Tracciabilità delle spese di trasferta e di rappresentanza

La legge di Bilancio per il 2025 impone l’obbligo di tracciabilità alle spese di trasferta e di rappresentanza se si vuole beneficiare della non imponibilità per dipendenti e della deduzione dei relativi costi per le imprese e lavoratori autonomi.

La legge di bilancio 2025 (L. 30 dicembre 2024 n. 207), all’art. 1 commi da 81 a 83, modifica alcuni articoli del tuir per imporre la tracciabilità alle spese di trasferta e di rappresentanza, pena la perdita dei benefici fiscali previsti per la tassazione del lavoro dipendente, di lavoro autonomo, del reddito d’impresa e dell’IRAP.

In particolare, dal 1° gennaio 2025 si applicano le seguenti nuove disposizioni:

  • Per i lavoratori dipendenti, viene modificato l’articolo 51 co. 5 attraverso la lett. a) del co. 81 della nuova finanziaria che aggiunge in coda al comma citato il seguente periodo: “I rimborsi delle spese  per  vitto,  alloggio, viaggio e trasporto effettuati mediante autoservizi pubblici  non  di linea di cui all’articolo 1 della legge 15 gennaio 1992, n.  21,  per le trasferte o le missioni di cui al presente comma, non concorrono a formare il reddito se i pagamenti delle predette spese sono  eseguiti con versamento bancario o postale ovvero mediante  altri  sistemi di pagamento previsti dall’articolo 23 del decreto legislativo 9  luglio 1997, n. 241”.

Ciò significa che per beneficiare della non imponibilità a tasse e contributi delle spese di trasferta dei dipendenti (e assimilati, come ad es. gli amministratori), esse dovranno essere sostenute con sistemi tracciabili e non in contanti.

  • Per i lavoratori autonomi, la lett. b) del co. 81 della finanziaria aggiunge all’articolo 54 del tuir un nuovo comma, il 6-ter che recita: “Fermo restando quanto previsto ai commi 5 e 6, le spese relative a prestazioni alberghiere, di somministrazione di alimenti e bevande nonché di viaggio e trasporto mediante autoservizi  pubblici non di linea di cui all’articolo 1 della legge 15  gennaio  1992,  21, addebitate analiticamente  al  committente,  nonché  i  rimborsi analitici relativi alle medesime spese, sostenute  per  le  trasferte dei  dipendenti  ovvero  corrisposti  a  lavoratori  autonomi,   sono deducibili se i pagamenti sono eseguiti  con  versamento  bancario  o postale  ovvero  mediante  altri  sistemi   di   pagamento   previsti dall’articolo 23 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241”.

Ciò significa che per beneficiare della deducibilità delle spese di trasferta, i lavoratori autonomi dovranno utilizzare sistemi tracciabili e non il contante.

  • Per le imprese, la lett. c) del co. 81 della finanziaria aggiunge all’art. 95 del tuir un nuovo comma, il 3-bis che recita: “Le spese di vitto e alloggio e quelle  per  viaggio  e trasporto  mediante  autoservizi  pubblici  non  di  linea   di   cui all’articolo 1 della legge 15 gennaio 1992, n. 21, nonché i rimborsi analitici relativi alle medesime spese, sostenute  per  le  trasferte dei  dipendenti  ovvero  corrisposti  a  lavoratori  autonomi,   sono deducibili nei limiti di cui ai commi 1, 2 e 3 se  i  pagamenti  sono eseguiti con versamento bancario  o  postale  ovvero mediante  altri sistemi  di  pagamento  previsti   dall’articolo   23   del   decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241”.

Ciò significa che le imprese potranno dedurre i costi relativi alle trasferte dei dipendenti e dei lavoratori autonomi solo se le spese di vitto, alloggio e trasporto non di linea sono state sostenute con sistemi tracciabili, e dunque non in contanti. ,

  • Riguardo alle spese di rappresentanza, la lett. d) del co. 81 della finanziaria aggiunge in coda all’art. 108 comma 2 il seguente periodo: “Le spese di cui al presente comma sono deducibili  se  i  pagamenti sono eseguiti con versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi  di  pagamento  previsti   dall’articolo   23   del  decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241”.

Anche in questo caso la norma è piuttosto chiara e prevede che per portare in deduzione le spese di rappresentanza occorre che le stesse siano pagate con sistemi tracciabili.

  • Riguardo all’IRAP, il comma 82 della finanziaria dispone che le regole stabilite nel co. 81 si applicano anche ai fini dell’IRAP.

 

Sebbene le disposizioni sembrano piuttosto chiare, è probabile che l’Agenzia delle entrate chiarisca meglio i dettagli delle stesse con una circolare specifica o, più probabilmente, con una più ampia sulle novità Irpef. Nel caso ritorneremo sull’argomento con una successiva comunicazione.

Per maggiori informazioni contattare Fabiano Falasconi
Tel. 071 29048219  | email f.falasconi@confindustria.an.it

Se hai bisogno di contattare i nostri uffici puoi accedere, dal pulsante 

 a tutti i nostri contatti che possono essere ordinati e filtrati per Cognome, Nome, reparto ecc.

ULTIME NEWS