Proroga dei termini per il riversamento al 30 luglio 2024
Accogliendo un’istanza di Confindustria, il Collegato alla Legge di Bilancio 2024 ha nuovamente posticipato i termini per il riversamento volontario per gli indebiti utilizzi in compensazione del credito d’imposta per investimenti in attività di ricerca e sviluppo.
Un emendamento al DL Anticipi ha fatto poi slittare al 30 luglio 2024 tale termine.
La scelta è legata all’avvio del meccanismo della certificazione delle attività , che dovrebbe entrare in vigore a inizio 2024 dopo l’emanazione delle linee guida da parte del Mimit e la costituzione dell’Albo dei certificatori.
Tale disciplina consentirà ai soggetti d’impresa interessati di avvalersi della facoltà di richiedere una certificazione preventiva attestante la qualificazione degli investimenti effettuati o da effettuare, ai fini dell’applicabilità del credito di imposta ricerca e sviluppo.
Le Certificazioni per attestare la qualificazione dei propri investimenti in R&S potranno essere richieste solo a condizione che le violazioni relative all’utilizzo dei crediti d’imposta, nei medesimi periodi, non siano state già constatate con il processo verbale di constatazione.
L’idea di base è quella di consentire alle aziende, una volta conosciute le regole previste dalle linee guida, di scegliere se certificare le attività effettuate oppure, in caso di non conformità , provvedere al riversamento spontaneo.
La procedura di riversamento spontaneo , senza sanzioni e interessi, dei crediti d’imposta R&S indebitamente fruiti è riservata ai contribuenti che abbiano:
- realmente svolto, sostenendo le relative spese, attività in tutto o in parte non qualificabili come attività di ricerca o sviluppo, ammissibili al beneficio;
- applicato erroneamente le disposizioni relative ad attività di ricerca commissionate a imprese italiane da soggetti non residenti;
- commesso errori nella quantificazione o nell’individuazione delle spese ammissibili in violazione dei principi di pertinenza e congruità ;
- commesso errori nella determinazione della media storica di riferimento.
La procedura è preclusa ai contribuenti destinatari di un atto impositivo definitivo alla data del 22 ottobre 202120, nonché in tutti i casi in cui il credito di imposta utilizzato in compensazione derivi da condotte fraudolente, fattispecie oggettivamente o soggettivamente simulate, false rappresentazioni della realtà basate sull’utilizzo di documenti falsi, mancanza di documentazione idonea a provare l’effettivo sostenimento delle spese.
Nel caso in cui, dopo l’adesione, l’Agenzia accerti una o più delle condotte preclusive descritte, il contribuente decade dalla procedura e la stessa non produce effetti.
Diverso il caso in cui il contribuente sia destinatario, alla data del 22 ottobre 2021, di un atto di recupero o di un PVC non definitivo: in questi casi, l’accesso alla procedura è consentito ma con riversamento dell’intero importo del credito recuperato o constatato e senza possibilità di rateazione. Nel caso di contribuenti che abbiano già ricevuto atti impositivi (non definitivi alla data del 22 ottobre 2021) e che abbiano già provveduto al versamento in pendenza di giudizio di parte del credito recuperato, potrà essere scomputata dall’importo dovuto per il riversamento esclusivamente la quota di credito e non anche le correlate sanzioni e interessi.
Il pagamento delle somme dovute per il riversamento può avvenire in unica soluzione o con pagamento di tre rate annuali di pari importo. Il differimento del termine di adesione comporta, conseguentemente il rinvio delle scadenze per i versamenti in unica soluzione (termine spostato dal 16 dicembre 2023 al 16 dicembre 2024) o rateali (termini spostati rispettivamente dal 16 dicembre 2024 e 2025, al 16 dicembre 2025 e 2026).
Restano salvi i versamenti già effettuati dai contribuenti prima della modifica dei termini operati dalla presente disposizione; in tali casi, per il versamento delle due rate successive alla prima si terranno in considerazione – coerentemente con la modifica normativa – le scadenze del 16 dicembre 2025 e 16 dicembre 2026.
Si ricorda che il perfezionamento della procedura di riversamento si realizza solo a seguito del pagamento integrale degli importi dovuti.
Sul piano penale, il perfezionamento della procedura determina l’esclusione della punibilità per il reato di indebita compensazione; laddove la procedura non si completi per il mancato rispetto della rateazione, fermo restando l’assenza dei benefici premiali a livello penale, l’Agenzia iscrive a ruolo gli importi residui dovuti per il riversamento, maggiorati della sanzione al 30 per cento e degli interessi per ritardata iscrizione a ruolo.
Per maggiori informazioni contattare Francesco Angeletti
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