Legge di bilancio 2026 – principali novità fiscali (L. n. 199/2025)

La Legge n. 199/2025 (Legge di bilancio 2026), pubblicata nel S.O. n. 42/L alla G.U. 30 dicembre 2025, n. 305, introduce numerose misure di carattere tributario in vigore dal 1° gennaio 2026. Le disposizioni fiscali sono concentrate nell’art. 1, articolato in 973 commi.

IRPEF 2026 (commi 3-4)

1.1 Aliquote e scaglioni

È confermata la rimodulazione degli scaglioni IRPEF (art. 11, co. 1, lett. b), TUIR). Dal 2026:

  • fino a 28.000 euro: 23%
  • oltre 28.000 e fino a 50.000 euro: 33% (in luogo del 35% 2025)
  • oltre 50.000 euro: 43%

 

1.2 Detrazioni per oneri/spese: riduzione aggiuntiva per redditi elevati

Restano ferme:

  • la disciplina dell’art. 16-ter TUIR (limite massimo complessivo alle detrazioni per oneri/spese oltre 75.000 euro, con esclusioni e modulazione per figli a carico);
  • la riduzione ex art. 15, co. 3-bis TUIR per redditi oltre 120.000 euro (fino ad azzeramento a 240.000 euro).

In aggiunta, viene introdotto il nuovo art. 16-ter, co. 5-bis TUIR: per i contribuenti con reddito complessivo > 200.000 euro l’ammontare complessivo delle detrazioni spettanti è ridotto di 440 euro con riferimento a:

  • oneri al 19%, con esclusione delle spese sanitarie ex art. 15, co. 1, lett. c), TUIR;
  • erogazioni liberali a partiti politici (art. 11, DL 149/2013);
  • premi assicurativi contro rischio calamità (art. 119, co. 4, DL 34/2020).

Lavoro dipendente: rinnovi contrattuali, premi e indennità (commi 7-12)

  • Incrementi retributivi da rinnovi contrattuali (settore privato)

Per dipendenti del settore privato con reddito di lavoro dipendente 2025 ≤ 33.000 euro, gli incrementi retributivi 2026 derivanti da rinnovi contrattuali sottoscritti tra 1.1.2024 e 31.12.2026 sono assoggettati (salvo rinuncia scritta) a imposta sostitutiva del 5%.

  • Premi di produttività / partecipazione agli utili

La riduzione dell’imposta sostitutiva dal 10% al 5% prevista per il 2025 viene confermata come limitata al solo 2025 (salva rinuncia del lavoratore), per:

  • premi di risultato collegati a incrementi di produttività/redditività/qualità/efficienza/innovazione;
  • somme in partecipazione agli utili, entro 000 euro (elevabili a 4.000 euro in specifiche ipotesi di coinvolgimento paritetico e per contratti sottoscritti entro 24.4.2017 ancora vigenti), per lavoratori con reddito di lavoro dipendente dell’anno precedente ≤ 80.000 euro.

Per il 2026 e 2027: sui medesimi premi/somme è prevista imposta sostitutiva dell’1% entro 5.000 euro.

  • Indennità e maggiorazioni (notturno/festivo/turni)

Per il solo 2026 è confermata l’imposta sostitutiva del 15% entro il limite annuo di 1.500 euro su:

  • maggiorazioni e indennità per lavoro notturno (D.Lgs. 66/2003 e CCNL);
  • maggiorazioni/indennità per lavoro festivo o nei riposi settimanali secondo CCNL;
  • indennità di turno e ulteriori emolumenti legati al lavoro a turni.


Condizioni principali:

  • applicabile da sostituti d’imposta del settore privato (distinte le nuove misure turismo/alberghiero) per lavoratori con reddito 2025 ≤ 40.000 euro;
  • esclusi i compensi sostitutivi della retribuzione ordinaria;
  • ai fini del tetto 1.500 euro non si sommano premi di risultato e somme per partecipazione agli utili.

È inoltre confermata per il 2026 la disciplina (art. 6, co. 1, terzo periodo, L. 76/2025) che prevede l’esenzione del 50% dei dividendi (entro 1.500 euro annui) derivanti da azioni attribuite in sostituzione dei premi di risultato.

Welfare aziendale: buoni pasto (comma 14)

Resta la non imponibilità ex art. 51, co. 2, lett. c) TUIR:

  • fino a 4 euro giornalieri (buoni cartacei);
  • fino a 8 euro (buoni elettronici).

