Legge di bilancio 2023: estesi al primo trimestre 2023 i crediti d’imposta su energia e gas

La legge di bilancio 2023 (L. 197/2022) all’art. 1 commi da 2 a 9 ha esteso al primo trimestre 2023, aumentandoli, i crediti d’imposta sull’energia e sul gas sia per imprese energivore e non energivore che per gasivore e non gasivore. Si riepilogano di seguito le principali condizioni.

L’art. 1 della LEGGE, n. 197 del 2022 ha esteso anche al primo trimestre 2023 l’applicazione dei crediti d’imposta sull’energia e sul gas con un aumento del 5 percento rispetto ai crediti d’imposta previsti per l’ultimo trimestre 2022.

Di seguito si riassumono le principali condizioni per poter usufruire dei crediti d’imposta relativi al primo trimestre 2023.

Ammontare dei crediti d’imposta

  1. Imprese energivore: credito d’imposta 45%. Il credito è riconosciuto anche in relazione alle spese sostenute per l’energia elettrica prodotta e autoconsumata;
  2. Imprese non energivore con potenza disponibile superiore a 4,5 KWHcredito d’imposta 35%;
  3. Imprese gasivore e non gasivorecredito d’imposta 45% (gas consumato per usi energetici diversi da usi termoelettrici).

 

Ai fini della fruizione del credito d’imposta, per le imprese non energivore e non gasivore, ove l’impresa destinataria, si rifornisca di energia elettrica o di gas naturale, nel quarto trimestre del 2022 e nel primo trimestre del 2023, dallo stesso venditore dal quale si riforniva nel quarto trimestre dell’anno 2019, il venditore, entro 60 giorni dalla scadenza del periodo nel quale spetta il credito d’imposta, invia al proprio cliente su sua richiesta, una comunicazione nella quale sono riportati:

  • il calcolo dell’incremento del costo della componente energetica;
  • l’ammontare del credito d’imposta spettante nel primo trimestre 2023.

Termini e modalità entro i quali i crediti d’imposta dovranno essere utilizzati

I crediti d’imposta sull’energia e sul gas relativi al primo trimestre del 2023 dovranno essere utilizzati dalle imprese entro il 31 dicembre 2023.

I crediti d’imposta potranno essere utilizzati in compensazione sul modello F24 oppure ceduti. In caso di cessione dovranno essere rispettate specifiche condizioni.

Condizioni per poter usufruire dei crediti d’imposta

Quando scatta il bonus?

Il meccanismo alla base rimane identico: per avere diritto al credito d’imposta, nell’ultimo trimestre del 2022 le imprese dovranno aver assistito ad un aumento medio dei prezzi di oltre il 30% rispetto allo stesso periodo del 2019.

Nel caso dell’elettricità, si prende in esame il costo medio per KWH in bolletta, al netto di imposte ed eventuali sussidi.

Nel caso del gas, si considera invece il prezzo medio di riferimento del Mercato infra giornaliero (Mi-Gas).

Esenzione dalla tassazione

I crediti d’imposta innanzitutto andranno inseriti nel quadro RU del modello Redditi 2024, con la possibilità di compensarli anche senza attendere la presentazione della dichiarazione dei redditi; inoltre, se si è certi di aver maturato i requisiti per ricevere il bonus fiscale, non è necessario attendere la conclusione del trimestre di riferimento per poter utilizzare il credito.

I crediti d’imposta non concorrono a formare la base imponibile del reddito e dell’IRAP.

Per maggiori informazioni relativi ai crediti d’imposta sull’energia e sul gas maturati nell’anno 2022 si rinvia alla nostra precedente circolare che trovate cliccando sul successivo link: https://www.confindustria.an.it/credito-dimposta-energia-e-gas-esteso-anche-al-mese-di-dicembre-2022/

Per maggiori informazioni contattare Giampaolo Santinelli
Tel. 071 29048227 | mobile  3346634815 | email g.santinelli@confindustria.an.it

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