Con la pubblicazione, in G.U. del 16 dicembre, della legge di conversione del D.L. n. 145 del 2023 (c.d. “DL Fisco-Anticipi”) all’art. 15-bis del decreto, è stata introdotta la riforma del Fondo di garanzia per le PMI che si applicherà dall’1/1 al 31/12/24.
LA NUOVA DISCIPLINA DEL FONDO DI GARANZIA DELLE PMI
La nuova disciplina prevede che il Fondo operi, tra le altre, con le seguenti modalità:
- l’importo massimo garantito per singola impresa è pari 5 milioni di euro. In proposito, va tuttavia segnalato che manca ancora (essendo scaduto nel 2023) il metodo di calcolo degli aiuti sotto forma di garanzia per importi garantiti superiori a 2,5 milioni; ciò comporta che, con la scadenza del Quadro Temporaneo, garanzie di ammontare superiore non possono essere concesse. È dunque essenziale che si acceleri il confronto con la Commissione UE per la definizione di un metodo di calcolo, avendo però particolare riguardo al livello dei premi di garanzia;
- la garanzia è concessa alle PMI fino alla misura massima del:
- 55% per finanziamenti per esigenze di liquidità rientranti nelle fasce 1 e 2 del modello di valutazione (si tratta delle imprese meno rischiose);
- 60% per finanziamenti per esigenze di liquidità rientranti nelle fasce 3 e 4 del modello di valutazione;
- 80% dei finanziamenti per investimenti, nonché per finanziamenti a favore di PMI costituite o che abbiano iniziato la propria attività non oltre tre anni prima della richiesta della garanzia del Fondo e non utilmente valutabili sulla base del modello di valutazione (quindi senza valutazione);
- 80% per start up innovative e incubatori certificati (senza applicazione del modello di valutazione);
- 80% in relazione ai finanziamenti di importo fino a 40.000 euro, ovvero fino a 80.000 euro nel caso di richiesta di garanzia presentata in modalità di riassicurazione (Confidi), nonché in relazione ai finanziamenti di microcredito di importo massimo sino a 50.000 euro (per queste categorie il modello di valutazione del fondo si applica solo per gli accantonamenti al rischio);
- per le operazioni finanziarie aventi ad oggetto investimenti nel capitale di rischio dei soggetti beneficiari finali, la predetta misura massima e’ pari al 50 per cento;
- la garanzia del Fondo può essere concessa, previa autorizzazione della Commissione europea, in favore di Mid Cap, con un numero di dipendenti non inferiore a 250 e non superiore a 499 fatta esclusione di quelle aventi ad oggetto investimenti nel capitale di rischio. La garanzia alle Mid Cap, che può essere concessa nei limiti del 15% della dotazione finanziaria annua del Fondo, è riconosciuta:
- fino alla misura massima del 30% di finanziamenti per liquidità;
- nella misura del 40% nel caso di finanziamenti per investimenti, nonché per le operazioni finanziarie riferite a imprese di nuova costituzione o che abbiano iniziato la propria attività non oltre tre anni prima della richiesta della garanzia del Fondo.
Per le garanzie concesse alle Mid Cap, viene prevista una commissione “una tantum” pari all’1,25% dell’importo garantito, contro una commissione massima dell’1% prevista per le PMI.
L’attuale formulazione del DL, definisce le midcap come imprese con un numero di dipendenti compreso tra 250 e 499, eliminando la soglia minima di 250 dipendenti; un’impresa può infatti rientrare nella categoria anche con un numero di dipendenti inferiore a 250, qualora superi le soglie di fatturato e totale attivo della definizione comunitaria di PMI.
Con riferimento alle garanzie del Fondo concesse a copertura delle prime perdite di portafogli di obbligazioni (c.d. Basket Bond), viene ridotta la soglia minima delle emissioni che possono essere incluse in portafoglio da 2 milioni a 500mila euro.
La commissione di mancato perfezionamento delle operazioni finanziarie è dovuta unicamente sulle operazioni di garanzia diretta qualora, in relazione a ciascun soggetto richiedente, la percentuale annua delle operazioni finanziarie garantite dal Fondo e non successivamente perfezionate superi la soglia del 5% rispetto al numero delle operazioni finanziarie garantite dal Fondo nel corso dello stesso anno per il medesimo soggetto richiedente. Viene così superata un’annosa questione, eliminando, di fatto, una commissione che rappresentava un’eccessiva e ingiustificata penalizzazione per le imprese, fonte di tensioni nel rapporto con banche e confidi.
Con la precedente riforma della disciplina del Fondo, entrata in vigore il 15 marzo 2019, è stato adottato un modello di valutazione del merito creditizio delle imprese (modello di rating), che prevede 5 fasce di valutazione.
In particolare dal 1° gennaio 2024 sono di nuovo escluse dall’accesso alla garanzia del Fondo le imprese rientranti in fascia 5 del modello di valutazione.
Possono accedere alla garanzia del Fondo gli enti del Terzo settore, purché iscritti al registro unico nazionale del Terzo settore nonché al repertorio delle notizie economiche e amministrative presso il registro delle imprese, in relazione a finanziamenti di importo non superiore a euro 60.000 e senza l’applicazione del modello di valutazione.
Gli enti del Terzo settore, anche se non iscritti al repertorio delle notizie economiche e amministrative, nonché gli enti religiosi civilmente riconosciuti possono accedere alla garanzia del Fondo, qualora la predetta garanzia sia rilasciata interamente a valere su apposita sezione speciale allo scopo istituita mediante apposito accordo stipulato tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il Ministero delle imprese e del made in Italy e il Ministero dell’economia e delle finanze.
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