 

Dal 2026, per i buoni pasto elettronici il limite di esenzione sale a 10 euro.

Agricoltura: redditi dominicali e agrari (comma 15)

È prorogata per il 2026 l’agevolazione per coltivatori diretti e IAP iscritti alla previdenza agricola: i redditi dominicali e agrari (considerati congiuntamente) concorrono al reddito complessivo come segue:

  • fino a 10.000 euro: 0%
  • oltre 10.000 e fino a 15.000 euro: 50%
  • oltre 15.000 euro: 100%

Esclusioni: società di persone/srl/cooperative con qualifica di società agricola (art. 2, D.Lgs. 99/2004) che hanno optato per la determinazione catastale ex art. 32 TUIR (in tal caso il reddito mantiene natura d’impresa, secondo prassi AdE).

Inoltre, viene ridefinito il perimetro temporale di applicazione della norma sulle attività energetiche con fotovoltaico a terra oltre il limite di agrarietà: rileva il completamento dei lavori dopo 31.12.2025, con riferimento alla registrazione GAUDÌ.

Locazioni brevi (comma 17)

Dal 2026 il regime delle “locazioni brevi” è applicabile, per periodo d’imposta, al massimo a 2 appartamenti (in luogo di 4).

Resta la disciplina della cedolare secca:

  • 21% per una sola unità immobiliare;
  • 26% per le ulteriori unità, con facoltà di individuare in dichiarazione l’immobile “prima casa” ai fini dell’aliquota del 21%.

Misure speciali per turismo/ricettivo (commi 18-21)

Per il periodo 1.1–30.9.2026 è riconosciuto ai lavoratori del settore privato (somministrazione alimenti e bevande, comparto turismo inclusi stabilimenti termali), con reddito 2025 ≤ 40.000 euro, un trattamento integrativo speciale:

  • non imponibile;
  • pari al 15% delle retribuzioni lorde riferite a lavoro notturno e straordinario festivo.

 

Il sostituto:

  • lo riconosce su richiesta del dipendente (con attestazione scritta del reddito 2025);
  • recupera il credito tramite compensazione in F24.

Bonus edilizi (comma 22)

È confermato per tutto il 2026 il regime agevolativo già previsto per il 2025 in materia di bonus edilizi. In particolare:

  • per gli interventi di ristrutturazione (art. 16-bis tuir), riqualificazione energetica (art. 14 dl 63/13) e riduzione del rischio sismico (art. 16 co. 1-bis dl 63/13), resta ferma la detrazione del 36%, elevata al 50% per le abitazioni principali;
  • per il bonus mobili, è mantenuta la detrazione del 50% su una spesa massima di 5.000 euro, a condizione che gli interventi edilizi agevolati siano iniziati dal 1° gennaio 2025.

 

Le aliquote subiranno una riduzione a partire dalle spese sostenute dal 2027

5 per mille: adeguamento tetto di spesa (comma 24)

È confermato per tutto il 2026 il regime agevolativo già previsto per il 2025 in materia di bonus edilizi. In particolare:

  • per gli interventi di ristrutturazione (art. 16-bis tuir), riqualificazione energetica (art. 14 dl 63/13) e riduzione del rischio sismico (art. 16 co. 1-bis dl 63/13), resta ferma la detrazione del 36%, elevata al 50% per le abitazioni principali;
  • per il bonus mobili, è mantenuta la detrazione del 50% su una spesa massima di 5.000 euro, a condizione che gli interventi edilizi agevolati siano iniziati dal 1° gennaio 2025.

 

Le aliquote subiranno una riduzione a partire dalle spese sostenute dal 2027

Regime “neo-residenti” (art. 24-bis TUIR) – imposta sostitutiva redditi esteri (commi 25-26)

Per i soggetti che trasferiscono la residenza in Italia dal 1.1.2026:

  • imposta sostitutiva sui redditi esteri elevata a 300.000 euro annui (da 200.000);
  • per i familiari: 50.000 euro ciascuno (da 25.000).


Restano le condizioni di accesso: mancata residenza fiscale in Italia per almeno 9 periodi d’imposta nei 10 precedenti.

