Entrate in vigore le Disposizioni Nazionali Complementari al Codice Doganale dell’Unione
Il 4 ottobre 2024 sono entrate in vigore le Disposizioni Nazionali Complementari al Codice Doganale dell’Unione, introdotte dal Decreto Legislativo 26 settembre 2024, n. 141, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 232 del 3 ottobre 2024.
Il Decreto Legislativo 141/2024 ha dato attuazione alla Legge Delega n. 111 del 9 agosto 2023 (Delega al Governo per la riforma fiscale) con la quale il Governo è stato delegato ad emanare, anche in materia doganale, uno o più decreti legislativi.
Il testo abroga e sostituisce il Testo Unico delle disposizioni legislative in materia doganale (TULD), approvato con il DPR 23 gennaio 1973, n. 43 e numerose altre leggi speciali, come il Regio Decreto n. 65/1896 e il Decreto Legislativo 8 novembre 1990, n. 374, non più attuali, riorganizzando il quadro di riferimento al fine di adeguare la normativa nazionale a quella europea.
Le Disposizioni Nazionali Complementari al Codice Doganale Unionale, d’ora in avanti DNC, sono strutturate in 7 capitoli, per un totale di 122 articoli rispetto agli oltre 350 previsti dal TULD.
Tra le principali novità introdotte si segnalano in particolare le disposizioni in materia di:
- rapporto doganale, con il chiarimento dell’inclusione dell’IVA all’importazione tra i diritti di confine;
- rappresentanza doganale;
- riordino e semplificazione del quadro normativo sanzionatorio con una diversa razionalizzazione delle sanzioni penali per il contrabbando e di quelle amministrative;
- potenziamento dello sportello unico doganale e dei controlli (SUDOCO);
- esportazioni temporanee.
A seguito della pubblicazione del Decreto Legislativo 141/2024, l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha emanato la Circolare 20/2024 che fornisce i primi chiarimenti sulle novità introdotte.
Alla circolare è allegata una tabella di concordanza delle nuove disposizioni nazionali con quelle previgenti, con le disposizioni unionali e i documenti di prassi significativi.
Si riporta qui di seguito una prima analisi dei principali cambiamenti introdotti.
Inclusione dell’IVA tra i diritti di confine
L’art. 27 delle DNC stabilisce che “…tra i “diritti doganali” costituiscono “diritti di confine”, oltre ai dazi all’importazione e all’esportazione previsti dalla normativa unionale, anche le altre imposizioni all’importazione o all’esportazione tra cui i diritti di monopolio, le accise, l’imposta sul valore aggiunto e ogni altra imposta di consumo dovuta all’atto dell’importazione a favore dello Stato”.
Rispetto alla formulazione dell’art. 34 del previdente TULD, tra i diritti di confine viene quindi esplicitamente menzionata l’imposta sul valore aggiunto al fine di chiarire, rispetto ai diversi orientamenti giurisprudenziali, che anche a questo tributo, per le operazioni di importazione, si applica la normativa unionale in materia di individuazione del debitore e di estinzione dell’obbligazione doganale.
Rappresentanza doganale
La normativa doganale unionale in materia di rappresentanza (art. 18 CDU) afferma il principio secondo cui chiunque può nominare un rappresentante per gestire le sue relazioni con le autorità doganali. La rappresentanza può essere diretta, se il rappresentante agisce in nome e per conto del soggetto rappresentato, oppure indiretta se il rappresentante agisce in nome proprio ma per conto di un altro soggetto.
Tuttavia, nel caso in cui l’operatore non sia stabilito nel territorio unionale, lo stesso deve farsi rappresentare, per l’espletamento delle formalità doganali, esclusivamente da un soggetto stabilito nel territorio unionale che agisce in rappresentanza indiretta (comma 4 dell’art. 31).
Con l’adozione delle DNC, il legislatore nazionale, nell’ambito della facoltà di cui all’art. 18 comma 3 del CDU, ha ora disciplinato l’istituto della “rappresentanza diretta” subordinandola al rilascio di un’abilitazione, secondo le specifiche condizioni indicate nella norma. Tali condizioni sono considerate assolte per gli spedizionieri doganali, i C.A.D e gli operatori economici autorizzati AEO.
