Istituiti i codici tributo per l’utilizzo dei bonus gasolio autotrasportatori conto proprio e di persone

Con due apposite risoluzioni, la n. 63 e la n. 64 del 2023, l’Agenzia delle Entrate ha istituito i codici tributo per l’utilizzo tramite modello F24 dei bonus carburanti per imprese di trasporto beni in c/ proprio e per le imprese di trasporto di persone.

CREDITO D’IMPOSTA AUTOTRAPORTATORI CONTO PROPRIO 1° TRIMESTRE 2022

Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT), di concerto con il MEF, con il Decreto 8.8.2023, ha definito le modalità di attuative del bonus in esame.

Per il riconoscimento del credito d’imposta le imprese interessate dovevano presentare un’apposita domanda, entro il 29.9.2023, tramite la piattaforma gestita dall’Agenzia delle Dogane.

Dopo aver verificato Le domande ricevute, il MIT ha trasmesso all’Agenzia delle Entrate l’elenco delle imprese beneficiarie dell’agevolazione e l’importo del credito d’imposta concesso.

Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione con il mod. F24, da presentare tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate decorsi 10 giorni dalla trasmissione del predetto elenco.

Il credito d’imposta spettante può essere verificato nel proprio Cassetto fiscale disponibile nell’area riservata del sito Internet dell’Agenzia delle Entrate.

Per l’utilizzo del credito d’imposta nel mod. F24 va riportato il seguente codice tributo istituito con la risoluzione dell’Agenzia delle Entrate del 24.11.2023, n. 63/E: “7056 – Credito d’imposta per l’acquisto del gasolio a favore delle imprese esercenti le attività di trasporto di merci in conto proprio – Articolo 14, comma 1, lettera a), primo e secondo periodo, del decreto legge 23 settembre 2022, n. 144”
Nel campo “anno di riferimento” va indicato l’anno di sostenimento della spesa (2022).


CREDITO D’IMPOSTA IMPRESE DI TRASPORTO PERSONE 2° SEMESTRE 2022
Con il Decreto 4.8.2023 il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT), di concerto con il MEF, ha definito le modalità di attuative del bonus in esame.

Per il riconoscimento del credito d’imposta le imprese interessate dovevano presentare un’apposita domanda, entro il 4.10.2023, tramite la piattaforma gestita dall’Agenzia delle Dogane.

Dopo aver verificato le domande ricevute, il MIT ha trasmesso all’Agenzia delle Entrate l’elenco delle imprese beneficiarie dell’agevolazione e l’importo del credito d’imposta concesso.

Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione con il mod. F24, da presentare tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate decorsi 10 giorni dalla trasmissione del predetto elenco.

Il credito d’imposta spettante può essere verificato nel proprio Cassetto fiscale disponibile nell’area riservata del sito Internet dell’Agenzia delle Entrate.

Per l’utilizzo del credito d’imposta nel mod. F24 va riportato il seguente codice tributo, istituito dall’Agenzia delle Entrate con la risoluzione 24.11.2023, n. 64/E: “7055 – Credito d’imposta per l’acquisto di gasolio a favore delle imprese che effettuano servizi di trasporto di persone su strada – Articolo 14, comma 1, lettera b) del decreto legge 23 settembre 2022, n. 144”

Nel campo “anno di riferimento” va indicato l’anno di sostenimento della spesa (2022).

Per maggiori informazioni contattare Giampaolo Santinelli
Tel. 071 29048227 | mobile  3346634815 | email g.santinelli@confindustria.an.it

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