La legge di Bilancio per il 2025 impone l’obbligo di tracciabilità alle spese di trasferta e di rappresentanza se si vuole beneficiare della non imponibilità per dipendenti e della deduzione dei relativi costi per le imprese e lavoratori autonomi.
La legge di bilancio 2025 (L. 30 dicembre 2024 n. 207), all’art. 1 commi da 81 a 83, modifica alcuni articoli del tuir per imporre la tracciabilità alle spese di trasferta e di rappresentanza, pena la perdita dei benefici fiscali previsti per la tassazione del lavoro dipendente, di lavoro autonomo, del reddito d’impresa e dell’IRAP.
In particolare, dal 1° gennaio 2025 si applicano le seguenti nuove disposizioni:
- Per i lavoratori dipendenti, viene modificato l’articolo 51 co. 5 attraverso la lett. a) del co. 81 della nuova finanziaria che aggiunge in coda al comma citato il seguente periodo: “I rimborsi delle spese per vitto, alloggio, viaggio e trasporto effettuati mediante autoservizi pubblici non di linea di cui all’articolo 1 della legge 15 gennaio 1992, n. 21, per le trasferte o le missioni di cui al presente comma, non concorrono a formare il reddito se i pagamenti delle predette spese sono eseguiti con versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento previsti dall’articolo 23 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241”.
Ciò significa che per beneficiare della non imponibilità a tasse e contributi delle spese di trasferta dei dipendenti (e assimilati, come ad es. gli amministratori), esse dovranno essere sostenute con sistemi tracciabili e non in contanti.
- Per i lavoratori autonomi, la lett. b) del co. 81 della finanziaria aggiunge all’articolo 54 del tuir un nuovo comma, il 6-ter che recita: “Fermo restando quanto previsto ai commi 5 e 6, le spese relative a prestazioni alberghiere, di somministrazione di alimenti e bevande nonché di viaggio e trasporto mediante autoservizi pubblici non di linea di cui all’articolo 1 della legge 15 gennaio 1992, 21, addebitate analiticamente al committente, nonché i rimborsi analitici relativi alle medesime spese, sostenute per le trasferte dei dipendenti ovvero corrisposti a lavoratori autonomi, sono deducibili se i pagamenti sono eseguiti con versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento previsti dall’articolo 23 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241”.
Ciò significa che per beneficiare della deducibilità delle spese di trasferta, i lavoratori autonomi dovranno utilizzare sistemi tracciabili e non il contante.
- Per le imprese, la lett. c) del co. 81 della finanziaria aggiunge all’art. 95 del tuir un nuovo comma, il 3-bis che recita: “Le spese di vitto e alloggio e quelle per viaggio e trasporto mediante autoservizi pubblici non di linea di cui all’articolo 1 della legge 15 gennaio 1992, n. 21, nonché i rimborsi analitici relativi alle medesime spese, sostenute per le trasferte dei dipendenti ovvero corrisposti a lavoratori autonomi, sono deducibili nei limiti di cui ai commi 1, 2 e 3 se i pagamenti sono eseguiti con versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento previsti dall’articolo 23 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241”.
Ciò significa che le imprese potranno dedurre i costi relativi alle trasferte dei dipendenti e dei lavoratori autonomi solo se le spese di vitto, alloggio e trasporto non di linea sono state sostenute con sistemi tracciabili, e dunque non in contanti. ,
- Riguardo alle spese di rappresentanza, la lett. d) del co. 81 della finanziaria aggiunge in coda all’art. 108 comma 2 il seguente periodo: “Le spese di cui al presente comma sono deducibili se i pagamenti sono eseguiti con versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento previsti dall’articolo 23 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241”.
Anche in questo caso la norma è piuttosto chiara e prevede che per portare in deduzione le spese di rappresentanza occorre che le stesse siano pagate con sistemi tracciabili.
- Riguardo all’IRAP, il comma 82 della finanziaria dispone che le regole stabilite nel co. 81 si applicano anche ai fini dell’IRAP.
Sebbene le disposizioni sembrano piuttosto chiare, è probabile che l’Agenzia delle entrate chiarisca meglio i dettagli delle stesse con una circolare specifica o, più probabilmente, con una più ampia sulle novità Irpef. Nel caso ritorneremo sull’argomento con una successiva comunicazione.
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