Il pacchetto inasprisce il quadro delle restrizioni in campo energetico, finanziario e commerciale
Lo scorso 23 ottobre è stato adottato il 19° pacchetto di sanzioni unionali nei confronti della Russia e della Bielorussia.
Il pacchetto legislativo inasprisce il quadro delle restrizioni in campo energetico, finanziario e commerciale e si compone dei seguenti atti:
- Regolamento (UE) 2025/2033 che modifica il Regolamento (UE) 833/2014;
- Regolamento (UE) 2025/2035 e Regolamento (UE) 2025/2037 che modificano il Regolamento (UE) 269/2014;
- Regolamento (UE) 2025/2039 che modifica il Regolamento (UE) 765/2006 (Bielorussia).
Vediamo nel dettaglio le principali misure.
- Per quanto riguarda il settore energetico, a decorrere dal 25 aprile 2026 è previsto il divieto di acquistare, importare o trasferire, direttamente o indirettamente, gas naturale liquefatto (GNL) originario della Russia o esportato dalla Russia, nonché prestare i servizi connessi. Per i contratti di fornitura a lungo termine, se stipulati prima del 17 giugno 2025, tale divieto si applicherà dal 1° gennaio 2027. Sono, inoltre, rafforzate le restrizioni verso i principali operatori energetici russi con un divieto totale di transazione nei confronti di Rosneft, Gazprom Neft.
Per maggiori informazioni contattare Umberto Martelli
Tel. 071 29048222 | mobile 334 6176763 | email u.martelli@confindustria.an.it
Se hai bisogno di contattare i nostri uffici
puoi accedere, dal pulsante
a tutti i nostri contatti che possono essere ordinati e filtrati per Cognome, Nome, reparto ecc.