Rimborso delle accise sul gasolio per autotrazione I trimestre 2022

Presentazione dell’istanza di rimborso entro il 2 maggio 2022

Con riferimento alla domanda di rimborso delle accise sul gasolio per autotrazione relativa al primo trimestre 2022, ai fini della sua regolare compilazione l’Agenzia delle Dogane e Monopoli evidenzia che il D.L. 21 marzo 2022, n. 21 recante “Misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina”, ha disposto, all’art. 1 commi 1 e 2, una variazione dell’aliquota normale di accisa sul gasolio usato come carburante (Allegato I del D.Lgs. n. 504/95) a decorrere dal 22 marzo e fino al 21 aprile 2022, riducendola da 617,40 euro a 367,40 euro per mille litri.

Per il predetto periodo, l’art. 1, comma 3, del D.L. 21 marzo 2022 dispone la disapplicazione dell’aliquota di accisa sul gasolio commerciale ex art. 24-ter del TUA, pari a 403,22 euro per mille litri di prodotto, in quanto meno favorevole per i soggetti esercenti servizi di trasporto di merci e di persone.

Pertanto, relativamente ai consumi di gasolio del primo trimestre 2022, ai fini della regolare compilazione della domanda di agevolazione vanno considerati esclusivamente gli acquisti effettuati tra il 1° gennaio 2022 e il 21 marzo 2022 (sono quindi agevolabili i litri riforniti entro la fine della giornata del 21 marzo 2022, anche se impiegati nei giorni successivi).

In altre parole, sono esclusi dall’agevolazione i litri di gasolio consumati imputabili a rifornimenti da distributore stradale o riferibili a carburante consegnato ad apparecchi di distribuzione per uso privato tra l’inizio della giornata del 22 marzo e la fine della giornata del 31 marzo 2022.

L’Agenzia ricorda che la dichiarazione di rimborso relativa al primo trimestre 2022 deve essere presentata entro il 2 maggio 2022.

Il beneficio spetta per:

  1. l’attività di trasporto merci con veicoli di massa complessiva pari o superiore a 7,5 tonnellate, esercitata da:
    1. persone fisiche o giuridiche iscritte nell’albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi;
    2. persone fisiche o giuridiche munite della licenza di esercizio dell’autotrasporto di cose in conto proprio e iscritte nell’elenco appositamente istituito;
    3. imprese stabilite in altri Stati membri UE, in possesso dei requisiti previsti dalla disciplina UE per l’esercizio della professione di trasportatore di merci su strada;

  2. l’attività di trasporto di persone svolta da:
    1. enti pubblici o imprese pubbliche locali esercenti l’attività di trasporto di cui al decreto legislativo 422/1997 e relative leggi regionali di attuazione;
    2. imprese esercenti autoservizi interregionali di competenza statale di cui al decreto legislativo 285/2005;
    3. imprese esercenti autoservizi di competenza regionale e locale di cui al decreto legislativo 422/1997;
    4. imprese esercenti autoservizi regolari in ambito comunitario di cui al Regolamento (CE) n. 1073/2009;

  3. l’attività di trasporto di persone svolta da enti pubblici o imprese esercenti trasporti a fune in servizio pubblico.

Per i soggetti che non si avvalgono del Servizio Telematico Doganale – E.D.I., si ricorda che il contenuto della dichiarazione di consumo presentata in forma cartacea e resa ai sensi degli artt. 47 e 48 del D.P.R. 445/2000, deve essere riprodotto su supporto informatico (CD-rom, DVD, pen drive USB) da consegnare unitamente alla suddetta dichiarazione.

L’ammontare del beneficio per i consumi effettuati tra il 1° gennaio 2022 e la fine della giornata del 21 marzo 2022 è pari a 214,18 euro per mille litri di gasolio.

Per la fruizione dell’agevolazione con il modello F24 deve essere utilizzato il codice tributo 6740.

