La nuova direttiva (UE) 2023/2775 sull’adeguamento dei parametri dimensionali relativi agli schemi di bilancio da presentare da parte delle MPMI e grandi imprese avranno effetti anche sui criteri dimensionali relativi all’obbligo di presentazione del reporting di sostenibilità
La nuova direttiva apporta modifiche alle soglie monetarie per la classificazione, in categorie dimensionali, delle imprese e dei gruppi di imprese, ai sensi dell’articolo 3 della Direttiva 2013/34/UE.
Tale classificazione assume rilevanza ai fini degli obblighi di redazione del bilancio d’esercizio, del bilancio consolidato e delle relative relazioni, nonché con riferimento alle comunicazioni sulla sostenibilità, cui sono tenute le imprese e i gruppi.
CONTENUTO DELLA DIRETTIVA
La disciplina UE in materia di obblighi di comunicazioni economiche-finanziarie (articolo 3, Direttiva 2013/34/UE) classifica in categorie dimensionali le imprese ed i gruppi di imprese in relazione ai seguenti valori di bilancio:
- totale dello stato patrimoniale;
- ricavi netti delle vendite e delle prestazioni;
- numero medio dei dipendenti occupati durante l’esercizio.
Il superamento di almeno due dei tre parametri comporta il passaggio dell’impresa nella categoria dimensionale superiore.
Sulla base dei valori sopra indicati, le imprese possono essere distinte in:
- microimprese;
- piccole imprese;
- medie imprese;
- e “grandi imprese”;
mentre i gruppi sono classificabili come:
- piccoli gruppi;
- gruppi di dimensioni medie;
- e grandi gruppi.
La Direttiva adottata dalla Commissione Europea lo scorso 17 ottobre interviene esclusivamente sui limiti monetari relativi al totale dello stato patrimoniale e ai ricavi netti delle vendite e delle prestazioni, mentre restano immutate le soglie riferite al numero medio dei dipendenti occupati.
A seguito delle modifiche apportate:
- nel caso delle microimprese, viene preso come riferimento:
- un valore totale dello stato patrimoniale non superiore a 450.000 euro (in luogo del precedente limite di 350.000 euro), mentre il limite reddituale dei ricavi viene portato da 700.000 a 900.000 euro;
- nel caso delle piccole imprese o piccoli gruppi vengono presi a riferimenti i seguenti limiti superiori:
- il totale dello stato patrimoniale viene incrementato da euro 4.000.000 a euro 5.000.000, mentre il limite massimo dei ricavi viene innalzato a euro 10.000.000 (in luogo del previgente importo stabilito in euro 8.000.000);
- nel caso delle medie imprese, grandi imprese e gruppi di dimensioni medie e grandi, il valore totale dello stato patrimoniale viene portato da euro 20.000.000 ad euro 25.000.000, mentre il limite dei ricavi netti viene portato a euro 50.000.000 (rispetto al previgente limite stabilito in euro 40.000.000).
La direttiva interviene anche sui margini discrezionali, riconosciuti ai singoli Stati membri al fine di incrementare le soglie monetarie ai fini della definizione di “piccole imprese” e “piccoli gruppi”. Nel merito tali valori sono variati come segue: il limite massimo del totale dello stato patrimoniale definibile dal singolo Stato è incrementato da 6.000.000 euro a 7.500.000 euro, mentre per i ricavi netti delle vendite e delle prestazioni, il limite massimo opzionale è portato a 15.000.000 euro (in luogo del precedente importo fissato a 12.000.000 euro).
IMPATTI OPERATIVI
Per quanto riguarda i bilanci, dovranno essere modificate le soglie che individuano i soggetti di minori dimensioni che approvano in bilancio in forma abbreviata (art. 2335-bis, codice civile) o le microimprese (art. 2335-ter, codice civile), ovvero i gruppi che sono esonerati dall’obbligo di redazione del bilancio consolidato (art. 27 D.lgs. n. 127 del 9 aprile 1991).
Oltre agli impatti indicati sopra, per effetto del rinvio operato dalla nuova disciplina sulla reportistica di sostenibilità (CSRD) alle definizioni di categorie di imprese della direttiva bilanci, le nuove soglie avranno effetto anche ai fini degli obblighi di rendicontazione di sostenibilità (art. 19-bis direttiva bilanci), nonché di rendicontazione consolidata di sostenibilità (art. 29-bis direttiva bilanci).
Infatti, con l’innalzamento delle soglie monetarie, relative alla definizione di grandi imprese, a partire dai bilanci 2025 dovrebbero essere obbligate (dipenderà dalla data di recepimento della nuova direttiva) a presentare il reporting di sostenibilità all’interno del bilancio le imprese che superano almeno due dei seguenti valori:
- 250 dipendenti;
- 50 milioni di ricavi (anziché 40 milioni);
- 25 milioni di totale attivo (anziché 20 milioni).
DATA DI RECEPIMENTO DELLA DIRETTIVA COMUNITARIA
La Commissione europea auspica che, al fine di consentire alle imprese o ai gruppi di fruire tempestivamente dei benefici legati all’adeguamento delle citate soglie, gli Stati membri adottino le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla Direttiva con riferimento agli esercizi finanziari aventi inizio il 1° gennaio 2024 o in data successiva.
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