Divieto di importazione di prodotti siderurgici con componenti russi trasformati all’estero

Prove di origine presentabili

Facciamo riferimento alla nostra precedente comunicazione in merito al divieto, previsto dall’articolo 3 octies del Regolamento (UE) 833/2014, di importare o acquistare, a decorrere dal 30 settembre 2023, direttamente o indirettamente, i prodotti siderurgici elencati nell’allegato XVII che sono sottoposti a trasformazione in un paese terzo e incorporano prodotti siderurgici originari della Russia elencati nel medesimo allegato, per evidenziare che, all’atto dell’importazione, l’importatore deve essere in grado di fornire la prova attestante il paese di origine, diverso dalla Russia, dei fattori produttivi siderurgici impiegati per la trasformazione del prodotto in un paese terzo.

Pertanto, nell’ambito degli ordinari controlli doganali (controllo documentale, scanner o visita merci) potrebbe essere richiesto agli operatori di fornire la prova attestante il paese di origine dei fattori produttivi siderurgici impiegati per la trasformazione del prodotto in un paese terzo.

Al riguardo la Commissione europea ha pubblicato nelle FAQ riguardanti l’applicazione del Regolamento (UE) 833/2024, al numero 11 (si veda documento allegato), delle indicazioni sul tipo di prova ammissibile, indicando in particolare il Mill Test Certificate (MTC) sia per i prodotti semilavorati che per i prodotti finiti.

L’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, nell’avviso agli operatori del 22 settembre 2023 (in allegato), chiarisce che si tratta di una mera indicazione operativa avente quindi una valenza orientativa e che il MTC deve considerarsi quale una delle possibili prove di non incorporazione di prodotti siderurgici originari della Russia nei prodotti da importare.

Ne consegue che, salvo diversa indicazione che dovesse pervenire dai competenti servizi della Commissione, possono essere presi in considerazione quali documenti di prova idonei, oltre ai predetti MTC, le fatture, le bolle di consegna, i certificati di qualità, le dichiarazioni dei fornitori a lungo termine, i documenti di calcolo e di produzione, i documenti doganali del paese esportatore, la corrispondenza commerciale, la descrizione del processo produttivo così come le dichiarazione del produttore o le clausole di esclusione nei contratti di vendita che dimostrano l’origine non russa dei prodotti siderurgici in questione.

L’esistenza della prova in n questione deve essere indicata utilizzando il codice documento Y824 nella dichiarazione doganale.

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