Sulla Gazzetta Ufficiale n.303 del 29 dicembre 2022 è stata pubblicata le legge 29 dicembre 2022 n.197 recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025” (c.d. Legge di bilancio 2023), entrata in vigore il 1° gennaio 2023.
Si richiamano le principali disposizioni in materia di lavoro.
- Riduzione dell’imposta sostitutiva applicabile ai premi di produttività dei lavoratori dipendenti (art.1, comma 63)
- Esonero parziale dei contributi previdenziali a carico dei lavoratori dipendenti (art.1, comma 281)
- Esonero contributivo per assunzioni di beneficiari RdC, giovani Under 36, donne (art.1, commi 294 -299)
- Lavoro agile per lavoratori fragili (art.1, comma 306)
- Modifiche alla disciplina delle prestazioni occasionali (art.1, commi 342-343)
- Congedo parentale (art.1, comma 359)
Riduzione dell’imposta sostitutiva applicabile ai premi di produttività dei lavoratori dipendenti (art.1, comma 63)
Viene ridotta dal 10 per cento al 5 per cento l’aliquota dell’imposta sostitutiva sulle somme erogate nel 2023 sotto forma di premi di risultato o di partecipazione agli utili d’impresa, di cui all’articolo 1, comma 182, della legge n. 208 del 2015. Si ricorda che i premi di risultato di ammontare variabile, la cui corresponsione sia legata ad incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione, nonché le somme erogate sotto forma di partecipazione agli utili dell’impresa, devono essere erogati ai lavoratori dipendenti del settore privato in esecuzione di contratti aziendali o territoriali. Inoltre, l’agevolazione è riservata ai lavoratori dipendenti (a tempo determinato, a tempo indeterminato ed in somministrazione) del solo settore privato, i quali abbiano percepito, nell’anno precedente, redditi da lavoro dipendente, di cui all’art. 49 del TUIR, di ammontare non superiore a 80.000 euro annui.
Esonero parziale dei contributi previdenziali a carico dei lavoratori dipendenti (art.1, comma 281)
Si prevede che l’esonero parziale sulla quota dei contributi previdenziali per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti a carico del lavoratore dipendente di cui all’articolo 1, comma 121, della legge n. 234 del 2021 (legge di bilancio 2022) – già applicato per il 2022 nella misura di 0,80 punti percentuali dal 1° gennaio 2022 al 30 giugno 2022 e nella misura di 2 punti percentuali dal 1° luglio 2022 al 31 dicembre 2022 – sia prorogato nella misura di 2 punti percentuali con i medesimi criteri e modalità, per l’intero 2023.
Tale esonero nella misura di 2 punti percentuali si applica per i periodi di paga dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023 ai lavoratori con una retribuzione imponibile non eccedente l’importo mensile di 2.692 euro, maggiorato, per la competenza del mese di dicembre, del rateo di tredicesima.
Inoltre, si stabilisce che, a condizione che la retribuzione imponibile, parametrata su base mensile per tredici mensilità, non ecceda l’importo mensile di 1.923 euro, maggiorato, per la competenza del mese di dicembre, del rateo di tredicesima, la predetta misura dell’esonero è incrementata di un ulteriore punto percentuale (per un totale, quindi, di 3 punti percentuali).
Resta ferma l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.
Esonero contributivo per assunzioni di beneficiari RdC, giovani Under 36, donne (art.1, commi 294 -299)
Al fine di promuovere l’inserimento stabile nel mercato del lavoro dei beneficiari del reddito di cittadinanza, ai datori di lavoro privati che, dal 1º gennaio 2023 al 31 dicembre 2023, assumono tali soggetti con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, è riconosciuto, per un periodo massimo di 12 mesi, l’esonero dal versamento del 100% dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL nel limite massimo di importo pari a 8.000 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile. Resta ferma l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche. L’esonero non si applica ai rapporti di lavoro domestico.
Tale esonero è riconosciuto anche per le trasformazioni dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato effettuate dal 1º gennaio 2023 al 31 dicembre 2023.
L’esonero in questione è alternativo all’esonero di cui all’articolo 8 del decreto-legge n. 4 del 2019 per l’assunzione dei percettori del reddito di cittadinanza.
