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Antiriciclaggio

Pubblicazione del Decreto MEF sul Registro dei titolari effettivi

Lo scorso 25 maggio è stato pubblicato il Decreto MEF 11 marzo 2022, n. 55 (di seguito “Decreto”), che attua le disposizioni previste dall’articolo 21 del Decreto legislativo 231/2007 (c.d. Decreto antiriciclaggio) in tema di Registro dei titolari effettivi, introdotte dai Decreti legislativi 90/2017 e 125/2019, rispettivamente di recepimento della IV e V Direttiva antiriciclaggio (Direttiva UE 2015/849 – istitutiva del Registro e Direttiva UE 2018/843).

Nello specifico, il Decreto detta disposizioni, da attuarsi con modalità esclusivamente telematiche, in merito a:

  • comunicazione obbligatoria, all’ufficio del registro delle imprese della Camera di commercio territorialmente competente, dei dati e delle informazioni sulla titolarità effettiva da parte di imprese dotate di personalità giuridica, persone giuridiche private, trust produttivi di effetti giuridici rilevanti ai fini fiscali e istituti affini al trust;
  • accesso e consultazione di tali dati e informazioni da parte di autorità, soggetti obbligati all’adeguata verifica della clientela ai fini della normativa antiriciclaggio e altri soggetti interessati;
  • individuazione delle voci e gli importi dei diritti di segreteria da applicare ai soggetti diversi dalle autorità che possono accedere e consultare il Registro;
  • sicurezza e il trattamento dei dati e delle informazioni relativi ai titolari effettivi.

L’operatività del Registro è subordinata all’emanazione di una serie di ulteriori provvedimenti, esplicitamente richiamati nel Decreto (articolo 3, comma 5; articolo 8, comma 1; articolo 11, comma 3), da adottarsi entro 60 giorni dalla sua entrata in vigore (prevista per il prossimo 9 giugno) e preliminari all’emanazione da parte del MISE di un ultimo provvedimento che attesterà l’effettivo avvio del sistema di comunicazione dei dati e delle informazioni sulla titolarità effettiva.

Le comunicazioni sulla titolarità effettiva da parte dei soggetti destinatari delle norme dovranno avvenire entro 60 giorni successivi alla pubblicazione del provvedimento del MISE.

Alle Camere di Commercio competerà l’accertamento, la contestazione della violazione dell’obbligo di comunicazione e l’irrogazione della relativa sanzione amministrativa di cui all’articolo 2630 del codice civile (di importo compreso tra 103 e 1.032 euro).

Dal pulsante è scaricabile il pdf del Decreto MEF.

Per maggiori informazioni contattare Giampaolo Santinelli
Tel. 071 29048227 | mobile  3346634815 | email g.santinelli@confindustria.an.it

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