Sanzioni Russia – Chiarimenti sulla data di fabbricazione dei prodotti siderurgici oggetto del divieto di importazione

L’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha diffuso un nuovo avviso in data 31 ottobre 2023

Si fa riferimento alla nostra ultima comunicazione sul tema delle restrizioni all’import di prodotti siderurgici introdotte con l’XI pacchetto sanzionatorio verso la Russia e, in particolare, al divieto (art. 3 octies, co. 1, lett. d) Reg. 2014/833) di importare o acquistare, a decorrere dal 30 settembre 2023, direttamente o indirettamente, i prodotti siderurgici elencati nell’Allegato XVII che sono stati sottoposti a trasformazione in un paese terzo e incorporano prodotti siderurgici, elencati nell’Allegato XVII, originari della Russia, per segnalare che l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha diffuso in data 31 ottobre 2023 un nuovo avviso per fornire chiarimenti in ordine all’applicabilità della misura restrittiva alle importazioni di prodotti siderurgici fabbricati in data antecedente al 23 giugno 2023.

Il precedente avviso dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli datato 6 ottobre 2023 specificava infatti che “il divieto di importazione di prodotti siderurgici di cui all’Allegato XVII sottoposti a trasformazione in un paese terzo e che incorporano prodotti siderurgici elencati nell’Allegato XVII originari della Russia – previsto dall’art. 3 octies, par. 1, lett. d) del Reg. (UE) n. 833/2014 – si applica a partire dal 30 settembre 2023, a condizione che tali prodotti siano stati fabbricati dopo il 23 giugno 2023”.

L’inserimento di tale ultimo inciso ha sollevato dubbi interpretativi circa la possibilità di derogare al suddetto divieto producendo delle prove atte a dimostrare una data di fabbricazione dei prodotti antecedente al 23 giugno 2023.

Nel nuovo avviso del 31 ottobre 2023, l’Agenzia chiarisce che, sebbene il Regolamento (UE) 2023/1214 (che ha introdotto la modifica in oggetto) sia stato pubblicato in data 23 giugno 2023 e questa data sia stata espressamente menzionata nelle FAQ elaborate dalla Commissione, tuttavia la norma regolamentare non prevede espressamente la possibilità di derogare al divieto per i prodotti fabbricati in data antecedente a quella di pubblicazione della stessa.

Pertanto – conclude l’Agenzia – la misura restrittiva deve ritenersi applicabile a tutti i prodotti siderurgici dettagliati dalla norma a prescindere dal fatto che siano fabbricati prima del 23 giugno 2023.

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