Garanzie gratuite fino a 5 milioni di euro per il settore turistico

In attuazione del decreto-legge n. 152/2021 è istituita la “Sezione Speciale Turismo” del Fondo di garanzia per le Pmi, come previsto dal PNRR per la competitività delle imprese turistiche.
A QUALI SOGGETTI SI RIVOLGE

La sezione speciale è finalizzata ad agevolare l’accesso al credito da parte delle imprese alberghiere, delle strutture che svolgono attività agrituristica, come definita dalla legge 20 febbraio 2006, n. 96, e dalle pertinenti norme regionali, delle strutture ricettive all’aria aperta, delle imprese del comparto turistico, ricreativo, fieristico e congressuale, ivi compresi gli stabilimenti balneari, i complessi termali, i porti turistici, i parchi tematici, nonché, i giovani fino a 35 anni di età che intendono avviare un’attività nel settore turistico.

QUALI OPERAZIONI FINANZIA

Le garanzie possono essere rilasciate su singoli finanziamenti o su portafogli di finanziamenti finalizzati a:

  • interventi di riqualificazione energetica e innovazione digitale, nel rispetto del principio “non arrecare un danno significativo” di cui alla Comunicazione della Commissione europea 2021/C58/01;
  • assicurare la continuità aziendale delle imprese del settore turistico e garantire il fabbisogno di liquidità e gli investimenti del settore.
COME INTERVIENE

La Sezione interviene con le seguenti modalità:

  • la garanzia è concessa a titolo gratuito;
  • l’importo massimo garantito per singola impresa è elevato a 5 milioni di euro;
  • sono ammesse alla garanzia le imprese con un numero di dipendenti non superiore a 499;
  • la garanzia diretta è fissata nella misura massima del 70% dell’ammontare del finanziamento;
  • la copertura della riassicurazione è fissata nella misura massima dell’80% dell’importo garantito dai confidi o da altro fondo di garanzia, a condizione che le garanzie da questi rilasciate non superino la copertura dell’80%;
  • le percentuali della garanzia diretta e della riassicurazione possono essere incrementate rispettivamente fino all’80% e al 90%, mediante l’utilizzo dei contributi al Fondo, previsti dal decreto del 26 gennaio 2012 e s.m.i. (cd decreto Fund Rising);
  • non è dovuta la commissione per il mancato perfezionamento delle operazioni finanziarie;
  • per le operazioni di investimento immobiliare la garanzia può essere cumulata con altre forme di garanzia acquisite sui finanziamenti;
  • la garanzia può essere richiesta anche su operazioni finanziarie già perfezionate con l’erogazione da parte del soggetto finanziatore da non oltre tre mesi. In tali casi, il soggetto finanziatore deve trasmettere al Fondo una dichiarazione attestante la riduzione del tasso di interesse applicato, sul finanziamento garantito, al soggetto beneficiario per effetto della sopravvenuta concessione della garanzia
  • sono ammissibili i finanziamenti a fronte di operazioni di rinegoziazione del debito del soggetto beneficiario, a condizione che:
    • 1) il nuovo finanziamento preveda l’erogazione all’impresa di credito aggiuntivo in misura pari ad almeno il 25% dell’importo del debito accordato in essere del finanziamento oggetto di rinegoziazione;
    • 2) il rilascio della garanzia sia idoneo a determinare un minor costo o una maggior durata del finanziamento rispetto a quello oggetto di rinegoziazione
VALUTAZIONE DEI SOGGETTI BENEFICIARI

La garanzia è concessa senza applicazione del modello di valutazione, anche in favore dei beneficiari finali che presentano, alla data della richiesta della garanzia, esposizioni nei confronti del soggetto finanziatore classificate come inadempienze probabili o come esposizioni scadute o sconfinanti deteriorate ai sensi della normativa di Banca d’Italia, purché la predetta classificazione non sia stata effettuata prima del 31 gennaio 2020.
In allegato alla presente notizia si riportano i codici ATECO ammissibili e la circolare operativa del fondo di garanzia delle PMI.

Per maggiori informazioni contattare Giampaolo Santinelli
Tel. 071 29048227 | mobile  3346634815 | email g.santinelli@confindustria.an.it

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