Aggiornamento alla luce della Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 10/e del 3 luglio 2025
Il comma 48 della Legge di Bilancio 2025 (L. 207/2024) ha modificato il regime fiscale dei veicoli aziendali concessi in uso promiscuo ai dipendenti, introducendo un nuovo criterio forfetario per la determinazione del fringe benefit imponibile.
Successivamente sono stati introdotti alcuni correttivi dal DL 28 febbraio 2025 n. 19, che, attraverso il co. 2bis dell’art. 6, ha introdotto un regime transitorio.
Più recentemente l’Agenzia delle entrate ha pubblicato la circolare n. 10/2025 con la quale fornisce le istruzioni operative agli Uffici per garantire l’uniformità di azione in sede di controllo.
Di seguito proponiamo una breve sintesi della circolare sintetizzando i nuovi principi da seguire.
Nuovo Regime Fiscale (applicabile ai veicoli concessi dal 1° gennaio 2025)
Ai sensi del nuovo art. 51, comma 4, lett. a) del TUIR, per i veicoli:
- Immatricolati dal 1° gennaio 2025
- Concessi in uso promiscuo con contratti sottoscritti dal 1° gennaio 2025
- Effettivamente consegnati al dipendente dal 1° gennaio 2025
si applicano le seguenti percentuali sul valore forfetario corrispondente a 15.000 km annui, calcolato secondo le tabelle ACI, al netto di eventuali trattenute effettuate al dipendente:
Tipo veicolo | Percentuale fringe benefit |
Veicoli tradizionali | 50% |
Veicoli a trazione esclusivamente elettrica | 10% |
Veicoli elettrici ibridi plug-in | 20% |
Condizioni per l’applicazione della nuova disciplina
La nuova disciplina scatta quando tutti i seguenti requisiti sono congiuntamente soddisfatti:
- Nuova immatricolazione del veicolo dal 1° gennaio 2025
- Contratto di concessione dell’auto al dipendente sottoscritto dal dipendente stesso e dal datore di lavoro dal 1° gennaio 2025
- Assegnazione/consegna del veicolo al dipendente dal 1° gennaio 2025
L’Agenzia delle entrate, con la circolare 10/25 precisa che “… il momento della sottoscrizione dell’atto di assegnazione da parte del datore di lavoro e del dipendente per l’assegnazione del benefit costituisce il momento rilevante al fine di individuare i “contratti stipulati a decorrere dal 1° gennaio 2025””.
Regime Transitorio
L’art. 6, comma 2-bis del D.L. 19/2025, convertito in L. 60/2025, prevede che in due specifiche situazioni sia ancora applicabile la precedente disciplina, in vigore dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2024.
Tale disciplina prevede diverse percentuali, sempre calcolate sul valore forfetario corrispondente a 15.000 km annui, a seconda del grado di emissioni di Co2, secondo la seguente tabella:
Emissioni CO₂ g/km | Percentuale fringe benefit |
≤ 60 | 25% |
> 60 e ≤ 160 | 30% |
> 160 e ≤ 190 | 50% |
> 190 | 60% |
Le due situazioni per le quali è applicabile tale normativa sono le seguenti:
- veicoli concessi dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2024
L’Agenzia specifica che per “concessi in uso promiscuo” si deve intendere, a questi fini, la data di effettiva consegna del veicolo al dipendente, e non la data di assegnazione (stipulazione e firma del contratto di assegnazione del veicolo).
Più in particolare le condizioni stabilite dall’Agenzia delle entrate sono le seguenti:
- veicolo immatricolato dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2024;
- veicolo consegnato al dipendente dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2024;
- contratto di assegnazione del veicolo stipulato dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2024
- veicoli ordinati entro il 31 dicembre 2024 e concessi dal 1° gennaio al 30 giugno 2025.
L’Agenzia specifica che per i veicoli “ordinati dal datore di lavoro” occorre fare riferimento “alla data dell’ordine di acquisto o noleggio del veicolo medesimo“.
Più in particolare le condizioni stabilite dall’Agenzia delle entrate sono le seguenti:
- veicolo ordinato entro il 31 dicembre 2024 (si fa riferimento alla data dell’ordine di acquisto o di noleggio del veicolo);
- veicolo immatricolato dal 1° luglio 2020 al 30 giugno 2025;
- contratto di assegnazione del veicolo stipulato dal 1° luglio 2020 al 30 giugno 2025;
- veicolo consegnato al dipendente dal1° luglio 2020 al 30 giugno 2025;
Esempi tratti dalla circolare:
- Veicolo ordinato 10/07/2024, contratto stipulato 20/12/2024, immatricolato e consegnato a febbraio 2025 → si applica la disciplina previgente (TUIR 2024)
- Veicolo ordinato 10/07/2024, contratto stipulato 05/02/2025, immatricolato e consegnato a maggio 2025 → si applica comunque la disciplina previgente (TUIR 2024)
Possibilità di scelta del regime
Un altro importante chiarimento della circolare 10/25 è costituito dalla conferma della possibilità di applicazione del regime più favorevole nel caso in cui ci siano le condizioni per applicare la nuova normativa e contestualmente, le condizioni per applicare la norma transitoria.
