Sospeso utilizzo in compensazione crediti d’imposta 4.0

L’Agenzia delle Entrate elenca le compensazioni sospese fino all’adozione dei modelli per le comunicazioni

A decorrere dal 30 marzo 2024, l’art. 6 del Dl 39/2024 (si veda https://www.confindustria.an.it/comunicazione-preventiva-e-consuntiva-crediti-dimposta/), introduce un obbligo di comunicazione al Ministero delle Imprese e del Made in Italy, in via preventiva e a consuntivo, per la fruizione dei crediti d’imposta sui beni 4.0 e sulle attività di R&S, Innovazione tecnologica, design/ideazione estetica,.

L’obbligo di invio della comunicazione a consuntivo, con conseguente sospensione della possibilità di utilizzo del credito in compensazione, viene previsto anche per:

  1. gli investimenti in beni 4.0 e attività di r&s, Innovazione tecnologica e design/ideazione estetica realizzati tra il 1° gennaio 2024 e il 29 marzo 2024 (giorno precedente all’entrata in vigore del decreto)
  2. gli investimenti in beni 4.0 relativi al 2023 e non ancora fruiti al 30 marzo 2024

Con risoluzione 19/E del 12/04/2024 l’Agenzia delle Entrate specifica i crediti d’imposta il cui utilizzo in compensazione è “sospeso” in attesa dell’’emanazione del decreto direttoriale che adotterà il modello per effettuare le previste comunicazioni.

I crediti d’imposta interessati dalla sospensione sono quelli per i quali sono stati individuati i seguenti codici tributo:

  • “6936”, denominato “Credito d’imposta investimenti in beni strumentali nuovi di cui all’allegato ‘A’ alla legge n. 232/2016 – art. 1, commi 1056, 1057 e 1057-bis, legge n. 178/2020”;
  • “6937”, denominato “Credito d’imposta investimenti in beni strumentali nuovi di cui all’ allegato ‘B’ alla legge n. 232/2016 – art. 1, comma 1058, legge n. 178/2020”;
  • “6938” denominato “Credito d’imposta investimenti in ricerca e sviluppo, transizione ecologica, innovazione tecnologica 4.0 e altre attività innovative – art. 1, c. 198 e ss., legge n. 160 del 2019”;
  • “6939” denominato “Credito d’imposta investimenti in ricerca e sviluppo – Misura incrementale per gli investimenti nelle regioni del Mezzogiorno – art. 244, c. 1, DL n. 34 del 2020”;
  • “6940” denominato “Credito d’imposta investimenti in ricerca e sviluppo – Misura incrementale per gli investimenti nelle regioni del sisma centro Italia – art. 244, c. 1, DL n. 34 del 2020”.

Per i crediti d’imposta in argomento è sospeso l’utilizzo in compensazione mediante modello F24 nei seguenti casi:

  • per i codici tributo 6936 e 6937, quando in corrispondenza degli stessi viene indicato come “anno di riferimento” 2023 o 2024 (per anno di riferimento si intende l’anno di interconnessione dei beni)
  • per i codici tributo 6938, 6939 e 6940, quando in corrispondenza degli stessi viene indicato come “anno di riferimento” 2024 (per anno di riferimento si intende l’anno di maturazione del credito).

 

Considerato che il codice 6936 serve anche per la fruizione di crediti non interessati dal blocco ed in particolare quelli previsti dall’articolo 1, commi 1056 e 1057, della legge n. 178/2020), la stessa Agenzia spiega come utilizzarlo nonostante il blocco, il 16 aprile, anche a seguito delle sollecitazioni di Confindustria Nazionale, l’Agenzia delle Entrate ha pubblicato una FAQ (consultabile a questo link) in merito alla compensazione dei crediti d’imposta di cui all’articolo 1, commi 1056 e 1057, L. n. 178/2020, alla luce della recente Risoluzione n. 19/E del 12 aprile 2024.

Con la FAQ in oggetto, l’Agenzia delle Entrate è intervenuta, chiarendo che, con riferimento ai crediti di cui ai commi 1056 e 1057, anche se l’interconnessione è avvenuta nel 2023 o nel 2024, è comunque possibile utilizzare in compensazione il relativo credito tramite modello F24, con codice 6936, indicando quale “anno di riferimento” l’anno in cui è iniziato l’investimento, a prescindere dall’anno in cui questo si è concluso o dall’anno di interconnessione del bene strumentale.

Si ricorda che i crediti d’imposta di cui ai commi 1056 e 1057 si riferiscono agli investimenti in beni strumentali nuovi, effettuati rispettivamente:

  • dal 16 novembre 2020 al 31 dicembre 2021 (ovvero entro il 31 dicembre 2022, a condizione che entro il 31 dicembre 2021 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione)
  • dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022 (ovvero entro il 30 novembre 2023, a condizione che entro il 31 dicembre 2022 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione).

Pertanto, per un credito maturato ai sensi del comma 1057, relativo a un investimento iniziato nel 2022 e terminato nel 2023, nel modello F24 dovrà essere indicato l’anno di riferimento “2022”.

Per maggiori informazioni contattare Francesco Angeletti
Tel. 071 29048218 | mobile  3315758931 | f.angeletti@confindustria.an.it

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