Credito d’imposta energia e gas esteso anche al mese di dicembre 2022

Con la pubblicazione del cosiddetto decreto aiuti-quater sono stati estesi anche al mese di dicembre 2022, alle stesse condizioni dei mesi di ottobre e novembre, i crediti d’imposta sull’energia e sul gas. Si riepilogano di seguito tutti i crediti d’imposta spettanti per l’anno 2022.

L’art. 1 del DECRETO-LEGGE 18 novembre 2022, n. 176 ha esteso anche al mese di dicembre 2022, alle stesse condizioni previste per i mesi di ottobre e novembre, l’applicazione dei crediti d’imposta sull’energia e sul gas.

Di seguito si riassumono le principali condizioni per usufruire dei crediti d’imposta in materia di energia e gas previsti per tutto l’anno 2022.

IMPORTO DEI CREDITI D’IMPOSTA

I crediti d’imposta vanno calcolati applicando le percentuali indicate di seguito sulla spesa per materia energia e gas.

PRIMO TRIMESTRE 2022:

· Imprese energivore: credito d’imposta 20%;

· Imprese gasivore: credito d’imposta 10%;

SECONDO TRIMESTRE 2022:

· Imprese energivore: credito d’imposta 25%;

· Imprese non energivore con potenza disponibile superiore a 16,5 KWH: credito d’imposta 15%;

· Imprese gasivore: credito d’imposta 25%;

· Imprese non gasivore: credito d’imposta 25%;

TERZO TRIMESTRE 2022:

· Imprese energivore: credito d’imposta 25%;

· Imprese non energivore con potenza disponibile superiore a 16,5 KWH: credito d’imposta 15%;

· Imprese gasivore: credito d’imposta 25%;

· Imprese non gasivore: credito d’imposta 25%;

QUARTO TRIMESTRE 2022:

· Imprese energivore: credito d’imposta 40%;

· Imprese non energivore con potenza disponibile superiore a 4,5 KWH: credito d’imposta 30%;

· Imprese gasivore: credito d’imposta 40%;

· Imprese non gasivore: credito d’imposta 40%;

COMUNICAZIONE ALL’AGENZIA DELLE ENTRATE DEI CREDITI D’IMPOSTA MATURATI

Il decreto aiuti quater ha spostato dal 16 febbraio 2022 al 16 marzo 2023 il termine ultimo entro il quale i beneficiari dei crediti d’imposta, a pena di decadenza dal diritto alla fruizione del credito non ancora fruito, dovranno inviare all’Agenzia delle Entrate un’apposita comunicazione sull’importo dei crediti d’imposta maturati, relativamente al terzo e al quarto trimestre 2022. Il contenuto e le modalità di presentazione della comunicazione saranno definiti con provvedimento dell’Agenzia delle entrate da emanarsi entro trenta giorni dall’entrata in vigore del decreto.

TERMINI E MODALITA’ ENTRO I QUALI I CREDITI D’IMPOSTA DOVRANNO ESSERE UTILIZZATI

I crediti d’imposta sull’energia e sul gas relativi al terzo e al quarto trimestre del 2022 dovranno essere utilizzati dalle imprese entro il 30 giugno 2023 (anziché entro il 31.03.2023). Rimane ferma la data del 31.12.2022 per poter usufruire dei crediti d’imposta relativi ai primi due trimestri del 2022.

I crediti d’imposta potranno essere utilizzati in compensazione sul modello F24 oppure ceduti.

Vale anche in questo caso il discorso che ove l’impresa beneficiaria del contributo si rifornisca nel quarto trimestre dell’anno 2022, di energia elettrica o di gas naturale dallo stesso venditore da cui si riforniva nel terzo e quarto trimestre dell’anno 2019, il venditore, entro sessanta giorni dalla scadenza del periodo per il quale spetta il credito d’imposta, invia al proprio cliente, su sua richiesta, una comunicazione nella quale è riportato il calcolo dell’incremento di costo della componente energetica e l’ammontare del credito d’imposta spettante per quarto trimestre 2022.

Sulla base di quanto sopra, pertanto, per il quarto trimestre 2022 valgono esattamente le stesse regole previste per il calcolo dei crediti d’imposta dei primi tre trimestri del 2022.

CONDIZIONI PER POTER USUFRUIRE DEI CREDITI D’IMPOSTA

Quando scatta il bonus?

Il meccanismo alla base rimane identico: per avere il credito d’imposta, nel trimestre precedente le imprese devono aver assistito ad un aumento medio dei prezzi di oltre il 30% rispetto allo stesso periodo del 2019.

Nel caso dell’elettricità, si prende in esame il costo medio per KWH in bolletta della spesa per materia energia.

Nel caso del gas, si considera invece il prezzo medio di riferimento del Mercato infra giornaliero (Mi-Gas).

ESENZIONE DALLA TASSAZIONE

I crediti d’imposta innanzitutto andranno inseriti nel quadro RU del modello Redditi 2023, con la possibilità di compensarli anche senza attendere la presentazione della dichiarazione dei redditi; inoltre, se si è certi di aver maturato i requisiti per ricevere il bonus fiscale, non è necessario attendere la conclusione del trimestre di riferimento per poter utilizzare il credito.

I crediti d’imposta non concorrono a formare la base imponibile del reddito e dell’IRAP.

In allegato alla presente notizia il testo dell’art. 1 del DECRETO-LEGGE 18 novembre 2022, n. 176.

Per maggiori informazioni contattare Giampaolo Santinelli
Tel. 071 29048227 | mobile  3346634815 | email g.santinelli@confindustria.an.it

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