Dal 1° settembre 2026 sarà necessario il sistema REX
La Decisione n. 1/2026 del Comitato per il commercio UE-Pacifico del 30 gennaio 2026 ha modificato l’articolo 15, paragrafo 3, del protocollo II dell’APE (l’Accordo di Partenariato Economico interinale tra, da una parte, l’Unione europea e, dall’altra, gli Stati del Pacifico, applicato in via provvisoria da Papua Nuova Guinea, Figi, Samoa e Isole Salomone), relativo alla definizione della nozione di prodotti originari e ai metodi di cooperazione amministrativa, prevedendo che dal 1° settembre 2026 i prodotti originari dell’UE beneficeranno, all’importazione negli Stati del Pacifico, del trattamento tariffario preferenziale previsto dall’APE solo su presentazione di una dichiarazione su fattura compilata da un esportatore registrato.
Pertanto, dal 1° settembre 2026, i certificati di circolazione EUR 1 non saranno più accettati dagli Stati del Pacifico per richiedere il trattamento tariffario preferenziale previsto dall’APE.
Gli esportatori unionali dovranno indicare il numero REX nelle dichiarazioni su fattura, compilate conformemente a quanto stabilito dall’APE.
Ricordiamo che il testo della dichiarazione su fattura (Allegato IV, Protocollo II dell’APE) è il seguente:
“L’esportatore delle merci contemplate nel presente documento (autorizzazione doganale n. ……) dichiara che, salvo indicazione contraria, le merci sono di origine preferenziale ……”.
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Tel. 071 29048222 | mobile 334 6176763 | email u.martelli@confindustria.an.it
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