Presentazione dell’istanza di rimborso dal 1° al 30 aprile 2026
L’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha reso disponibile il software per la compilazione e la stampa delle dichiarazioni dei consumi di gasolio e HVO da parte delle imprese di autotrasporto merci al fine di ottenere il recupero delle accise del primo trimestre 2026.
I termini per richiedere l’agevolazione restano aperti dal 1° aprile al 30 aprile 2026.
Va preliminarmente ricordato che allo scopo di ottemperare al riallineamento delle aliquote di accisa sul gasolio e sulla benzina, la Legge di Bilancio 2026 (Legge 30 dicembre 2025, n. 199) ha disposto all’art. 1, comma 129, lett. a), la variazione, a decorrere dal 1° gennaio 2026, dell’aliquota normale di accisa sul gasolio impiegato come carburante, incrementandola da 632,40 a 672,90 euro per mille litri, con un aumento pari a 4,05 cent/litro.
Inoltre, a seguito degli effetti economici derivanti dall’eccezionale incremento dei prezzi dei prodotti energetici conseguente al conflitto in Medio Oriente, l’art. 2, comma 1, del DL 18 marzo 2026, n. 33 (cd. “DL Carburanti”) ha disposto, a decorrere dal 19 marzo 2026, la variazione dell’aliquota normale di accisa sul gasolio impiegato come carburante, riducendola a 472,90 euro per mille litri.
In più, il D. Lgs. n. 43/2025 ha previsto, all’art. 3, comma 4, che ai gasoli paraffinici ottenuti da sintesi o da idrotrattamento (HVO) “ecosostenibili” si applichi un’aliquota di accisa ridotta pari a 617,40 euro per mille litri per un periodo di 5 anni a decorrere dal 15 maggio 2025.
Per essere definito “ecosostenibile” l’HVO deve rispettare le condizioni previste dall’articolo 44, paragrafo 5, del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, ovvero essere:
- conforme ai criteri di sostenibilità e di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra di cui alla direttiva (UE) 2018/2001 e ai relativi atti delegati o di esecuzione;
- prodotto a partire dalle materie prime elencate nell’allegato IX della citata direttiva.
Il riallineamento delle aliquote di accisa sul gasolio usato come carburante non ha tuttavia avuto effetti, sotto l’aspetto fiscale, sugli esercenti attività di trasporto di merci e di determinate categorie di trasporto di persone ricompresi nell’art. 24-ter del TUA, permanendo in capo a detti soggetti la specifica aliquota di accisa agevolata prevista dal punto 4-bis della Tabella A, pari a 403,22 euro per mille litri.
Con riferimento all’HVO, considerato che non è sempre possibile per l’esercente attività di trasporto merci e persone identificare correttamente la tipologia di HVO per carenze informative nella documentazione rilasciata dai fornitori di questa tipologia di carburante, l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha stabilito, per motivi di tutela fiscale e al fine di evitare che gli aventi diritto al rimborso sottoscrivano una dichiarazione non veritiera, che in tali circostanze si applichi l’aliquota di accisa minore vigente nel periodo, pari a 617,40 euro per mille litri dal 1° gennaio al 18 marzo 2026 e a 472,90 euro per mille litri dal 19 marzo al 31 marzo 2026.
Alla luce di queste premesse, l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha stabilito che i rimborsi siano disposti nelle misure di seguito indicate:
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