Nuovi limiti dimensionali per la redazione del bilancio consolidato e abbreviato

Il D.Lgs. n. 125/2024 che ha recepito la Direttiva UE sulla "Corporate Sustainability Reporting Directive - CSRD" ha introdotto anche modifiche sui limiti dimensionali previsti per la redazione del bilancio abbreviato, del bilancio delle micro-imprese e del bilancio consolidato.

BILANCIO IN FORMA ABBREVIATA

Il bilancio in forma abbreviata è una modalità semplificata di redazione dei conti, che prevede schemi ridotti e un minor dettaglio informativo rispetto a quelli standard.

Possono avvalersene facoltativamente le società che rispettano determinati limiti dimensionali, come stabilito dall’art. 2435-bis del Codice civile.

Con le modifiche introdotte dall’art. 16, comma 1, lett. a) del D.Lgs. n. 125/2024, i limiti dimensionali sono stati aumentati come segue:

  • totale dell’attivo dello stato patrimoniale: Il limite è stato innalzato da € 4.400.000 a € 5.500.000;
  • ricavi delle vendite e delle prestazioni: Il limite è passato da € 8.800.000 a € 11.000.000;
  • numero medio di dipendenti occupati: Il limite rimane invariato a 50 unità.

Per essere ammissibile alla redazione del bilancio abbreviato, una società non deve superare due dei tre limiti sopra indicati per due esercizi consecutivi (oppure nel caso di nuova società i parametri non devono essere superati nel primo esercizio di attività).

Questo sistema consente alle imprese che non hanno emesso titoli su mercati regolamentati di semplificare la gestione del proprio bilancio.

Il numero medio di dipendenti è calcolato sulla base della media giornaliera degli impiegati durante l’esercizio.

Le imprese che presentano il bilancio abbreviato sono esonerate anche dal redigere il rendiconto finanziario.

BILANCIO DELLE MICRO IMPRESE

Il bilancio delle micro-imprese è regolato dall’art. 2435-ter del Codice civile. Questa tipologia di bilancio prevede ulteriori semplificazioni rispetto al bilancio abbreviato.

Le micro-imprese possono evitare la redazione della nota integrativa e della relazione sulla gestione, a condizione che alcune informazioni siano riportate in calce allo stato patrimoniale. Sono esonerate anche dal redigere il rendiconto finanziario.

Con l’entrata in vigore del D.Lgs. n. 125/2024, l’art. 16, comma 1, lett. b) ha modificato i limiti dimensionali per qualificare una società come micro-impresa:

  • totale dell’attivo dello stato patrimoniale: il nuovo limite è di € 220.000, rispetto ai precedenti € 175.000;
  • ricavi delle vendite e delle prestazioni: il nuovo limite è di € 440.000, rispetto ai precedenti € 350.000;
  • numero medio di dipendenti occupati: rimane invariato a 5 unità.

Anche in questo caso, la società deve rispettare due di questi tre parametri per due esercizi consecutivi per continuare a beneficiare della redazione del bilancio in forma semplificata.

BILANCIO CONSOLIDATO

Il bilancio consolidato è obbligatorio per le imprese che controllano altre società e che superano determinati limiti dimensionali.

Il bilancio consolidato offre una visione unitaria delle attività e delle passività dell’intero gruppo di imprese.

Sono stati innalzati i limiti dimensionali che esonerano dall’obbligo di redigere il bilancio consolidato per le imprese controllanti che, unitamente alle controllate, non superano due dei seguenti parametri per due esercizi consecutivi:

  • totale degli attivi dello stato patrimoniale: il nuovo limite è di € 25.000.000, rispetto ai precedenti €20.000.000;
  • totale dei ricavi delle vendite e delle prestazioni: il limite è stato portato da € 40.000.000 a € 50.000.000;
  • numero medio di dipendenti occupati: rimane invariato a 250 unità.

Questo significa che le imprese che controllano altre società, ma non superano i nuovi limiti sopra elencati, non saranno obbligate a redigere il bilancio consolidato.

DECORRENZA DELLE NUOVE SOGLIE

Il D.Lgs. n. 125/2024 è entrato in vigore il 25 settembre 2024 e non contiene indicazioni specifiche sulla decorrenza dei nuovi limiti dimensionali.

Tuttavia, il decreto recepisce la Direttiva UE n. 2775/2023, la quale stabilisce che gli Stati membri devono conformarsi alle nuove disposizioni entro il 24 dicembre 2024.

Le nuove soglie quindi dovrebbero applicarsi agli esercizi finanziari che iniziano dal 1° gennaio 2024 o successivamente, anche se gli Stati membri possono consentire l’applicazione anticipata a partire dal 1° gennaio 2023.

Per le società con esercizio coincidente con l’anno solare, le nuove soglie per la redazione del bilancio abbreviato e delle micro-imprese si considerano applicabili già dai bilanci relativi all’esercizio 2024, che saranno depositati nel 2025.

Pertanto, per i bilanci del 2024, le società dovranno verificare di non aver superato, per il 2023 e il 2024, i nuovi limiti di €5.500.000 di attivo e €11.000.000 di ricavi per poter redigere il bilancio in forma abbreviata.

Per maggiori informazioni contattare Giampaolo Santinelli
Tel. 071 29048227 | mobile  3346634815 | email g.santinelli@confindustria.an.it

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