CBAM: dal 1° gennaio 2026 avvio della fase definitiva

Forniti dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli chiarimenti sul quadro giuridico di riferimento e sugli adempimenti dichiarativi

Dal 1° gennaio 2026 la misura del CBAM, che fino al 31 dicembre 2025 è stata interessata da una fase di applicazione transitoria, è diventata definitiva.

Con la recente pubblicazione della Circolare 36/2025 del 24/12/2025, l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha definito il quadro operativo relativo alla fase definitiva, con importanti effetti sulle operazioni di importazione a partire dal 1° gennaio 2026.

Vale la pena ricordare che il CBAM costituisce un “tributo ambientale” finalizzato a garantire che gli sforzi di riduzione delle emissioni di gas ad effetto serra in ambito UE non siano vanificati da un contestuale aumento delle emissioni al di fuori dei propri confini, tramite le merci prodotte nei Paesi extra UE e successivamente importate nell’Unione.

Il campo di applicazione del CBAM interessa le merci elencate nell’Allegato I del Regolamento (UE) 956/2023 originarie di un Paese terzo se tali merci, o i prodotti trasformati a partire da tali merci risultanti dal regime di perfezionamento attivo, sono importate nel territorio doganale dell’Unione oppure introdotte su un’isola artificiale, su strutture fisse o galleggianti o su qualsiasi altra struttura sulla piattaforma continentale o nella zona economica esclusiva di uno Stato membro che sia adiacente al territorio doganale dell’Unione.

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