Forfetario: soglia redditi da lavoro dipendente (comma 27)

È prorogata per il 2026 la causa ostativa al regime forfetario per chi, nell’anno precedente, ha percepito redditi di lavoro dipendente/assimilati oltre 35.000 euro.

Cripto-attività: aliquota e trattamento stablecoin euro (comma 28)

È confermato l’aumento al 33% dell’imposta sostitutiva sulle plusvalenze/proventi da cripto-attività realizzati dal 1.1.2026 (art. 67, co. 1, lett. c-sexies TUIR).

Tuttavia, per i token di moneta elettronica denominati in euro (stablecoin euro) ex Reg. UE 2023/1114, resta l’aliquota 26%. Inoltre:

  • non è evento realizzativo la mera conversione euro ↔ token euro;
  • non è realizzo il rimborso in euro del valore nominale.

Operazioni straordinarie “agevolate”: assegnazioni ai soci, trasformazioni e estromissione (commi 35-41)

  • Assegnazione/cessione agevolata beni ai soci e trasformazione in società semplice

Riproposta l’agevolazione per società di persone e capitali che assegnano/cedono ai soci (entro 30.9.2026) determinati beni:

  • immobili non strumentali per destinazione;
  • beni mobili registrati non strumentali.

Requisiti soci: iscrizione (se prevista) al 30.9.2025, oppure iscrizione entro 30.1.2026 con titolo avente data certa anteriore al 1.10.2025.

Imposta sostitutiva:

  • 8% (ovvero 10,5% per società non operative in almeno 2 dei 3 periodi d’imposta precedenti),
    calcolata su differenza tra valore normale (o, in trasformazione, valore dei beni al momento della trasformazione) e costo fiscalmente riconosciuto.


Ulteriori regole principali:

  • riduzione alla metà delle aliquote dell’imposta di registro (se dovuta) e imposte ipocatastali fisse;
  • riserve in sospensione annullate: imposta sostitutiva 13%;
  • possibile richiesta di determinazione del valore normale degli immobili con criterio catastale (art. 52 DPR 131/86);
  • versamento sostitutiva: 60% entro 30.9.2026 e 40% entro 30.11.2026.
  • Estromissione immobile dell’imprenditore individuale


Riproposizione dell’estromissione agevolata dell’immobile strumentale per natura (art. 43, co. 2 TUIR), posseduto al 30.9.2025, con estromissioni 1.1–31.5.2026:

  • imposta sostitutiva 8% sulla differenza tra valore normale e costo fiscale;
  • pagamento: 60% entro 30.11.2026 e 40% entro 30.6.2027.

Nuova rateizzazione plusvalenze beni strumentali (commi 42 e 43)

E’ rivista la disciplina della rateizzazione delle plusvalenze connesse alla cessione / risarcimento per la perdita o danneggiamento di beni strumentali.

In particolare ora è disposto che le plusvalenze concorrono a formare il reddito per l’intero ammontare nell’esercizio in cui sono realizzate.

Al contribuente non è più concesso di rateizzare la plusvalenza in quote annuali.

Le novità in esame sono applicabili a decorrere dalle plusvalenze realizzate dal 2026.

Ai fini del calcolo dell’acconto IRPEF / IRES 2026, come previsto dal predetto comma 43, è necessario (ri)determinare l’imposta 2025 considerando le nuove disposizioni.

Affrancamento straordinario riserve in sospensione (commi 44-45)

È riproposto l’affrancamento delle riserve/fondi in sospensione:

  • presenti nel bilancio dell’esercizio in corso al 31.12.2024;
  • per il residuo risultante al termine dell’esercizio in corso al 31.12.2025.


Imposta sostitutiva 10%, versabile in 4 rate annuali entro il termine di versamento delle imposte sui redditi. Restano applicabili le regole attuative del DM 27.6.2025 (richiamo normativo).

