Legge di bilancio 2023

Esame dei principali contenuti della Manovra sul capitolo investimenti privati delle imprese

Tra le misure di interesse per le imprese in relazione ad incentivi per investimenti privati, si segnala il rifinanziamento della legge Sabatini, cui si affianca la proroga di sei mesi del termine per l’ultimazione degli investimenti con contratto di finanziamento stipulato dal 1° gennaio 2022 al 30 giugno 2023.

Sempre in tema di investimenti, Confindustria ha chiesto e ottenuto la proroga del termine per la consegna dei beni materiali 4.0, disposto fino al 30 settembre 2023 per tutte le imprese che abbiano prenotato investimenti in beni strumentali nuovi entro il 31 dicembre 2022 e per i quali sia stato versato un acconto pari almeno al 20%. Si tratta di un buon risultato che potrebbe essere ulteriormente migliorato con il c.d. DL Milleproroghe in corso di conversione.

In relazione agli investimenti in beni materiali e immateriali ordinari e ai beni immateriali inclusi nell’allegato B annesso alla L. 232/2016, resta confermato il termine di effettuazione del 30 giugno 2023 ai fini dell’applicazione delle seguenti aliquote alle prenotazioni 2022:

  • 6% per investimenti in beni materiali e immateriali ordinari, fino a un massimale rispettivamente di 2 milioni di euro e un milione di euro (articolo 1, comma 1055, L. 178/2020);
  • 50% per investimenti in beni immateriali 4.0, fino a un massimale di un milione di euro (articolo 1, comma 1058, L. 178/2020).

Al contrario, non hanno trovato spazio in sede parlamentare modifiche volte a prorogare il credito d’imposta per la formazione 4.0, a potenziare per il 2023 le aliquote del credito d’imposta sugli investimenti in beni strumentali 4.0 e del credito d’imposta R&.

Assente anche la norma interpretativa sul credito d’imposta R&S, necessaria per assicurare certezza e rapidità nell’utilizzo della misura, ma utili, anche a questi fini, gli interventi volti a superare le preclusioni per accedere alla certificazione degli investimenti e delle attività realizzate.
In relazione alla disciplina delle certificazioni che le imprese possono richiedere per attestare la qualificazione dei propri investimenti nell’ambito di attività ammesse a crediti di imposta (tra cui per ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica), è stato disposto infatti che tali certificazioni possono essere richieste a condizione che le violazioni relative all’utilizzo dei crediti d’imposta, nei medesimi periodi, non siano state già constatate con il processo verbale di constatazione. In tal senso, è positivo e risponde a sollecitazioni di Confindustria, il superamento delle precedenti preclusioni; si ricorda, infatti, che la previgente formulazione normativa (art. 23, comma 2, DL n. 73/2022), prevedeva che la certificazione non potesse essere richiesta in tutti i casi di mero avvio di accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento.

In relazione alle aziende localizzate nel Mezzogiorno, da segnalare la proroga del credito d’imposta Sud, di quello per gli investimenti effettuati nelle ZES e della maggiorazione del credito di imposta per investimenti in ricerca e sviluppo per le imprese operanti al Sud.

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