Inoltre, al fine di promuovere l’occupazione giovanile stabile, le disposizioni di cui al comma 10, dell’articolo 1, della legge n. 178 del 2020, si applicano anche alle nuove assunzioni a tempo indeterminato e alle trasformazioni dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato effettuate a decorrere dal 1º gennaio 2023 fino al 31 dicembre 2023.
Si ricorda che le disposizioni richiamate prevedono un esonero nella misura del 100% dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL, ferma restando l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, per un periodo massimo di 36 mesi, con riferimento ai soggetti che alla data della prima assunzione a tempo indeterminato o della trasformazione del contratto a tempo determinato in contratto a tempo indeterminato non abbiano compiuto il 36° anno di età.
Tale esonero è riconosciuto per un periodo massimo di 48 mesi ai datori di lavoro privati che effettuino assunzioni in una sede o unità produttiva ubicata nelle seguenti regioni: Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna.
Inoltre, per le nuove assunzioni a tempo indeterminato e per le trasformazioni dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato effettuate a decorrere dal 1º gennaio 2023 fino al 31 dicembre 2023 il limite massimo di esonero di cui al comma 10 dell’articolo 1 della predetta legge n. 178 del 2020 è elevato da 6.000 a 8.000 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile.
Ancora, al fine di promuovere le assunzioni di personale femminile, le disposizioni di cui al comma 16, dell’articolo 1, della legge n. 178 del 2020 sono riconosciute anche alle nuove assunzioni di donne lavoratrici effettuate a decorrere dal 1º gennaio 2023 al 31 dicembre 2023.
Si ricorda che le disposizioni richiamate prevedono un esonero nella misura del 100 per cento dei contributi previdenziali dovuti dal datore di lavoro (in luogo del 50 per cento previsto dalla normativa a regime) per la durata di 12 mesi in caso di contratto a tempo determinato e di 18 mesi in caso di assunzioni o trasformazioni a tempo indeterminato, per le assunzioni di donne che si trovano in una delle seguenti condizioni:
- donne con almeno 50 anni di età e disoccupate da oltre 12 mesi;
- donne di qualsiasi età, residenti in regioni ammissibili ai finanziamenti nell’ambito dei fondi strutturali dell’Unione europea, prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi;
- donne di qualsiasi età che svolgono professioni o attività lavorative in settori economici caratterizzati da un’accentuata disparità di genere, con un tasso di disparità uomo-donna che superi di almeno il 25 per cento la disparità media uomo-donna, e prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi. Per l’anno 2023 le professioni e i settori in questione sono stati individuati con decreto interministeriale n. 327 del 16 novembre 2022;
- donne di qualsiasi età, ovunque residenti e prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno ventiquattro mesi.
Per le assunzioni effettuate a decorrere dal 1º gennaio 2023 fino al 31 dicembre 2023 il limite massimo di importo di cui al comma 16 dell’articolo 1 della citata legge n. 178 del 2020 è elevato da 6.000 euro a 8.000 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile.
Infine, l’efficacia delle disposizioni agevolative per le assunzioni di beneficiari di reddito di cittadinanza, di giovani under 36 anni e di personale femminile, in commento, è condizionata ai sensi dell’articolo 108, paragrafo 3, del TFUE, all’autorizzazione della Commissione europea.
Lavoro agile per lavoratori fragili (art.1, comma 306)
Fino al 31 marzo 2023, per i lavoratori dipendenti pubblici e privati affetti dalle patologie e condizioni individuate dal decreto del Ministro della salute di cui all’articolo 17, comma 2, del decreto-legge n. 221 del 2021, il datore di lavoro assicura lo svolgimento della prestazione lavorativa in modalità agile anche attraverso l’adibizione a diversa mansione compresa nella medesima categoria o area di inquadramento, come definite dai contratti collettivi di lavoro vigenti, senza alcuna decurtazione della retribuzione in godimento.
Resta ferma l’applicazione delle disposizioni dei relativi contratti collettivi nazionali di lavoro ove più favorevoli.
