Dichiarazioni del fornitore e prove dell’origine preferenziale PEM

Il Regolamento (UE) 2025/1728 intende assicurare certezza giuridica lungo la catena di fornitura

Sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea dell’11 agosto 2025 è stato pubblicato il Regolamento di Esecuzione (UE) 2025/1728 dell’8 agosto 2025 con il quale la Commissione ha modificato il Regolamento (UE) 2015/2447 in materia di prove dell’origine preferenziale.

Il Regolamento (UE) 2025/1728 dà attuazione alle modifiche della Convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee (PEM) introdotte dalla Decisione n. 1/2023 del Comitato misto della Convenzione PEM e disciplina il periodo transitorio, della durata di un anno a decorrere dal 1° gennaio 2025, in cui coesistono due insiemi di regole di origine, rappresentati dalle regole della versione originaria della Convenzione PEM (“Convenzione PEM”) e dalle regole della Convenzione PEM così come modificata dalla Decisione n. 1/2023 (cosiddetta “Convenzione PEM riveduta”), con due distinte zone di cumulo.

La Convenzione PEM – lo ricordiamo – è un accordo multilaterale che stabilisce norme di origine e cumulo comuni tra 25 parti contraenti dell’area paneuromediterranea (PEM), compresa la UE, al fine di agevolare gli scambi e integrare le catene di approvvigionamento all’interno della zona.

Tali norme sono state semplificate e modernizzate con la Decisione n. 1/2023, in vigore dal 1° gennaio 2025. Tuttavia, per accogliere le parti contraenti che non hanno ancora completato il necessario processo di ratifica, è stato stabilito un periodo transitorio fino al 31 dicembre 2025 durante il quale si applicheranno in parallelo sia le norme originali che quelle rivedute. Tale regime consente agli operatori economici di continuare a scegliere tra le due serie di norme in base alle loro specifiche catene di approvvigionamento. Dal 1° gennaio 2026 in poi, in tutta l’area PEM si applicheranno solo le norme rivedute.

L’obiettivo dell’intervento legislativo in commento è assicurare certezza giuridica lungo la catena di fornitura attraverso una chiara identificazione del quadro normativo utilizzato per l’attribuzione dell’origine.

Più nello specifico, il Regolamento (UE) 2025/1728:

  • aggiorna l’obbligo per le dichiarazioni del fornitore, anche quelle a lungo termine, di indicare il quadro giuridico in base al quale è determinata l’origine. Fino al 31 dicembre 2025, in assenza di tale indicazione, la dichiarazione si intende riferita alla Convenzione PEM;
  • consente, negli scambi tra le parti contraenti della Convenzione PEM, l’uso di dichiarazioni del fornitore che attestano l’origine secondo la Convenzione PEM come documenti giustificativi per il rilascio o la compilazione di prove di origine conformi alla Convenzione PEM riveduta, limitatamente ai prodotti classificati nei capitoli 1, 3, 16 (prodotti della pesca trasformati) e da 25 a 97 del SA. Resta fermo l’obbligo per l’esportatore di verificare il rispetto delle condizioni di cumulo e la coerenza del set di norme invocato;
  • allinea gli allegati 22-15, 22-16, 22-17 e 22-18 del Regolamento (UE) 2015/2447 prevedendo note esplicative che richiamano l’indicazione del quadro giuridico e stabilendo che nel periodo transitorio, in assenza di indicazioni, si applichi di default la versione originaria della Convenzione PEM.

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