Riordino e semplificazione del quadro normativo sanzionatorio
Il Decreto Legislativo 141/2024 realizza un’importante attività di riordino e semplificazione del quadro normativo sanzionatorio.
In particolare, prevede due sole fattispecie di illecito, penale e amministrativo (il previgente TULD includeva anche “sanzioni amministrative per le violazioni di lieve entità”, il cosiddetto contrabbando depenalizzato) e distingue tra le due utilizzando il criterio dell’ammontare dei diritti dovuti, rendendo il sistema più coerente sia con le disposizioni attualmente in vigore per i tributi interni sia con la disciplina unionale.
Considerato che il discrimine è stato individuato nell’elemento oggettivo del valore dei diritti di confine dovuti – cosicché indipendentemente dalla valutazione della presenza o meno dell’elemento soggettivo del dolo, a fronte di una condotta in cui i diritti di confine dovuti, distintamente considerati, sono inferiori a 10.000 euro si applica la sanzione amministrativa mentre se il valore dei diritti è superiore alla predetta soglia si applica la sanzione penale, salvo diversa valutazione dell’Autorità Giudiziaria – l’entità della sanzione, in assenza di circostanze aggravanti, per entrambe le fattispecie è stata fissata dal 100% al 200% dei diritti di confine dovuti.
L’art. 96 disciplina invece le sanzioni amministrative e prevede, tra l’altro, che, qualora l’Autorità Giudiziaria, pur a fronte di diritti di confine dovuti superiori alla soglia dei 10.000 euro, non rilevi l’elemento soggettivo del dolo, sempre necessario per qualificare la condotta di rilevanza penale, sia l’amministrazione doganale a stabilire l’applicazione della sanzione prevista dal comma 14 dell’art. 96, ovvero una sanzione amministrativa dall’80% al 150% dei diritti di confine dovuti, comunque in misura non inferiore a 500 euro.
Potenziamento dello Sportello Unico Doganale e dei Controlli (SUDOCO)
Le nuove disposizioni potenziano l’istituto dello Sportello Unico Doganale e dei Controlli (c.d. SUDOCO), disciplinato sia a livello unionale che a livello nazionale e finalizzato al coordinamento, in via telematica, di tutti i procedimenti e dei controlli operati all’entrata e all’uscita delle merci nel o dal territorio nazionale.
L’istituto si propone, nello specifico, di armonizzare e concentrare, in un unico tempo e in un unico luogo (single window), i controlli da eseguire sulle merci in entrata, in uscita o in transito, a opera di amministrazioni diverse.
Tale strumento dovrebbe quindi essere utile a migliorare l’efficienza del processo di controllo e ridurre i tempi di attesa degli operatori per il rilascio di autorizzazioni, nulla osta o altri documenti.
Per dare attuazione a quanto disposto a livello legislativo, l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli sta implementando l’apposito portale SUDOCO, peraltro già attivo presso alcune dogane italiane come Genova e La Spezia.
Naturalmente il SUDOCO dovrà coordinarsi con la single window unionale di cui al Reg. UE 2022/2399.
Esportazioni temporanee
Altra novità riguarda il riordino delle disposizioni nazionali relative alle operazioni di esportazione temporanea in base alle quali l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli potrà autorizzare l’esportazione temporanea di merce unionale destinata ad essere reimportata tal quale entro un massimo di 36 mesi, prorogabili dietro richiesta motivata dell’interessato, per scopi quali l’utilizzo come campioni, per visionatura, per collaudo, manifestazioni fieristiche, ecc.
A differenza della normativa precedente, le nuove disposizioni si limitano a regolare esclusivamente l’esportazione temporanea delle merci unionali destinate a essere reimportate nell’ambito di operazioni rientranti in precise casistiche, dal momento che per il regime dell’ammissione temporanea – disciplinato dal diritto unionale – sono già contemplate tutte le casistiche.
La circolare ADM 20/2024 ha peraltro chiarito che la semplificazione di cui art. 72 potrà essere utilizzata anche nel caso di temporanea esportazione di macchinari utilizzati in attività produttive o per l’esecuzione di lavori, da svolgersi in Paesi al di fuori della UE.
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