Dividendi e plusvalenze su partecipazioni: revisione regime per società di persone e di capitali (commi 51-55)

Intervento organico su:

  • tassazione dei dividendi;
  • trattamento delle plusvalenze su partecipazioni;
  • requisiti rafforzati (soglia partecipazione/valore).
    • Società di persone
      • Plusvalenze su partecipazioni con requisiti PEX: esenzione entro 41,86%, a condizione che ricorrano requisiti art. 87 TUIR e nuove soglie (partecipazione diretta/indiretta ≥ 5% oppure valore fiscale ≥ 000 euro).
      • Dividendi da società di capitali: regola generale di imponibilità integrale nel reddito d’impresa; imponibilità limitata al 58,14% se ricorrono le soglie (≥5% o ≥500.000 euro) anche per strumenti finanziari assimilati e contratti di associazione in partecipazione con apporto di capitale/misto (valore ≥500.000 euro).
    • Società di capitali
      • PEX 95% sulle plusvalenze: applicabile solo se la partecipazione (diretta/indiretta tramite controllate) è ≥ 5% o con valore fiscale ≥ 000 euro.
      • Dividendi: imponibilità integrale come regola generale, ma esclusione del 95% (quindi imponibile 5%) se sussistono le nuove soglie (≥5% o ≥500.000 euro) anche per associazione in partecipazione con apporto di capitale/misto.
      • Utili da società “black list” (art. 47-bis TUIR) o contratti con soggetti in tali Stati: l’esclusione è ridotta al 50%.
      • Estensione del meccanismo anche a remunerazioni su titoli/strumenti e contratti, con coordinamento con la quota indeducibile ex art. 109 TUIR.
    • Ritenuta su dividendi a società UE/SEE non residenti

Modificato l’art. 27, co. 3-ter DPR 600/73: ritenuta a titolo d’imposta 1,20% su utili corrisposti a società UE/SEE soggette a imposta sul reddito delle società e residenti, se riferiti a partecipazioni/strumenti/contratti che rispettano le nuove soglie, e non afferenti a stabile organizzazione in Italia.

    • Decorrenza
      • utili distribuiti deliberati dal 1.1.2026;
      • plusvalenze su partecipazioni/titoli/strumenti acquisiti dal 1.1.2026;
      • proventi da contratti di associazione in partecipazione sottoscritti dal 1.1.2026.

Criterio FIFO per individuare i “ceduti per primi”. Per acconti 2026: base di calcolo come se le nuove regole fossero già state applicate nell’anno precedente.

Titoli nell’attivo circolante (soggetti OIC) (commi 65-66)

Per il 2025 e 2026, i soggetti OIC possono non adeguare al valore di mercato i titoli dell’attivo circolante quando inferiore al valore di bilancio, salvo perdita durevole. Obbligo di accantonare una riserva indisponibile pari alla differenza positiva (al netto dell’effetto fiscale), con regole di integrazione in caso di utile insufficiente.

Rottamazione-quinquies (commi 82-101)

È prevista una nuova definizione agevolata per determinati debiti affidati all’agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2023, relativi a:

  • imposte risultanti da dichiarazioni annuali e liquidazioni ex articoli 36-bis e 36-ter del Dpr 600/1973 e 54-bis e 54-ter del Dpr 633/1972;
  • contributi previdenziali dovuti all’INPS, se dichiarati (restano esclusi quelli derivanti da accertamento);
  • sono escluse le somme derivanti da violazioni del Codice della strada (per le quali opera, in sostanza, lo stralcio di interessi e maggiorazioni, non della sanzione).

L’estinzione avviene versando:

  • capitale;
  • spese per procedure esecutive e notifiche;
    con esclusione del pagamento di:
  • interessi da ritardata iscrizione a ruolo e interessi di mora;
  • sanzioni;
  • somme aggiuntive e aggio.

Sono esclusi dal perimetro, tra l’altro, i carichi derivanti da accertamenti esecutivi, avvisi di liquidazione (es. recupero “prima casa”, successioni), avvisi di recupero crediti d’imposta e atti di contestazione sanzioni separati.

Domanda: entro 30 aprile 2026 (telematica, con scelta del numero rate).
Comunicazione importi: entro 30 giugno 2026.
Pagamento: prima scadenza entro 31 luglio 2026.

È ammessa rateazione fino a 54 rate bimestrali di pari importo, con interessi al 3% annuo dal 1° agosto 2026. La decadenza opera in caso di mancato pagamento dell’unica rata, oppure di 2 rate anche non consecutive, oppure dell’ultima rata (rileva anche il pagamento insufficiente); non è prevista la tolleranza di 5 giorni di ritardo.

La domanda comporta l’impegno alla rinuncia ai giudizi pendenti; dopo l’istanza è possibile richiedere la sospensione del processo in attesa della liquidazione e del pagamento della prima rata. Pagata la prima rata, il giudizio si estingue e le sentenze eventualmente depositate perdono efficacia.

