Il “Fondo per il sostegno alle imprese danneggiate dalla crisi ucraina”, con una dotazione finanziaria di 120 milioni di euro, è finalizzato alla concessione di aiuti in forma di contributo a fondo perduto, a favore delle piccole e medie imprese nazionali che hanno subìto ripercussioni economiche negative derivanti dal conflitto in Ucraina.
Il Decreto Mise 9 settembre pubblicato sulla GU n.255 del 31-10-2022 di attuazione dell’art. 18, comma 2, del decreto-legge n. 50/2022 prevede a favore delle PMI una agevolazione a fondo perduto per far fronte alle ripercussioni economiche negative derivanti dalla crisi internazionale in Ucraina.
Possono accedere al contributo le piccole e medie imprese, diverse da quelle agricole, che presentano, congiuntamente, i seguenti requisiti:
- hanno realizzato negli ultimi due anni operazioni di vendita di beni o servizi, compreso l’approvvigionamento di materie prime e semilavorati, con l’Ucraina, la Federazione russa e la Repubblica di Bielorussia, pari almeno al 20 per cento del fatturato aziendale totale
- nel corso dell’ultimo trimestre antecedente al 18 maggio 2022 hanno sostenuto un costo di acquisto medio per materie prime e semilavorati incrementato almeno del 30 per cento rispetto al costo di acquisto medio del corrispondente periodo dell’anno 2019 o, per le imprese costituite dal 1° gennaio 2020, rispetto al costo di acquisto medio del corrispondente periodo dell’anno 2021
- hanno subìto nel corso del trimestre antecedente al 18 maggio 2022, un calo di fatturato di almeno il 30 per cento rispetto all’analogo periodo del 2019. Ai fini della quantificazione della riduzione del fatturato rilevano i ricavi di cui all’articolo 85, comma 1, lettere a) e b), del Testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
Le risorse finanziarie pari a 120 milioni sono ripartite tra le PMI aventi diritto riconoscendo a ciascuna di esse un importo calcolato applicando una percentuale alla differenza tra l’ammontare medio dei ricavi relativi all’ultimo trimestre anteriore alla data di entrata in vigore del decreto-legge n. 50/2022 e l’ammontare dei medesimi ricavi riferiti al corrispondente trimestre del 2019, determinata come segue:
a) 60 per cento, per i soggetti con ricavi relativi al periodo d’imposta 2019 non superiori a euro 5.000.000;
b) 40 per cento, per i soggetti con ricavi relativi al periodo d’imposta 2019 superiori a euro 5.000.000 e fino a euro 50.000.000.
Per le imprese costituite dal 1° gennaio 2020, il periodo di imposta di riferimento di cui al comma 2, lettere a) e b) e’ quello relativo all’anno 2021.
L’agevolazione non puo’, comunque, superare l’ammontare massimo di euro 400.000 per singolo beneficiario.
Qualora la dotazione finanziaria non sia sufficiente a soddisfare la richiesta di agevolazione riferita a tutte le istanze ammissibili, successivamente al termine ultimo di presentazione delle stesse, il Ministero provvede a ridurre in modo proporzionale il contributo sulla base delle risorse finanziare disponibili e delle istanze ammissibili pervenute.
La domanda può essere presentata dalle ore 12:00 del 10 novembre 2022 alle ore 12:00 del 30 novembre 2022, solo attraverso la piattaforma on line di Invitalia.
Per maggiori informazioni contattare Francesco Angeletti
Tel. 071 29048218 | mobile 3315758931 | email f.angeletti@confindustria.an.it
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