INPS: interesse di dilazione e di differimento per omesso o ritardato versamento dei contributi

Decorrenza dal 2 novembre 2022

L’INPS, con circolare n. 124 del 28 ottobre 2022, comunica che la Banca centrale europea, con decisione di politica monetaria del 27 ottobre 2022, ha fissato al 2,00% il tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali dell’Eurosistema, a decorrere dal 2 novembre 2022. Si tratta di un incremento di 0,75% rispetto al tasso di interesse già fissato a 1,25% a decorrere dal 14 settembre 2022.

Per effetto di tale decisione, a decorrere dal 2 novembre 2022, l’interesse di dilazione per la regolarizzazione rateale dei debiti per contributi e le sanzioni civili, nel caso di mancato o ritardato pagamento di contributi, sono i seguenti:

  • 8,00% interesse di dilazione e differimento;
  • 7,50% misura delle sanzioni civili.
Interesse di dilazione e di differimento
L’interesse di dilazione per la regolarizzazione rateale dei debiti per contributi e sanzioni civili (ai sensi dell’articolo 2, comma 11, del decreto-legge n. 338/1989, convertito con modificazioni dalla legge n. 389/1989), è pari al tasso dell’8,00% annuo (tasso dello 2,00% maggiorato di 6 punti) e trova applicazione con riferimento alle rateazioni presentate a decorrere dal 2 novembre 2022. I piani di ammortamento già emessi e notificati in base al tasso di interesse precedentemente in vigore non subiranno modificazioni. A decorrere dal 2 novembre 2022, l’interesse dovuto in caso di autorizzazione al differimento del termine di versamento dei contributi dovrà essere calcolato al tasso dell’8,00% annuo. Nei casi di autorizzazione al differimento del termine di versamento dei contributi, il nuovo tasso, pari all’8,00%, sarà applicato a partire dalla contribuzione relativa al mese di ottobre 2022.
Sanzioni civili
Nel caso di mancato o ritardato pagamento di contributi (omissione contributiva) la sanzione civile, in ragione d’anno, è pari al 7,50% (2,00% maggiorato di 5,5 punti), fermo restando che la sanzione civile non può essere superiore al 40% dell’importo dei contributi non corrisposti entro la scadenza di legge (articolo 116, comma 8, lett. a, legge n. 388/2000). La misura del 7,50% annuo trova applicazione anche con riferimento all’ipotesi di evasione connessa a registrazioni o denunce obbligatorie omesse o non conformi al vero, qualora la denuncia della situazione debitoria sia effettuata spontaneamente prima di contestazioni o richieste da parte degli enti impositori e comunque entro dodici mesi dal termine stabilito per il pagamento dei contributi e sempreché il versamento dei contributi sia effettuato entro trenta giorni dalla denuncia stessa (articolo 116, comma 8, lettera b), secondo periodo, legge n. 388/2000). In caso di evasione (connessa a registrazioni o denunce obbligatorie omesse o non conformi al vero) resta ferma la misura della sanzione civile, in ragione d’anno, pari al 30% nel limite del 60% dell’importo dei contributi non corrisposti entro la scadenza di legge (articolo 116, comma 8, lettera b), primo periodo, legge n. 388/2000). La sanzione civile sarà dovuta nella misura del 7,50% annuo nei casi di mancato o ritardato pagamento di contributi o premi derivanti da oggettive incertezze connesse a contrastanti orientamenti giurisprudenziali o amministrativi sulla ricorrenza dell’obbligo contributivo, successivamente riconosciuto in sede giudiziale o amministrativa, sempreché il versamento dei contributi sia effettuato entro il termine fissato dagli enti impositori, fermo restando che la sanzione civile non può essere superiore al 40% dell’importo dei contributi non corrisposti entro la scadenza di legge (articolo 116, comma 10, legge n. 388/2000).
Sanzioni civili in misura ridotta nei casi di procedure concorsuali
Nei confronti delle aziende sottoposte a procedure concorsuali, l’INPS applica sanzioni civili in misura ridotta. In particolare, a decorrere dal 2 novembre 2022, in caso di mancato o ritardato pagamento dei contributi (omissione contributiva), la sanzione civile ridotta è pari a 2,00% (in quanto il tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali dell’Eurosistema è superiore all’interesse legale), mentre in caso di evasione la sanzione ridotta è pari a 4,00% (tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali dell’Eurosistema maggiorato di 2 punti).

Per maggiori informazioni contattare Ufficio sindacale
Tel. 071 29048270 | email lavoro@confindustria.an.it

Se hai bisogno di contattare i nostri uffici puoi accedere, dal pulsante 

 a tutti i nostri contatti che possono essere ordinati e filtrati per Cognome, Nome, reparto ecc.

ULTIME NEWS

Bando regionale internazionalizzazione

Prorogata la presentazione delle domande fino alle ore 13:00 del 14 novembre 2024. La Regione Marche ha approvato il bando “Sostegno alla definizione di strategie innovative di internazionalizzazione delle imprese”

Leggi Tutto »