Definizione agevolata dei tributi locali (commi 102-110)

È introdotta una previsione a regime che consente a Regioni ed enti locali di disciplinare autonomamente forme di definizione agevolata per tributi regionali e locali di propria competenza, con esclusione di IRAP, compartecipazioni e addizionali a tributi erariali.

L’adesione è subordinata alla regolarizzazione degli obblighi entro il termine fissato dall’ente, che non può essere inferiore a 60 giorni dalla pubblicazione sul sito istituzionale dell’atto istitutivo della definizione.

Riscossione e compliance: liquidazione IVA per dichiarazione omessa (commi 111-115)

Introdotto il nuovo art. 54-bis.1 DPR 633/72 (“Liquidazione IVA nel caso di dichiarazioni omesse”). In caso di omessa dichiarazione IVA annuale (inclusa quella priva dei quadri necessari alla liquidazione), l’Agenzia può determinare l’imposta dovuta anche con procedure automatizzate utilizzando:

  • fatture elettroniche emesse/ricevute;
  • corrispettivi telematici;
  • dati LIPE.

 

Caratteristiche principali:

  • non si considera il credito risultante dalla dichiarazione del periodo precedente;
  • dall’imposta liquidata si scomputano solo i versamenti effettuati;
  • possibilità di inviare osservazioni/chiarimenti entro 60 giorni dalla comunicazione.

 

Sanzioni:

  • applicazione della sanzione per omessa dichiarazione 120% (minimo 250 euro) ex art. 5, co. 1, D.Lgs. 471/97;
  • esclusa la riduzione al 75% prevista dal co. 1-bis in ipotesi di tardiva presentazione entro i termini di accertamento;
  • se si paga entro 60 giorni dalla comunicazione, sanzione ridotta a un terzo.

 

Versamenti:

  • in F24 vietata la compensazione con crediti disponibili;
  • in caso di iscrizione a ruolo, non si applica la compensazione ex art. 31 DL 78/2010.

Ritenuta su corrispettivi “B2B” (inserita in approvazione)

Con modifica all’art. 25, co. 1 DPR 600/73, introdotta una ritenuta d’acconto sui corrispettivi per prestazioni/cessioni effettuate nell’esercizio di impresa:

  • 0,50% nel 2028
  • 1% dal 2029


Esclusi:

  • aderenti a CPB;
  • soggetti in adempimento collaborativo;
  • forfetari.


Non si applica ai pagamenti con bonifico parlante.

Compensazioni F24 e limiti: indebito utilizzo (comma 116)

È eliminata la previsione di divieto generalizzato (dal 1.7.2026) di compensazione per debiti contributivi/assicurativi; resta invece il divieto per banche/intermediari con riferimento ai crediti da opzioni art. 121 DL 34/2020 secondo DL 39/2024.

È confermata la riduzione da 100.000 a 50.000 euro della soglia di ruoli/accertamenti che impedisce la compensazione dei crediti tributari in F24 ai sensi dell’art. 37 DL 223/2006.

Estensione utilizzo dati FE ai fini riscossione (commi 117-118)

Estesa la possibilità di usare i file delle fatture elettroniche anche per mettere a disposizione dell’Agente della riscossione informazioni su corrispettivi/fatture emesse da debitori iscritti a ruolo verso specifici committenti, per analisi finalizzate ad azioni esecutive presso terzi (contrasto “evasione da riscossione”).

Plastic tax e Sugar tax (comma 125)

È differita al 1° gennaio 2027 l’entrata in vigore sia della plastic tax (MACSI) sia della sugar tax (bevande analcoliche edulcorate). I rinvii operano, rispettivamente, dal 1° luglio 2026 al 1° gennaio 2027 e dal 1° gennaio 2026 al 1° gennaio 2027.

Contributo su pacchi di modico valore (commi 126-128)

Per coprire i costi amministrativi connessi agli adempimenti doganali sulle spedizioni di modico valore provenienti da Paesi terzi, è istituito un contributo di 2 euro per le importazioni definitive di merci extra-UE con valore dichiarato non superiore a 150 euro. Il contributo è riscosso dall’Agenzia delle Dogane al momento dell’importazione.

Accise sui carburanti (comma 129)

Dal 1° gennaio 2026 è previsto l’allineamento delle accise su benzina e gasolio:

  • riduzione dell’accisa sulla benzina di 4,05 centesimi/litro;
  • aumento dell’accisa sul gasolio (salvo impieghi agricoli) di 4,05 centesimi/litro.