Ricordiamo che:

1) a decorrere dal 1° gennaio 2021 e per effetto di quanto previsto dall’art. 1, comma 630, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022), sono esclusi dall’agevolazione i consumi di gasolio impiegato dai veicoli di categoria euro 4 o inferiore. Tale nuova esclusione si inserisce nel quadro di una progressiva riduzione dell’ambito di operatività dell’art. 24-ter del TUA in materia di gasolio commerciale e fa seguito alle precedenti restrizioni intervenute a partire dal 1° gennaio 2015 con l’esclusione dall’agevolazione dei consumi relativi ai veicoli di categoria euro 0 o inferiore, poi dei veicoli di categoria euro 2 o inferiore (dal 1° gennaio 2016) e da ultimo dei veicoli di categoria euro 3 o inferiore (dal 1° ottobre 2020).

2) i crediti sorti con riferimento ai consumi relativi al quarto trimestre 2021 potranno essere utilizzati in compensazione entro il 31 dicembre 2023. Da tale data decorre il termine per la presentazione dell’istanza di rimborso in denaro delle eccedenze non utilizzate in compensazione, la quale dovrà pertanto essere presentata entro il 30 giugno 2024.

3) l’art. 8 (“Disposizioni in materia di accisa sul gasolio commerciale”) del D.L. n. 124/2019 ha introdotto, a decorrere dal 1° gennaio 2020, un limite quantitativo fissato in un litro di gasolio, consumato da ciascuno dei veicoli che possono beneficiare dell’agevolazione in esame, per ogni chilometro percorso. Di conseguenza, il rimborso verrà riconosciuto solo per i mezzi che hanno registrato un consumo di gasolio pari o inferiore a 1 litro per ogni km percorso nel trimestre di riferimento. Ciò comporterà che nella presentazione della dichiarazione dovrà essere prestata la massima cura nel compilare la colonna “KM PERCORSI” del Quadro A-1. Il dato relativo ai chilometri percorsi assume valore fiscalmente rilevante per la determinazione dell’importo massimo rimborsabile. Modalità non corrette di compilazione dell’apposito campo potrebbero pregiudicare la ricostruzione dei chilometri effettuati e la conseguente liquidazione dell’importo a credito;

4) la colonna “MEZZO SPECIALE” è riservata ai semirimorchi o rimorchi destinati a trasporti specifici dotati di attrezzature permanentemente installate, alimentate da motori e serbatoi autonomi. Non vanno pertanto indicati i mezzi (trattori, motrici) dotati di unico serbatoio adibito sia all’alimentazione del motore di trazione che delle attrezzature ausiliari complementari alla funzione di trasporto, già riportati unitariamente come autoveicoli;

5) nella colonna “KM PERCORSI (H MEZZI SPECIALI)” l’esercente dovrà attenersi rigorosamente all’inserimento dei chilometri effettivamente percorsi da ciascun veicolo o, per ciò che concerne i mezzi speciali, delle ore di funzionamento dell’attrezzatura permanentemente installata, nel trimestre di consumo. Non sono ammessi dati di altra natura.

Per maggiori approfondimenti sulle novità relative alle modalità di compilazione del Quadro A-1 dell’istanza di rimborso, si rinvia alla nota del 12 marzo 2020 prot. 74668/RU dell’Agenzia delle Dogane e Monopoli.

Infine, l’Agenzia fornisce già indicazioni relativamente alla compilazione della dichiarazione relativa ai consumi del secondo trimestre 2022 e nello specifico della colonna “KM PERCORSI (H MEZZO SPECIALE”) del Quadro A-1. Dovranno essere inseriti i chilometri effettivamente percorsi da ciascun veicolo (o le ore di effettivo funzionamento dell’impianto del mezzo speciale, computandoli a partire dalla lettura del contachilometri (contaore) all’inizio della giornata del 22 aprile 2022 o comunque della giornata del primo rifornimento di gasolio successivo alla predetta data. Analogamente, nella compilazione del Quadro B, si dovrà tenere conto solo delle fatture di acquisto del gasolio commerciale relative a consegne di prodotto effettuate a partire dall’inizio della giornata del 22 aprile.

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