L’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli fornisce chiarimenti in merito all’efficacia del divieto nel tempo e alle prove di origine presentabili
Con riferimento alle restrizioni all’import di prodotti siderurgici introdotte con l’XI pacchetto sanzionatorio e, in particolare, al divieto (art. 3 octies, co. 1, lett. d) Reg. (UE) 2014/833) di importare o acquistare, a decorrere dal 30 settembre 2023, direttamente o indirettamente, i prodotti siderurgici elencati nell’Allegato XVII che sono stati sottoposti a trasformazione in un paese terzo e incorporano prodotti siderurgici, elencati nell’Allegato XVII, originari della Russia, si riportano le FAQ aggiornate della Commissione che includono (pagg. 9-15) alcune indicazioni operative ed esempi di applicazione del divieto.
Si segnala, inoltre, che l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha pubblicato, in data 6 ottobre 2023, un secondo avviso, dopo quello del 22 settembre 2023 (allegato alla nostra precedente comunicazione sul tema), nel quale vengono fornite ulteriori precisazioni in merito all’efficacia del divieto di importazione nel tempo e alle prove di origine presentabili.
Con riferimento, in particolare, a quest’ultimo aspetto, viene ribadito che “il Mill Test Certificate (MTC), laddove riportante tutti gli elementi informativi necessari, è da ritenersi uno dei mezzi di prova ritenuti ammissibili”, potendo l’origine dei fattori produttivi essere stabilita anche con altri mezzi (si veda in proposito l’avviso ADM del 6 ottobre 2023).
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