Per effetto dell’allineamento, l’accisa su entrambi i carburanti è fissata a 672,90 euro per mille litri. Restano fuori dalle modifiche taluni impieghi specifici (es. motori fissi in stabilimenti industriali e movimentazione merci in ambito portuale, secondo la Tabella A del Dlgs 504/1995).

IVA: base imponibile per permute e dazioni (commi 138-139)

Dal 1.1.2026 la base imponibile delle operazioni permutative e delle dazioni in pagamento (art. 13, co. 2, lett. d) DPR 633/72) non è più ancorata al valore normale, ma è commisurata al valore determinato dall’ammontare complessivo dei costi riferibili alle cessioni/prestazioni oggetto di permuta/dazione. Salvezza dei comportamenti fino al 31.12.2025.

Provvigioni: agenzie viaggi e agenti marittimi/aerei (commi 140-142)

Dal 1.3.2026 viene meno lo specifico esonero: le provvigioni percepite da agenzie di viaggio/turismo e da talune categorie di agenti (marittimi/aerei ecc.) rientrano nella ritenuta ex art. 25-bis DPR 600/73 (23%), applicata:

  • sul 50% delle provvigioni,
  • oppure sul 20% se il percipiente dichiara l’utilizzo continuativo di dipendenti/terzi.

Rivalutazione partecipazioni: aliquota imposta sostitutiva (comma 144)

Dal 2026 l’imposta sostitutiva per la rideterminazione del costo delle partecipazioni è elevata dal 18% al 21% (ferma al 18% quella sui terreni).

Bollo sui contratti di credito (commi 145 e 146)

È introdotta un’esenzione dall’imposta di bollo per specifiche tipologie di contratti di credito stipulati dal 20 novembre 2026, e in particolare per:

  • contratti di importo inferiore a 200 euro;
  • contratti che non prevedono interessi o altri oneri;
  • contratti in cui il consumatore paga solo commissioni di importo non significativo, a condizione che il rimborso avvenga entro tre mesi dall’utilizzo delle somme.

Previdenza complementare: aumento deducibilità (commi 201-202)

Dal 2026 il limite di deducibilità dei contributi a previdenza complementare (art. 10 TUIR; art. 8 D.Lgs. 252/2005) sale a 5.300 euro (da 5.164,57).

Per i lavoratori di prima occupazione: confermata, con riscrittura della norma, la possibilità di dedurre contributi eccedenti il limite in base ai criteri già previsti, entro un tetto collegato ai primi 5 anni e comunque entro metà del nuovo limite annuo.

TFR (comma 203)

Sono apportate modifiche alla disciplina del Fondo di Tesoreria INPS e della previdenza complementare, tra cui:

  • estensione dell’obbligo di versamento del TFR al Fondo INPS ai datori di lavoro che raggiungono la soglia dimensionale (con regole transitorie per il 2026-2027 e successivo abbassamento della soglia dal 2032);
  • introduzione, dal 1° luglio 2026, dell’adesione automatica alla previdenza complementare per i neoassunti, con possibilità di rinuncia o scelta alternativa entro 60 giorni dall’assunzione; criteri di individuazione della forma pensionistica collettiva applicabile in azienda e, in mancanza, adesione alla forma residuale prevista dalla normativa.

Iper ammortamento investimenti in beni strumentali (commi 427-436)

Per le disposizioni relative al riconoscimento dell’iper ammortamento, ossia della maggiorazione del costo di acquisizione di specifici beni strumentali nuovi acquistati nel periodo 1.1.2026 – 30.9.2028

ZES Unica Mezzogiorno: proroga e estensione Marche/Umbria (commi 438-447)

Prorogato il credito ZES Unica per investimenti 2026–2028, con estensione alle zone assistite di Marche e Umbria. Previsti:

  • plafond annuo differenziato (2.300 mln 2026; 1.000 mln 2027; 750 mln 2028);
  • finestre di comunicazione all’AdE (31.3–30.5 di ciascun anno);
  • comunicazioni integrative di realizzazione investimenti (gennaio degli anni successivi, con finestra 3–17).


La fruizione effettiva potrà essere rimodulata con percentuale definita da Provvedimento AdE.