Modifiche alla disciplina delle prestazioni occasionali (art.1, commi 342-343)
Sono apportate alcune modificazioni all’articolo 54-bis del decreto-legge n. 50 del 2017 (che disciplina le prestazioni occasionali mediante contratto di prestazione occasionale – CPO – e libretto di famiglia).
In particolare:
- è elevato da 5.000 a 10.000 euro il limite massimo dei compensi per prestazioni occasionali erogabili complessivamente da ciascun utilizzatore;
- si stabilisce che le disposizioni di cui al comma 1 (che definiscono i limiti e le condizioni per l’utilizzo o la prestazione di lavoro occasionale) si applicano, entro i limiti stabiliti dal citato articolo 54-bis, anche alle attività lavorative di natura occasionale svolte nell’ambito delle attività di discoteche, sale da ballo, night-club e simili, di cui al codice ATECO 93.29.1.;
- si eleva da 5 a 10 il numero massimo di lavoratori subordinati a tempo indeterminato che si possono avere alle proprie dipendenze per poter ricorrere a contratti di prestazione occasionale e si elimina conseguentemente l’eccezione prevista per le aziende alberghiere e le strutture ricettive che operano nel settore del turismo, per le quali il limite era fissato a 8 lavoratori;
- si stabilisce il divieto assoluto di ricorrere al contratto di prestazione occasionale da parte delle imprese del settore agricolo, eliminando la deroga attualmente prevista di potervi ricorrere per attività svolte determinati soggetti, purché non iscritti nell’anno precedente negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli;
- sono soppresse le disposizioni contenute all’interno dell’art.54-bis riferite al settore agricolo.
Si ricorda che l’articolo 54-bis del decreto-legge n. 50 del 2017 individua le prestazioni di lavoro occasionali con limiti quantitativi economici e distingue le modalità di ricorso alle stesse:
- da parte di persone fisiche, non nell’esercizio dell’attività professionale o d’impresa, mediante il Libretto Famiglia;
- da parte delle società sportive di cui alla legge n.91/1981, mediante il Libretto Famiglia;
- da parte di altri soggetti, mediante il contratto di prestazione occasionale.
Si intendono per prestazioni di lavoro occasionali le attività lavorative che danno luogo, nel corso di un anno civile:
a) per ciascun prestatore, con riferimento alla totalità degli utilizzatori, a compensi di importo complessivamente non superiore a 5.000 euro;
b) per ciascun utilizzatore, con riferimento alla totalità dei prestatori, a compensi di importo complessivamente non superiore a 10.000 euro;
c) per le prestazioni complessivamente rese da ogni prestatore in favore del medesimo utilizzatore, a compensi di importo non superiore a 2.500 euro.
Si ricorda in particolare che, anche a seguito delle novità illustrate, è vietato il ricorso al contratto di prestazione occasionale:
a) da parte degli utilizzatori che hanno alle proprie dipendenze più di dieci lavoratori subordinati a tempo indeterminato;
b) da parte delle imprese del settore agricolo;
c) da parte delle imprese dell’edilizia e di settori affini, delle imprese esercenti l’attività di escavazione o lavorazione di materiale lapideo, delle imprese del settore delle miniere, cave e torbiere;
d) nell’ambito dell’esecuzione di appalti di opere o servizi.
Congedo parentale (art.1, comma 359)
Con integrazione al comma 1, primo periodo, dell’articolo 34 del decreto legislativo n. 151 del 2001, l’ammontare dell’indennità spettante per congedo parentale viene elevata, in alternativa tra i genitori, per la durata massima di un mese fino al sesto anno di vita del bambino, dal 30 all’80% della retribuzione. La suddetta disposizione si applica con riferimento ai lavoratori che terminano il periodo di congedo di maternità o, in alternativa, di paternità di cui rispettivamente al Capo III e al Capo IV del decreto legislativo n. 151 del 2001 successivamente al 31 dicembre 2022.
Per maggiori informazioni contattare Ufficio sindacale
Tel. 071 29048270 | email lavoro@confindustria.an.it
Se hai bisogno di contattare i nostri uffici puoi accedere, dal pulsante
a tutti i nostri contatti che possono essere ordinati e filtrati per Cognome, Nome, reparto ecc.