Polizze catastrofali: chiarimenti sul regime sanzionatorio e sulle conseguenze per le imprese

Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy (MIMIT) ha recentemente aggiornato, sul proprio sito, le risposte alle domande frequenti (FAQ) sul regime sanzionatorio in merito all’obbligo di stipula delle polizze catastrofali

Con la Legge n. 213/2023 (Legge di Bilancio 2024), integrata dal D.L. n. 39/2025 e dal DM n. 18/2025, è stato introdotto un obbligo assicurativo per le imprese iscritte al Registro delle Imprese, finalizzato alla copertura dei danni da eventi catastrofali.

Tale obbligo è accompagnato da conseguenze sanzionatorie indirette in caso di inadempimento, consistenti nella possibile esclusione dalle misure pubbliche di sostegno economico, a partire dalle date stabilite dalla norma e dai successivi provvedimenti attuativi.

OBBLIGO ASSICURATIVO: AMBITO OGGETTIVO E SOGGETTIVO

Si ricorda che l’obbligo riguarda:

  • tutte le imprese iscritte al Registro delle Imprese.

Vanno assicurati i beni materiali immobilizzati (voce B-II, n. 1, 2 e 3 del bilancio – art. 2424 c.c.), ossia:

  • Terreni e fabbricati;
  • Impianti e macchinari;
  • Attrezzature industriali e commerciali;

per danni derivanti da calamità naturali ed eventi catastrofali quali:

  • Terremoti, alluvioni, frane, inondazioni, esondazioni.

TERMINI DI DECORRENZA DELL’OBBLIGO IN SEGUITO ALLA PROROGA

Il DL n. 39/2025 ha disposto lo slittamento dei termini per l’adempimento dell’obbligo assicurativo che sono attualmente i seguenti:

  • per le Medie imprese il 1° ottobre 2025;
  • per le Piccole e micro-imprese il 1° gennaio 2026.

Per le grandi imprese l’obbligo è scattato già a partire dal 1° aprile 2025.

REGIME SANZIONATORIO: ESCLUSIONE DA INCENTIVI PUBBLICI

La mancata stipula della polizza assicurativa può comportare la preclusione all’accesso a contributi, sovvenzioni e agevolazioni pubbliche.

Tuttavia, sulla base delle FAQ pubblicate dal MiMiT il 14 aprile 2025, il regime sanzionatorio non è automatico né retroattivo, ma soggetto a condizioni specifiche.

CHIARIMENTI MIMIT: FAQ 11 E 12

Le sanzioni non sono autoapplicative infatti:

  • ogni Pubblica Amministrazione dovrà adottare un proprio provvedimento attuativo o regolamento che stabilisca in che modo tener conto dell’inadempimento assicurativo nell’ambito dei rispettivi incentivi;
  • fino all’adozione di tale atto, l’inadempimento non produce effetti sanzionatori.

Le sanzioni non sono retroattive:

  • le sanzioni si applicheranno solo a partire dalla data indicata nel provvedimento attuativo o, in sua assenza, dalla data in cui lo stesso entrerà in vigore;
  • non riguarderanno contributi o agevolazioni già concessi o le domande presentate prima della decorrenza del nuovo regime.

Per maggiori informazioni contattare Giampaolo Santinelli
Tel. 071 29048227 | mobile  3346634815 | email g.santinelli@confindustria.an.it

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