Iper ammortamento

La nuova agevolazione prevista dalla Legge di Bilancio 2026

È stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la Legge n. 199 del 30/12/2025 recante il Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2026 e il bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028. Il provvedimento è apparso nella G.U. n. 301 del 30/12/2025 ed è in vigore dal 1° gennaio 2026. Con la pubblicazione ufficiale diventano definitivamente operative le misure previste dalla manovra, incluse quelle a sostegno degli investimenti delle imprese, tra cui la nuova disciplina dell’iper ammortamento.

L’ iper ammortamento consiste nella maggiorazione del costo di acquisizione di beni nuovi ai fini della determinazione di maggiori quote di ammortamento / canoni di leasing, già applicabile in passato e successivamente sostituito dal credito d’imposta “Industria 4.0” (ancora fruibile per gli investimenti in beni materiali “prenotati” entro il 31.12.2025 ed effettuati entro il 30.6.2026) e “Transizione 5.0” (applicabile per gli investimenti effettuati entro il 31.12.2025 e pertanto non più fruibile per il 2026).

Soggetti beneficiari

L’agevolazione spetta ai titolari di reddito d’impresa, a prescindere dalla forma giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione e dal regime contabile (ordinario/ semplificato) che effettuano investimenti in specifici beni, destinati a strutture produttive ubicate in Italia.

La spettanza dell’agevolazione è subordinata:

  • al rispetto delle norme in materia di sicurezza sul lavoro;
  • al corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali dei lavoratori.

 

L’agevolazione esame non spetta alle imprese:

  • in liquidazione, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo senza continuità aziendale, altra procedura concorsuale prevista dal RD n. 267/42, dal D.Lgs. n. 14/2019 (c.d. “Codice della crisi d’impresa”) ovvero da altre Leggi speciali, nonché alle imprese che hanno in corso un procedimento per la dichiarazione di una delle predette situazioni;
  • destinatarie di sanzioni interdittive ex art. 9, comma 2, D.Lgs. n. 231/2001.

 

L’agevolazione non è altresì riconosciuta:

  • ai lavoratori autonomi;
  • ai contribuenti forfetari
  • alle imprese agricole che determinano il reddito su base catastale

 

Investimenti ammessi

La maggiorazione del costo di acquisizione è riconosciuta per gli investimenti:

  • effettuati dall’1.1.2026 al 30.9.2028. Entro tale data è necessario che l’investimento sia “effettuato”, ai sensi dell’art. 109, TUIR (Data della consegna o spedizione per i beni mobili, ovvero, se diversa e successiva, data in cui si verifica l’effetto traslativo della proprietà. Ne consegue che rileva la data di consegna del bene e non quella dell’ordine. Sono pertanto agevolabili gli investimenti con consegna a partire dal 1° gennaio 2026, indipendentemente dalla data di stipula del contratto o dell’emissione dell’ordine).
  • in beni prodotti in uno Stato UE / SEE (Islanda, Liechtenstein e Norvegia).

 

L’investimento deve avere ad oggetto:

  • beni strumentali materiali ed immateriali nuovi di cui alle Tabelle IV e V, Legge n. 199/2025, interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione / rete di fornitura.
    L’elenco dei beni agevolabili è stato aggiornato rispetto a quello delle Tabelle A e B, Legge n. 232/2016 (Finanziaria 2017).
    Sono esclusi esplicitamente personal computer, notebook, tablet e dispositivi di produttività individuale, stampanti, scanner e periferiche per ufficio, apparati di rete domestici o per piccoli uffici (SOHO), sistemi di archiviazione per uso personale o di gruppo di lavoro non integrati con i processi operativi nonché i beni destinati ad attività amministrative, contabili o di office automation non direttamente connesse ai processi operativi.
  • beni strumentali materiali nuovi finalizzati all’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili destinata all’autoconsumo anche a distanza ex art. 30, comma 1, lett. a), n. 2, D.Lgs. n. 199/2021, compresi gli impianti per lo stoccaggio dell’energia prodotta.
    Sono ammissibili esclusivamente gli impianti con moduli fotovoltaici di cui all’art. 12, comma 1, lett. b) e c), DL n. 181/2023, ossia:
    b) moduli fotovoltaici con celle, prodotti nell’UE con un’efficienza a livello di cella almeno pari al 23,5%;
    c) moduli prodotti nell’UE composti da celle bifacciali ad eterogiunzione di silicio o tandem prodotte nell’UE con un’efficienza di cella almeno pari al 24%.

    Sono stati esclusi i moduli fotovoltaici caratterizzati da un minore livello di efficienza (moduli fotovoltaici di cui all’art. 12, comma 1, lett. a) DL n. 181/2023 ).

Agevolazione

La maggiorazione spetta in misura differenziata a seconda dell’importo dell’investimento.

Per gli investimenti in leasing, rileva il costo sostenuto dal locatore per l’acquisto dei beni.

Importo investimento

Maggiorazione costo acquisizione

Fino a € 2.500.000

180%

Superiore a € 2.500.000 fino a € 10.000.000

100%

Superiore a € 10.000.000 fino a € 20.000.000

50%

Esempio pratico

Costo del bene: 100.000 €

Iper ammortamento: +180%

Totale deducibile: 280.000 €

Aliquota IRES: 24%

Risparmio d’imposta = (280.000 – 100.000) × 24% = 43.200 €

La maggiorazione in esame ha rilevanza soltanto ai fini IRPEF / IRES ed è usufruibile quale variazione in diminuzione nella dichiarazione dei redditi.

La stessa non produce effetti ai fini IRAP.

La fruizione del beneficio resta comunque subordinata alla presenza di utile fiscale: in caso di perdita, la monetizzazione dell’agevolazione è rinviata agli esercizi successivi capienti.

Modalità di accesso all’agevolazione

Ai fini della fruizione dell’iper ammortamento il soggetto interessato deve inviare al GSE, tramite un’apposita piattaforma, una comunicazione / certificazione dell’investimento effettuato.

Le disposizioni attuative saranno definite con successivo decreto interministeriale MIMIT-MEF.

Cumulabilità

L’iper ammortamento è cumulabile con ulteriori agevolazioni finanziate con risorse nazionali / UE aventi ad oggetto gli stessi costi, a condizione che il sostegno “non copra le medesime quote di costo dei singoli investimenti” del progetto di innovazione e non determini il superamento del costo sostenuto.

La relativa base di calcolo è individuata al netto di altre sovvenzioni / contributi a qualunque titolo ricevuti con riferimento alle stesse spese ammissibili

Per maggiori informazioni contattare Francesco Angeletti
Tel. 071 29048218 | mobile  3315758931 | f.angeletti@confindustria.an.it

ULTIME NEWS