Il pacchetto mira a limitare ulteriormente l’accesso della Russia alle tecnologie belliche e la capacità di esportazione di petrolio
Lo scorso 20 maggio è stato adottato il 17° pacchetto di sanzioni unionali nei confronti della Russia.
Il pacchetto legislativo si compone dei seguenti atti:
- Regolamento (UE) 2025/932 che modifica il Regolamento (UE) 833/2014;
- Regolamento (UE) 2025/933 che modifica il Regolamento (UE) 269/2014;
- Regolamento (UE) 2025/958 che modifica il Regolamento (UE) 2024/1485 concernente le misure restrittive alla vendita di beni che potrebbero essere utilizzati per la repressione interna;
- Regolamento (UE) 2025/964 e Regolamento di esecuzione (UE) 2025/965 che modificano il Regolamento (UE) 2024/2642 contenente il regime sanzionatorio nei confronti delle azioni “destabilizzanti” poste in essere dalla Russia al di fuori del suo territorio nazionale. Ci si riferisce, in particolare, a tutte quelle azioni che il Governo russo mette in atto per attaccare i valori fondamentali dell’Unione europea, nonché la sua sicurezza e indipendenza (es: azioni che colpiscono il sistema elettorale e democratico, attacchi ad attività economiche di pubblico interesse o ad infrastrutture critiche, realizzazione di campagne di disinformazione e manipolazione mediatica, attività informatiche malevoli, ecc.).
Al pari dei pacchetti sanzionatori già adottati in precedenza, anche il 17° pacchetto prevede sia restrizioni di carattere soggettivo, ampliando il numero dei soggetti sottoposti al congelamento dei beni, al divieto di mettere a disposizione risorse economiche e, nel caso delle persone fisiche, anche al divieto di viaggio, sia restrizioni di carattere oggettivo, ampliando in particolare l’elenco dei prodotti “quasi duali” contenuto nell’allegato VII del Reg. (UE) 833/2014. Ci si riferisce a quei prodotti che non sono tecnicamente prodotti a duplice uso ma che possono essere utilizzati per scopi militari e sono quindi soggetti a controlli più rigidi.
Il 17° pacchetto contiene inoltre specifiche misure antielusive che colpiscono in particolare la flotta ombra di petroliere con cui la Russia aggira il sistema sanzionatorio unionale sulla vendita di petrolio, garantendosi entrate necessarie per sostenere il proprio sforzo bellico.
Vediamo nel dettaglio le principali misure.
Restrizioni soggettive
Nell’allegato I del Reg. (UE) 269/2014, che contiene l’elenco delle persone fisiche, giuridiche ed entità nei cui confronti sono stati adottati provvedimenti di asset freeze, sono stati inseriti 75 nuovi soggetti di cui 17 persone fisiche e 58 entità.
I nuovi inserimenti interessano principalmente il settore militare e il settore della difesa russi.
Non sono state designate solo entità russe ma anche 6 entità cinesi e di Hong Kong, 4 entità ucraine, 2 entità emiratine, 1 entità bielorussa, 1 entità turca e 1 entità israeliana.
Per quanto riguarda invece il Reg. (UE) 833/2014, sono state aggiornate le liste contenute negli allegati IV e XLII.
L’allegato IV individua le persone fisiche e giuridiche, le entità e gli organismi a cui è vietato vendere, fornire, trasferire o esportare, direttamente o indirettamente, beni e tecnologie a duplice uso e beni e tecnologie di cui all’allegato VII del Reg. (UE) 833/2014 (i cosiddetti beni quasi duali).
Il 17° pacchetto aggiunge a tale lista 31 nuove entità accusate di fornire sostegno diretto o indiretto al complesso militare e industriale russo o che sono coinvolte in pratiche elusive dell’apparato sanzionatorio. Di questi 31 soggetti, 18 sono stabiliti in Russia mentre i restanti 13 sono stabiliti in paesi esteri (6 in Turchia, 3 in Vietnam, 2 negli Emirati Arabi Uniti, 1 in Serbia e 1 in Uzbekistan).
A seguito dei nuovi inserimenti, l’allegato IV conta 790 soggetti tra persone fisiche e giuridiche, entità ed organismi.
L’allegato XLII, invece, contiene l’elenco delle navi a cui vietato l’accesso ai porti, alle zone di ancoraggio e alle chiuse nel territorio dell’Unione. L’inserimento in detto elenco di 189 nuovi navi risponde alla finalità di contrastare l’attività della cosiddetta “flotta ombra” di petroliere russe.
A seguito delle modifiche, l’elenco conta ora 342 navi, un numero significativo che rende sempre più difficile sostituire le navi colpite dalle sanzioni. L’esportazione di petrolio è divenuta più complessa e costosa per la Russia in quanto le navi petroliere non sono più in grado di operare con le consuete modalità. Da quando la UE ha iniziato ad inserire tali imbarcazioni in elenco, si stima che le esportazioni di petrolio greggio russo siano diminuite del 76%.
