicolo ordinato 10/07/2024, contratto stipulato 20/12/2024, immatricolato e consegnato a febbraio 2025 → si applica la disciplina previgente (TUIR 2024)
    • Veicolo ordinato 10/07/2024, contratto stipulato 05/02/2025, immatricolato e consegnato a maggio 2025 → si applica comunque la disciplina previgente (TUIR 2024)

 

Possibilità di scelta del regime

Un altro importante chiarimento della circolare 10/25 è costituito dalla conferma della possibilità di applicazione del regime più favorevole nel caso in cui ci siano le condizioni per applicare la nuova normativa e contestualmente, le condizioni per applicare la norma transitoria.

Esempio: Veicolo esclusivamente elettrico, ordinato entro il 10/07/2024, contratto stipulato 05/02/2025, immatricolato e consegnato a maggio 2025: in questo caso sono soddisfatte sia le condizioni della norma transitoria che della nuova normativa; in questo caso si può scegliere di applicare la nuova normativa perché più conveniente (10% anziché 25%).

 

Regime ordinario (valore normale) per veicoli esclusi dalle discipline sopra 

Per tutti gli altri casi (es. veicolo ordinato entro il 2024, ma consegnato dopo il 30 giugno 2025), si applica il criterio generale del valore normale:

    • Tassazione sulla quota parte di valore normale del bene riferibile all’uso privato
    • Secondo i criteri dell’art. 51, comma 3, TUIR e art. 9 TUIR

 Esempio: veicolo ordinato a dicembre 2024, contratto nel 2024, immatricolazione nel 2025 e consegna a luglio 2025 → si applica il valore normale (non forfetario)

Per il calcolo del valore normale (art. 9 TUIR), l’Agenzia non ha mai ufficializzato il metodo da seguire. Il metodo indicato dalla dottrina e più accreditato, sembra essere quello che considera il costo del noleggio più le spese del carburante, se sostenute dall’azienda, meno il costo chilometrico (da tabelle ACI) per le trasferte aziendali (anche all’interno del comune), opportunamente documentate (almeno con una nota spese per ogni trasferta in cui si indicano i chilometri percorsi).

Si auspica tuttavia una ufficializzazione di tale metodo (o altro) da parte dell’Agenzia delle Entrate.

 

Proroghe e Riassegnazioni 

Proroga del contratto

Se non mutano soggetto/oggetto, la proroga non costituisce un nuovo contratto, dunque si può continuare ad applicare la disciplina originaria.

Riassegnazione a un nuovo dipendente

Trattandosi di nuovo contratto con altro soggetto, la disciplina si applica in base alla data di riassegnazione, e non alla data di prima assegnazione; dunque:

    • Se riassegno l’auto entro il 30/06/2025 e ordine era stato effettuato entro il 31/12/2024, posso applicare la disciplina previgente (TUIR 2024)
    • Se riassegno l’auto dopo il 30/06/2025, devo applicare il valore normale (art. 51, co. 3 e art. 9 TUIR)

 

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