Per gli esercenti del settore del trasporto torna la possibilità di presentare la dichiarazione di rimborso per i litri consumati nel periodo 1 - 31 dicembre 2022
Con la circolare n. 42/2022 del 30 novembre 2022, l’Agenzia delle Dogane ha fornito chiarimenti in merito alla rideterminazione temporanea delle aliquote di accisa sui carburanti stabilite nel decreto legge 23 novembre 2022, n. 179 (cd. Decreto Carburanti).
Tale decreto si è reso necessario al fine di modificare la misura concernente il taglio delle accise stabilita nel decreto legge 18 novembre 2022, n. 176 (cd Decreto Aiuti-quater).
Nel prorogare fino al 31 dicembre 2022 il taglio delle accise, il DL Aiuti-quater aveva rideterminato le aliquote di accisa sui carburanti nella misura seguente:
- benzina: 478,40 euro per mille litri;
- gasolio: 367,40 euro per mille litri;
- GPL: 182,61 euro per mille chilogrammi;
- gas naturale per autotrazione: zero euro per metro cubo.
Con riferimento al gasolio usato come carburante per l’alimentazione di veicoli di massa superiore a 7,5 tonnellate di categoria euro V ed euro VI, non trovava quindi applicazione l’aliquota ridotta ex art. 24-ter del TUA, pari a 403,22 euro per mille litri di prodotto, in quanto meno favorevole.
Di conseguenza, per il periodo dal 19 novembre 2022 al 31 dicembre 2022, non sarebbe stato riconosciuto il credito d’imposta per il rimborso delle accise nella misura di 214,18 euro per mille litri, essendo stato assorbito dal taglio generale delle accise.
Il DL Carburanti mantiene la proroga fino al 31 dicembre del taglio delle accise ma le aliquote di accisa sui carburanti, per il periodo dal 1° dicembre al 31 dicembre 2022, sono state così rideterminate:
- benzina: da 478,40 euro a 578,40 euro per mille litri;
- gasolio: da 367,40 euro a 467,40 euro per mille litri;
- GPL: da 182,61 euro a 216,67 euro per mille chilogrammi.
Restano invece confermate, fino al 31 dicembre 2022, le vigenti riduzioni delle aliquote d’imposta previste per il gas naturale usato per autotrazione ai fini delle accise (zero euro per metro cubo) e dell’IVA (5%).
Per quanto attiene al gasolio usato come carburante, l’aliquota di accisa (467,40 euro per mille litri) torna ad essere superiore a quella prevista per l’impiego agevolato (403,22 euro per mille litri) e quindi, soltanto per il periodo di consumo che va dal 1° dicembre al 31 dicembre 2022, gli esercenti attività di trasporto di merci e di persone con mezzi di massa complessiva superiore a 7,5 t di categoria euro V ed euro VI, potranno presentare la dichiarazione di rimborso.
La misura del beneficio fiscale sarà pari a 64,18 euro per mille litri, data dalla differenza tra la nuova aliquota ordinaria di accisa (467,40 euro per mille litri) e quella agevolata (403,22 per mille litri).
Al riguardo, nella citata circolare ADM n. 42/2022, si evidenzia che “gli esercenti del settore del trasporto potranno presentare la dichiarazione di rimborso necessaria alla fruizione del beneficio fiscale con riguardo esclusivamente ai litri di gasolio consumati imputabili a prelievi da impianti di distribuzione stradale di carburanti o a consegna di carburante, comprovabile da e-DAS emesso dall’esercente deposito speditore, ad apparecchi di distribuzione per uso privato effettuati nel periodo che va dal 1° dicembre 2022 al 31 dicembre 2022”.
Per il periodo 19 novembre 2022 – 30 novembre 2022 viene confermata la disapplicazione dell’aliquota prevista per il gasolio commerciale dall’art. 24-ter del TUA e quindi per i consumi di carburante effettuati in tale periodo non sarà riconosciuto il credito di imposta.
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