Rimborso delle accise sul gasolio per autotrazione II trimestre 2023

Presentazione dell’istanza di rimborso dal 1° luglio al 31 luglio 2023

A decorrere dal 1° gennaio 2023, per effetto del venir meno delle misure di rideterminazione a carattere temporaneo succedutesi nel corso dell’anno 2022, ha ripreso efficacia il beneficio fiscale del rimborso delle accise sul gasolio consumato da veicoli di categoria euro V ed euro VI di massa complessiva pari o superiore a 7,5 tonnellate.

L’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, con la nota prot. 354468/RU del 26 giugno 2023, ha comunicato che a partire dal 1° luglio e fino al 31 luglio 2023 si possono presentare le istanze di rimborso delle accise sul gasolio relative ai consumi effettuati nel corso del secondo trimestre 2023 (1° aprile – 30 giugno).

Ricordiamo che il beneficio spetta per:

1) l’attività di trasporto merci con veicoli di massa complessiva pari o superiore a 7,5 tonnellate, esercitata da:
a) persone fisiche o giuridiche iscritte nell’albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi;
b) persone fisiche o giuridiche munite della licenza di esercizio dell’autotrasporto di cose in conto proprio e iscritte nell’elenco appositamente istituito;
c) imprese stabilite in altri Stati membri UE, in possesso dei requisiti previsti dalla disciplina UE per l’esercizio della professione di trasportatore di merci su strada;

2) l’attività di trasporto di persone svolta da:
a) enti pubblici o imprese pubbliche locali esercenti l’attività di trasporto di cui al decreto legislativo 422/1997 e relative leggi regionali di attuazione;
b) imprese esercenti autoservizi interregionali di competenza statale di cui al decreto legislativo 285/2005;
c) imprese esercenti autoservizi di competenza regionale e locale di cui al decreto legislativo 422/1997;
d) imprese esercenti autoservizi regolari in ambito comunitario di cui al Regolamento (CE) n. 1073/2009;

3) l’attività di trasporto di persone svolta da enti pubblici o imprese esercenti trasporti a fune in servizio pubblico.

Per i soggetti che non si avvalgono del Servizio Telematico Doganale – E.D.I., il contenuto della dichiarazione di consumo presentata in forma cartacea e resa ai sensi degli artt. 47 e 48 del D.P.R. 445/2000, deve essere riprodotto su supporto informatico (CD-rom, DVD, pen drive USB) da consegnare unitamente alla suddetta dichiarazione.

Per la fruizione dell’agevolazione con il modello F24 deve essere utilizzato il codice tributo 6740.

Ricordiamo che:
1) a decorrere dal 1° gennaio 2021 e per effetto di quanto previsto dall’art. 1, comma 630, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022), sono esclusi dall’agevolazione i consumi di gasolio impiegato dai veicoli di categoria euro 4 o inferiore. Tale nuova esclusione si inserisce nel quadro di una progressiva riduzione dell’ambito di operatività dell’art. 24-ter del TUA in materia di gasolio commerciale e fa seguito alle precedenti restrizioni intervenute a partire dal 1° gennaio 2015 con l’esclusione dall’agevolazione dei consumi relativi ai veicoli di categoria euro 0 o inferiore, poi dei veicoli di categoria euro 2 o inferiore (dal 1° gennaio 2016) e, da ultimo, dei veicoli di categoria euro 3 o inferiore (dal 1° ottobre 2020);
2) i crediti sorti con riferimento ai consumi relativi al primo trimestre 2023, limitatamente ai litri di gasolio per autotrazione riforniti tra il 1° gennaio e la fine della giornata del 31 marzo 2023, potranno essere utilizzati in compensazione entro il 31 dicembre 2024. Da tale data decorre il termine per la presentazione dell’istanza di rimborso in denaro delle eccedenze non utilizzate in compensazione, la quale dovrà pertanto essere presentata entro il 30 giugno 2025;
3) l’art. 8 (“Disposizioni in materia di accisa sul gasolio commerciale”) del D.L. n. 124/2019 ha introdotto, a decorrere dal 1° gennaio 2020, un limite quantitativo fissato in un litro di gasolio, consumato da ciascuno dei veicoli che possono beneficiare dell’agevolazione in esame, per ogni chilometro percorso. Di conseguenza, il rimborso verrà riconosciuto solo per i mezzi che hanno registrato un consumo di gasolio pari o inferiore a 1 litro per ogni km percorso nel trimestre di riferimento;
4) nelle colonne “DATA INIZIO POSSESSO” e “DATA FINE POSSESSO” del Quadro A-1 della dichiarazione trimestrale, è previsto l’inserimento, rispettivamente, delle date “1 aprile” e “30 giugno” dell’anno 2023. In assenza di indicazioni da parte dell’esercente vengono riportate tali date;
5) la colonna “MEZZI SPECIALI” è riservata ai semirimorchi o rimorchi destinati a trasporti specifici dotati di attrezzature permanentemente installate, alimentate da motori e serbatoi autonomi. Non vanno pertanto indicati in questa colonna i mezzi (trattori, motrici) dotati di unico serbatoio adibito sia all’alimentazione del motore di trazione che delle attrezzature ausiliarie complementari alla funzione di trasporto, già riportati unitariamente come autoveicoli;
6) nella colonna “KM PERCORSI (H MEZZI SPECIALI)” l’esercente dovrà attenersi rigorosamente all’inserimento dei chilometri effettivamente percorsi da ciascun veicolo o, per ciò che concerne i mezzi speciali, delle ore di funzionamento dell’attrezzatura permanentemente installata, nel trimestre di consumo. Non sono ammessi dati di altra natura.

Per maggiori approfondimenti sulle novità relative alle modalità di compilazione del Quadro A-1 dell’istanza di rimborso, si rinvia alla nota del 12 marzo 2020 prot. 74668/RU dell’Agenzia delle Dogane e Monopoli.

Per maggiori informazioni contattare Umberto Martelli
Tel. 071 29048222  | mobile 334 6176763 | email u.martelli@confindustria.an.it

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