Nuove restrizioni verso la Russia

Sabato 25 febbraio il Consiglio dell’Unione europea ha adottato il decimo pacchetto di sanzioni nei confronti della Russia

Il 25 febbraio u.s., ad un anno dall’avvio della guerra di aggressione contro l’Ucraina e dai primi provvedimenti sanzionatori, la UE ha rafforzato le misure restrittive nei confronti della Russia attraverso un ennesimo pacchetto, il decimo, volto ad intensificare la pressione ed aumentare l’isolamento economico del Paese.

I provvedimenti adottati consistono in due Decisioni (Decisione PESC 2023/432 e 2023/434) e tre Regolamenti (Regolamento UE 2023/426, 2023/427, 2023/429).

Di seguito un commento delle principali disposizioni.

Ulteriori restrizioni all’export

Vengono rafforzate le restrizioni sulle esportazioni di beni e tecnologie a duplice uso, nonché di beni e tecnologie che possono contribuire al potenziamento tecnologico del settore della difesa e della sicurezza della Russia. In particolare, tra i prodotti colpiti figurano ulteriori componenti elettronici utilizzati nei sistemi di arma russi, circuiti integrati, terre rare, telecamere termiche con applicazioni militari, ecc.
Le restrizioni si applicano anche su prodotti che possono essere facilmente reindirizzati per sostenere lo sforzo bellico russo tra cui veicoli, autocarri pesanti non ancora vietati (e relativi ricambi), semirimorchi, ecc.; merci dirette all’esercito russo (ad es. generatori elettrici, binocoli, radar, bussole, ecc.); beni da costruzione quali ponti, strutture per edifici a torre, carrelli elevatori, gru, ecc.; beni fondamentali per il funzionamento e il potenziamento della capacità industriale russa (elettronica, parti di macchine, pompe, macchinari per la lavorazione dei metalli, ecc.); impianti industriali completi; beni utilizzati nell’industria aeronautica (turbojet, eliche, ecc).

Vengono in particolare modificati gli elenchi di beni che figurano negli allegati VII, XI e XXIII del Regolamento 833/2014.

Ulteriori divieti di importazione

Sono introdotte (nuovo allegato VI che modifica l’allegato XXI del Regolamento 833/2014) ulteriori limitazioni all’import che ora riguardano anche le voci doganali 2712, 2713, 2714, 2715, 2803 e 4002.
In particolare, per le voci doganali 2803 e 4002 sono previsti contingenti fino a giugno 2024 (come riportato nella versione inglese del Regolamento che, al momento, sembra far fede in considerazione di talune discordanze presenti in altre versioni, inclusa quella in lingua italiana dove viene indicata come data ultima il 31 dicembre 2023).

Misure antielusive

Per evitare l’elusione delle misure restrittive viene introdotto il divieto di transito, attraverso il territorio russo, di beni e tecnologie a duplice uso nonché di armi da fuoco, loro parti e componenti essenziali e munizioni, esportati dall’UE e destinati ad altri Paesi.

Infrastrutture critiche

Si prevede il divieto per i cittadini russi e le persone fisiche residenti in Russia di ricoprire cariche negli organi direttivi dei proprietari o operatori di infrastrutture critiche, infrastrutture critiche europee e soggetti critici, così come definiti nella Direttiva 2008/114/CE e nella Direttiva (UE) 2022/2557 che disciplinano il quadro di riferimento in tema di infrastrutture critiche. Tali soggetti corrispondono, sostanzialmente, con i fornitori di servizi pubblici essenziali.
Il divieto non si applica ai cittadini di uno Stato membro UE, di un Paese membro dello Spazio Economico Europeo o della Svizzera.

Stoccaggio gas

Si prevede il divieto, a decorrere dal 27 marzo 2023, di mettere capacità di stoccaggio di gas a disposizione di cittadini russi, persone fisiche residenti in Russia o persone giuridiche, entità o organismi stabiliti in Russia o una persona giuridica da questi posseduti per oltre il 50%, al fine di tutelare la sicurezza di approvvigionamento di gas nella UE ed evitare manipolazioni del mercato energetico da parte russa.

Trasporto aereo

Al fine di minimizzare il rischio di elusione delle sanzioni riguardanti il divieto di atterraggio, decollo o sorvolo del territorio dell’UE già previsti per gli aeromobili, è introdotto l’obbligo per gli operatori aerei che esercitano voli non di linea tra la Russia e l’Unione, effettuati direttamente o attraverso un Paese terzo, di comunicare alle rispettive autorità competenti tutte le informazioni relative al volo con almeno 48 ore di anticipo.

