Nuovo Accordo interinale sugli scambi UE-Cile

Sostituito il precedente Accordo di Associazione del 2002

Il prossimo 1° febbraio 2025 entrerà in vigore l’Accordo interinale sugli scambi tra l’Unione Europea e la Repubblica del Cile (“ITA”) che sostituisce integralmente il precedente Accordo di Associazione con l’obiettivo di rafforzare le relazioni economiche e commerciali tra le due parti.

Oltre ad abolire la maggior parte dei dazi sulle merci, l’ITA comporta una modernizzazione delle regole di origine preferenziali, rendendo le regole specifiche per i prodotti armonizzate, semplificate e più flessibiliper molte categorie di prodotti.

L’ITA introduce inoltre modalità semplificate per provare l’origine preferenziale. In luogo del certificato di circolazione EUR.1 o delle dichiarazioni su fattura, gli esportatori e gli importatori possono ora ricorrere all’autocertificazione, sulla base di dichiarazioni di origine, da riportare sulla fattura o su altro documento commerciale, conformemente al modello riportato nell’allegato 3-C dell’accordo, oppure dichiarando la conoscenza diretta da parte dell’importatore.

A decorrere dal 1° febbraio 2025 si applicano pertanto le seguenti modifiche:

  • i certificati EUR.1 e le dichiarazioni su fattura rilasciati conformemente al precedente Accordo di Associazione UE-Cile non saranno più accettati come prova dell’origine preferenziale per le merci importate o immesse in libera pratica nell’Unione europea o in Cile. A decorrere dal 1° febbraio 2025, le richieste di trattamento preferenziale dovranno basarsi esclusivamente su dichiarazioni di origine o sulla conoscenza diretta da parte dell’importatore (questa possibilità ricorre nei casi in cui l’importatore sia in possesso di documenti giustificativi o di dati forniti dall’esportatore, o dal fabbricante del prodotto, tali da consentirgli di accertare il carattere originario e, conseguentemente, richiedere il trattamento tariffario preferenziale);
  • le richieste di trattamento preferenziale per i prodotti che al 1° febbraio 2025 siano in transito o custoditi temporaneamente in un deposito doganale o in zone franche nell’Unione europea o in Cile devono basarsi sulle dichiarazioni di origine, e non sulla conoscenza dell’importatore, come previsto dall’ITA;
  • il numero di autorizzazione riferito allo status di esportatore autorizzato, precedentemente inserito sulla base del pregresso Accordo di Associazione, è sostituito, per gli esportatori unionali, dal numero REX. Di conseguenza, le dichiarazioni di origine per i prodotti originari dell’Unione riferite a spedizioni superiori a 6.000 euro devono contenere il numero REX.

 

Suggeriamo agli operatori non ancora registrati al sistema REX che hanno in previsione di esportare merci verso il Cile di attivarsi al più presto per acquisire tale autorizzazione.

Ricordiamo che il numero di registrazione al sistema REX, una volta ottenuto, è valido per tutti gli accordi che lo prevedono, previa ovviamente verifica del carattere originario dei propri prodotti secondo le regole stabilite di volta in volta dai singoli accordi.

Per eventuali chiarimenti e per eventuale assistenza alla registrazione nel sistema REX, contattare i nostri uffici (Umberto Martelli, 07129048222 o Roberta Toccaceli, 07129048230).

Per maggiori informazioni contattare Umberto Martelli
Tel. 071 29048222  | mobile 334 6176763 | email u.martelli@confindustria.an.it

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