Esempio: Veicolo esclusivamente elettrico, ordinato entro il 10/07/2024, contratto stipulato 05/02/2025, immatricolato e consegnato a maggio 2025: in questo caso sono soddisfatte sia le condizioni della norma transitoria che della nuova normativa; in questo caso si può scegliere di applicare la nuova normativa perché più conveniente (10% anziché 25%).
Regime ordinario (valore normale) per veicoli esclusi dalle discipline sopra
Per tutti gli altri casi (es. veicolo ordinato entro il 2024, ma consegnato dopo il 30 giugno 2025), si applica il criterio generale del valore normale:
- Tassazione sulla quota parte di valore normale del bene riferibile all’uso privato
- Secondo i criteri dell’art. 51, comma 3, TUIR e art. 9 TUIR
Esempio: veicolo ordinato a dicembre 2024, contratto nel 2024, immatricolazione nel 2025 e consegna a luglio 2025 → si applica il valore normale (non forfetario)
Per il calcolo del valore normale (art. 9 TUIR), l’Agenzia non ha mai ufficializzato il metodo da seguire. Il metodo indicato dalla dottrina e più accreditato, sembra essere quello che considera il costo del noleggio più le spese del carburante, se sostenute dall’azienda, meno il costo chilometrico (da tabelle ACI) per le trasferte aziendali (anche all’interno del comune), opportunamente documentate (almeno con una nota spese per ogni trasferta in cui si indicano i chilometri percorsi).
Si auspica tuttavia una ufficializzazione di tale metodo (o di altri metodi) da parte dell’Agenzia delle Entrate.
Proroghe e Riassegnazioni
Proroga del contratto
Se non mutano soggetto/oggetto, la proroga non costituisce un nuovo contratto, dunque si può continuare ad applicare la disciplina originaria.
Riassegnazione a un nuovo dipendente
Trattandosi di nuovo contratto con altro soggetto, la disciplina si applica in base alla data di riassegnazione, e non alla data di prima assegnazione; dunque:
- Se riassegno l’auto entro il 30/06/2025 e ordine era stato effettuato entro il 31/12/2024, posso applicare la disciplina previgente (TUIR 2024)
- Se riassegno l’auto dopo il 30/06/2025, devo applicare il valore normale (art. 51, co. 3 e art. 9 TUIR), o, in presenza delle altre condizioni, il nuovo regime.
Prospetto riepilogativo
Data | Disciplina applicabile e ammontare fringe benefit | |
Assegnazione fino al 30.6.2020 | Art. 51, comma 4, TUIR in vigore fino al 31.12.2019 Tassazione del 30% dell’importo corrispondente alla percorrenza convenzionale di 15.000 Km in base al costo chilometrico ACI, al netto della somma trattenuta al dipendente. | |
Immatricolazione fino al 30.6.2020 | Assegnazione dall’1.7.2020 | Valore normale ex art. 9, TUIR (tariffe di noleggio) al netto della quota riferibile all’utilizzo aziendale. |
Immatricolazione e assegnazione dall’1.7.2020 fino al 31.12.2024 | Art. 51, comma 4, TUIR in vigore al 31.12.2024 Tassazione, in percentuale variabile dal 25% al 60% in base al grado di inquinamento del veicolo, dell’importo corrispondente alla percorrenza convenzionale di 15.000 Km in base al costo chilometrico ACI, al netto della somma trattenuta al dipendente. | |
Ordine fino al 31.12.2024 | Assegnazione dall’1.1.2025 al 30.6.2025 | |
Assegnazione dall’1.7.2025 | Valore normale ex art. 9, TUIR al netto della quota riferibile all’utilizzo aziendale. | |
Immatricolazione stipula contratto assegnazione dall’1.1.2025 al 30.6.2025 | Art. 51, comma 4, TUIR in vigore al 31.12.2024 (tassazione, in percentuale variabile dal 25% al 60% in base al grado di inquinamento del veicolo) ovvero se più conveniente Art. 51, comma 4, TUIR in vigore dall’1.1.2025 (tassazione, in percentuale variabile dal 10% al 50% in base alla tipologia di trazione del veicolo). | |
Immatricolazione / stipula contratto / assegnazione al dipendente dall’1.1.2025 | Art. 51, comma 4, TUIR in vigore dall’1.1.2025 Tassazione, in percentuale variabile dal 10% al 50% in base alla tipologia di trazione del veicolo, dell’importo corrispondente alla percorrenza convenzionale di 15.000 Km in base al costo chilometrico ACI, al netto della somma trattenuta al dipendente. | |
Proroga contratto (stesso dipendente / veicolo) | Disciplina applicabile alla data di sottoscrizione del contratto originario, fino alla naturale scadenza. | |
Riassegnazione veicolo a diverso dipendente | Disciplina da individuare sulla base delle disposizioni vigenti alla data di riassegnazione. |
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