Restrizioni oggettive
Sotto il profilo merceologico, sono state apportate alcune modifiche all’elenco dei beni e delle tecnologie contenuto nell’allegato VII del Reg. (UE) 833/2014 che riguarda i prodotti “quasi duali” la cui esportazione, vendita e/o trasferimento in Russia sono vietati.
Tra i prodotti aggiunti in detto elenco troviamo:
- precursori chimici di materiali per l’energia. Vi sono prove che tali precursori chimici vengano utilizzati, direttamente o indirettamente, come propellente per i missili russi. Di conseguenza, all’elenco sono stati aggiunti prodotti quali il clorato di sodio, il clorato di potassio, la polvere di alluminio, la polvere di magnesio e la polvere di boro.
- pezzi di ricambio e componenti per le macchine utensili di alta precisione a controllo numerico computerizzato (CNC). Sebbene le macchine utensili siano già ampiamente soggette alle sanzioni in vigore, pezzi di ricambio quali cuscinetti ad aghi; sfere, cilindri, rulli ed aghi; alberi filettati a sfere o a rulli; ecc. sono essenziali al fine di mantenere la base industriale russa al servizio del sistema militare.
Molti di questi prodotti erano già inseriti nell’allegato XXIII del Reg. (UE) 833/2014 e quindi nei loro confronti era già previsto il divieto di vendita, fornitura, trasferimento o esportazione, diretta o indiretta, a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità o organismo in Russia o per un uso in Russia. L’inserimento nell’allegato VII estende a tali beni le maggiori restrizioni previste dall’art. 2 bis del Reg. (UE) 833/2014 per i prodotti quasi duali, assoggettandoli al divieto di transito attraverso il territorio russo.
Misure restrittive in risposta alla situazione repressiva interna in Russia
Il Reg. (UE) 2025/958 inserisce 28 nuove persone fisiche nell’allegato IV del Reg. (UE) 2024/1485 che – lo ricordiamo – introduce un regime sanzionatorio indipendente rispetto a quello definito dai Reg. (UE) 833/2014 e 269/2014.
In particolare, le restrizioni ai sensi del Reg. (UE) 2024/1485 non vengono imposte in ragione dell’aggressione contro l’Ucraina ma, come chiarito dal Considerando 1 e 2 del medesimo Regolamento, in risposta alla repressione interna in Russia (che comprende tortura, trattamenti crudeli, disumani o degradanti, esecuzioni sommarie e sparizioni forzate).
In modo analogo a quanto disposto dal Reg. (UE) 269/2014, anche il Reg. (UE) 2023/1485 prevede le c.d. “misure di congelamento”. In particolare, è vietato mettere fondi e risorse economiche a disposizione, direttamente o indirettamente, delle persone fisiche, persone giuridiche, entità o organismi elencati nell’allegato IV del medesimo Regolamento. Allo stesso tempo, sono congelati tutti i fondi e tutte le risorse economiche appartenenti a, posseduti, detenuti o controllati da una qualsiasi delle persone fisiche o giuridiche, delle entità o degli organismi elencati nell’allegato IV.
Misure restrittive in risposta alle attività destabilizzanti praticate dalla Russia
Il Reg. (UE) 2024/2642, che impone misure restrittive in considerazione delle attività destabilizzanti della Russia, è stato modificato sia dal Reg. (UE) 2025/964 che dal Reg. (UE) 2025/965.
Più nello specifico il Reg. (UE) 2025/964 ha introdotto i seguenti divieti:
- 1 bis: è vietato effettuare, direttamente o indirettamente, operazioni relative ai beni materiali quali navi, aeromobili, beni immobili, porti, aeroporti, ed elementi fisici di reti digitali e di comunicazione, elencati all’allegato III o concernenti tali beni;
- 1 ter: è vietato effettuare, direttamente o indirettamente, operazioni con enti creditizi o finanziari o entità che prestano servizi per le cripto-attività, stabiliti al di fuori dell’Unione, elencati nell’allegato IV;
- 1 quater: è vietata la radiodiffusione, ovvero il conferimento della capacità di diffondere, l’agevolazione della radiodiffusione o altro concorso a tal fine, dei contenuti delle persone giuridiche, delle entità o degli organismi elencati nell’allegato V.
I citati allegati III, IV e V sono, ad oggi, ancora vuoti.
Il Reg. (UE) 2025/965, invece, ha inserito 21 nuove persone fisiche e 6 entità nell’allegato I del Reg. (UE) 2024/2642. A questi soggetti si applicano misure di congelamento sostanzialmente identiche a quelle previste dal Reg (UE) 269/2014.
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