Deroghe per prestazione servizi e assistenza tecnica

Le autorità competenti possono autorizzare, a determinate condizioni, la prosecuzione della prestazione dei servizi di consulenza (quali servizi contabili, auditing, consulenze in materia fiscale o amministrativo/gestionale) fino al 31 dicembre 2023, qualora essa sia strettamente necessaria per disinvestimenti dalla Russia o chiusura delle attività commerciali in Russia. Inoltre, è prevista un’esenzione ai divieti di fornire assistenza tecnica inerente servizi di pilotaggio a navi in passaggio “inoffensivo”, come definiti dal diritto internazionale e necessari per ragioni di sicurezza marittima.

Svincolo merci importate

Al fine di agevolare gli operatori UE che hanno agito in buona fede, è previsto lo svincolo da parte delle autorità competenti degli Stati membri di merci che si trovano fisicamente nella UE e che sono state presentate in dogana ai sensi del Codice Doganale dell’Unione in una fase precedente all’entrata in vigore delle restrizioni in cui ricadono tali merci o nel periodo di wind-down.

 

Settore finanziario

Il nuovo pacchetto impone nuovi obblighi di segnalazione e notifica in relazione alle attività e agli asset della Banca Centrale Russa. Inoltre, tre banche russe (Tinkoff Bank, Alfa Bank e Rosbank) sono state aggiunte all’elenco delle entità soggette al congelamento dei beni e al divieto di mettere a disposizione fondi e risorse economiche.

Informazione e broadcasting

Sono prorogati la sospensione delle licenze dei media russi e il divieto di trasmissione dei loro contenuti nella UE, in quanto canalizzati attraverso organi di informazione sotto il controllo diretto o indiretto della leadership russa ed utilizzati per azioni di disinformazione e propaganda. Altri due organi di comunicazione russi (RT Arabic e Sputnik Arabic) sono colpiti dalle restrizioni (nuovo allegato V che sostituisce l’allegato XV del Regolamento 833/2014).

Ampliamento Paesi partner

E’ stato disposto l’ampliamento dell’elenco dei Paesi partner previsto nell’allegato VIII del Regolamento 833/2014 che ora ricomprende anche Australia, Canada, Norvegia e Nuova Zelanda, oltre a Stati Uniti, Regno Unito, Giappone e Corea del Sud, già presenti prima delle ultime modifiche. Tali Paesi sono definiti “partner” in quanto applicano una serie di misure di controllo delle esportazioni sostanzialmente equivalenti a quelle stabilite nel Regolamento 833/2014.

Nuove designazioni soggettive

Sono ampliati gli elenchi di soggetti (87, di cui 4 di nazionalità iraniana) ed entità (34, tra cui una società emiratina) sanzionati, includendo decisori russi, alti funzionari governativi e leader militari, funzionari dell’amministrazione russa insediati nei territori occupati dell’Ucraina nonché figure chiave coinvolte nel rapimento di bambini ucraini in Russia, nonché organizzazioni e individui per la loro attività di disinformazione. Con la Decisione PESC 2023/433 e il Regolamento UE 2023/430 la UE ha, inoltre, esteso le sanzioni ai componenti del gruppo Wagner tenuto conto della dimensione internazionale e della gravità delle azioni perpetrate anche in altri paesi (quali ad es. Mali, Sudan, Libia).

Inoltre, al fine di impedire l’accesso a prodotti e tecnologie chiave utilizzabili per finalità belliche, viene ulteriormente ampliato l’elenco degli utilizzatori finali militari ed entità listate nell’allegato IV del Regolamento 833/2014 (96 nuove entità, incluse 7 entità iraniane dato il loro coinvolgimento diretto nel conflitto e per aver fornito alla Russia droni militari utilizzati negli attacchi contro le infrastrutture civili in Ucraina).

Facciamo presente che alle nuove categorie di beni sottoposte a restrizione all’export o all’import si applicano generalmente, con qualche eccezione, clausole di salvaguardia temporale che consentono l’esecuzione, entro una certa data, dei contratti purché gli stessi siano stati conclusi prima del 26 febbraio 2023, data di entrata in vigore delle nuove misure.

Le versioni consolidate dei Regolamenti 269/2014 e 833/2014 saranno disponibili nelle prossime settimane per cui allo stato attuale, al fine di avere una visione d’insieme dell’impatto delle nuove misure sul quadro sanzionatorio in essere, occorre necessariamente procedere con una lettura combinata dei vari testi legislativi.

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