Credito “ulteriore” ZES Unica Mezzogiorno (commi 448-452)

Riconosciuta per il 2026 una maggiorazione del credito, collegata a precedenti comunicazioni integrative, con condizioni tra cui:

  • assenza di cumulo con “Transizione 5.0” per gli stessi investimenti;
  • invio di comunicazione dedicata (15.4–15.5.2026).


Utilizzo in compensazione F24 tramite servizi telematici AdE, 26.5–31.12.2026; non opera il limite RU 250.000 euro annui.

Agricoltura e pesca: ZES e crediti settore (commi 454-466)

Confermati/intervenuti:

  • credito investimenti per produzione primaria agricola/pesca/acquacoltura (rinvio a disciplina specifica);
  • rideterminazione percentuali ZES agricoltura e pesca (nuove percentuali per PMI e grandi imprese);
  • proroga 2026 del credito ZES agricoltura e pesca con finestre di invio e meccanismo di riparto in base a percentuale AdE, nel rispetto delle regole UE e cumuli consentiti.

Nuova Sabatini: rifinanziamento (comma 468)

Incremento risorse: 200 milioni (2026) e 450 milioni (2027).

IMU: fabbricati in Marche e Umbria colpiti dal sisma (comma 595)

È prorogata per il 2026 (ovvero fino a ricostruzione/agibilità se antecedente al 31 dicembre 2026) l’esenzione IMU per i fabbricati abitativi ubicati in territori di Marche e Umbria colpiti dagli eventi sismici del 9 novembre 2022 e 9 marzo 2023, per i quali sia stato dichiarato lo stato di emergenza e gli immobili risultino distrutti o oggetto di ordinanze di sgombero per inagibilità totale o parziale.

Tassa di soggiorno (comma 683)

Anche per il 2026 è consentito agli enti locali interessati (capoluoghi di Provincia, unioni di Comuni e Comuni turistici o città d’arte) incrementare l’imposta di soggiorno fino a 2 euro per notte.

Compensi professionali dalla PA e debiti iscritti a ruolo (comma 725)

Dal 15.6.2026: in presenza di debiti tributari/previdenziali iscritti a ruolo, la PA paga il professionista solo per l’eccedenza rispetto al debito; la quota trattenuta viene versata all’Agente della riscossione a riduzione del debito. Regola applicabile anche per compensi ≤ 5.000 euro.

IMU enti non commerciali: attività sanitarie e didattiche (commi 853-856)

Chiarimenti sui criteri di “modalità non commerciali” ai fini dell’esenzione IMU:

  • attività sanitarie/assistenziali: parametri diversi in base ad accreditamento/contrattualizzazione o svolgimento gratuito/simbolico, con confronto con corrispettivi medi di mercato e condizioni UE/nazionali;
  • irrilevanza della categoria catastale se rispettati i requisiti;
  • attività didattiche: non commercialità collegata al confronto tra corrispettivo medio e costo medio per studente pubblicato dal Ministero.

Raccolta prodotti selvatici non legnosi e piante officinali: documento d’acquisto (comma 932)

Restano:

  • imposta sostitutiva 100 euro per attività occasionale (entro 7.000 euro annui, non cumulabili con altri redditi);
  • obbligo per l’acquirente di emettere documento d’acquisto con dati minimi (data, generalità e CF, codice versamento imposta, natura/quantità, corrispettivo).


Novità: nel documento deve essere indicata anche la regione di raccolta.

Tax free shopping extra-UE (commi 934-936)

Prevista semplificazione (Provvedimento Agenzia delle Dogane) con validazione unica per più fatture intestate allo stesso acquirente. Inoltre:

  • il termine per la restituzione al commerciante della fattura vistata (per non imponibilità/rimborso IVA) passa da 4 a 6 mesi.

Credito d’imposta “energivore” per investimenti 2025 (commi 962-965)

Riconosciuto un credito d’imposta per imprese energivore (elenchi CSEA 2025) per investimenti in beni materiali/immateriali nuovi (Tabelle A e B L. 232/2016), con logica e scaglioni collegati al modello “Transizione 5.0”, nel limite di spesa fissato (10 mln per il 2026) e con divieto di cumulo su medesimi costi. Attuazione demandata al MiMiT.

Per maggiori informazioni contattare Fabiano Falasconi
Tel. 071 29048219  | email f.falasconi@confindustria.an.it

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