INPS: interesse di dilazione e di differimento per omesso o ritardato versamento dei contributi

Decorrenza dal 2 novembre 2022

L’INPS, con circolare n. 124 del 28 ottobre 2022, comunica che la Banca centrale europea, con decisione di politica monetaria del 27 ottobre 2022, ha fissato al 2,00% il tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali dell’Eurosistema, a decorrere dal 2 novembre 2022. Si tratta di un incremento di 0,75% rispetto al tasso di interesse già fissato a 1,25% a decorrere dal 14 settembre 2022.

Per effetto di tale decisione, a decorrere dal 2 novembre 2022, l’interesse di dilazione per la regolarizzazione rateale dei debiti per contributi e le sanzioni civili, nel caso di mancato o ritardato pagamento di contributi, sono i seguenti:

  • 8,00% interesse di dilazione e differimento;
  • 7,50% misura delle sanzioni civili.
Interesse di dilazione e di differimento
L’interesse di dilazione per la regolarizzazione rateale dei debiti per contributi e sanzioni civili (ai sensi dell’articolo 2, comma 11, del decreto-legge n. 338/1989, convertito con modificazioni dalla legge n. 389/1989), è pari al tasso dell’8,00% annuo (tasso dello 2,00% maggiorato di 6 punti) e trova applicazione con riferimento alle rateazioni presentate a decorrere dal 2 novembre 2022. I piani di ammortamento già emessi e notificati in base al tasso di interesse precedentemente in vigore non subiranno modificazioni. A decorrere dal 2 novembre 2022, l’interesse dovuto in caso di autorizzazione al differimento del termine di versamento dei contributi dovrà essere calcolato al tasso dell’8,00% annuo. Nei casi di autorizzazione al differimento del termine di versamento dei contributi, il nuovo tasso, pari all’8,00%, sarà applicato a partire dalla contribuzione relativa al mese di ottobre 2022.
Sanzioni civili
Nel caso di mancato o ritardato pagamento di contributi (omissione contributiva) la sanzione civile, in ragione d’anno, è pari al 7,50% (2,00% maggiorato di 5,5 punti), fermo restando che la sanzione civile non può essere superiore al 40% dell’importo dei contributi non corrisposti entro la scadenza di legge (articolo 116, comma 8, lett. a, legge n. 388/2000). La misura del 7,50% annuo trova applicazione anche con riferimento all’ipotesi di evasione connessa a registrazioni o denunce obbligatorie omesse o non conformi al vero, qualora la denuncia della situazione debitoria sia effettuata spontaneamente prima di contestazioni o richieste da parte degli enti impositori e comunque entro dodici mesi dal termine stabilito per il pagamento dei contributi e sempreché il versamento dei contributi sia effettuato entro trenta giorni dalla denuncia stessa (articolo 116, comma 8, lettera b), secondo periodo, legge n. 388/2000). In caso di evasione (connessa a registrazioni o denunce obbligatorie omesse o non conformi al vero) resta ferma la misura della sanzione civile, in ragione d’anno, pari al 30% nel limite del 60% dell’importo dei contributi non corrisposti entro la scadenza di legge (articolo 116, comma 8, lettera b), primo periodo, legge n. 388/2000). La sanzione civile sarà dovuta nella misura del 7,50% annuo nei casi di mancato o ritardato pagamento di contributi o premi derivanti da oggettive incertezze connesse a contrastanti orientamenti giurisprudenziali o amministrativi sulla ricorrenza dell’obbligo contributivo, successivamente riconosciuto in sede giudiziale o amministrativa, sempreché il versamento dei contributi sia effettuato entro il termine fissato dagli enti impositori, fermo restando che la sanzione civile non può essere superiore al 40% dell’importo dei contributi non corrisposti entro la scadenza di legge (articolo 116, comma 10, legge n. 388/2000).
Sanzioni civili in misura ridotta nei casi di procedure concorsuali
Nei confronti delle aziende sottoposte a procedure concorsuali, l’INPS applica sanzioni civili in misura ridotta. In particolare, a decorrere dal 2 novembre 2022, in caso di mancato o ritardato pagamento dei contributi (omissione contributiva), la sanzione civile ridotta è pari a 2,00% (in quanto il tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali dell’Eurosistema è superiore all’interesse legale), mentre in caso di evasione la sanzione ridotta è pari a 4,00% (tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali dell’Eurosistema maggiorato di 2 punti).

Per maggiori informazioni contattare Ufficio sindacale
Tel. 071 29048270 | email lavoro@confindustria.an.it

Se hai bisogno di contattare i nostri uffici puoi accedere, dal pulsante 

 a tutti i nostri contatti che possono essere ordinati e filtrati per Cognome, Nome, reparto ecc.

ULTIME NEWS

Chiusura uffici 26 aprile

Gli uffici del sistema Confindustria Ancona rimarranno chiusi venerdì 26 aprile Per comunicazioni urgenti potete contattare Paolo Centofanti 3487714382  Se hai bisogno di contattare i nostri uffici puoi accedere, dal pulsante 

Leggi Tutto »