La Legge n. 199/2025 (Legge di bilancio 2026), pubblicata nel S.O. n. 42/L alla G.U. 30 dicembre 2025, n. 305, introduce numerose misure di carattere tributario in vigore dal 1° gennaio 2026. Le disposizioni fiscali sono concentrate nell’art. 1, articolato in 973 commi.
IRPEF 2026 (commi 3-4)
1.1 Aliquote e scaglioni
È confermata la rimodulazione degli scaglioni IRPEF (art. 11, co. 1, lett. b), TUIR). Dal 2026:
- fino a 28.000 euro: 23%
- oltre 28.000 e fino a 50.000 euro: 33% (in luogo del 35% 2025)
- oltre 50.000 euro: 43%
1.2 Detrazioni per oneri/spese: riduzione aggiuntiva per redditi elevati
Restano ferme:
- la disciplina dell’art. 16-ter TUIR (limite massimo complessivo alle detrazioni per oneri/spese oltre 75.000 euro, con esclusioni e modulazione per figli a carico);
- la riduzione ex art. 15, co. 3-bis TUIR per redditi oltre 120.000 euro (fino ad azzeramento a 240.000 euro).
In aggiunta, viene introdotto il nuovo art. 16-ter, co. 5-bis TUIR: per i contribuenti con reddito complessivo > 200.000 euro l’ammontare complessivo delle detrazioni spettanti è ridotto di 440 euro con riferimento a:
- oneri al 19%, con esclusione delle spese sanitarie ex art. 15, co. 1, lett. c), TUIR;
- erogazioni liberali a partiti politici (art. 11, DL 149/2013);
- premi assicurativi contro rischio calamità (art. 119, co. 4, DL 34/2020).
Lavoro dipendente: rinnovi contrattuali, premi e indennità (commi 7-12)
- Incrementi retributivi da rinnovi contrattuali (settore privato)
Per dipendenti del settore privato con reddito di lavoro dipendente 2025 ≤ 33.000 euro, gli incrementi retributivi 2026 derivanti da rinnovi contrattuali sottoscritti tra 1.1.2024 e 31.12.2026 sono assoggettati (salvo rinuncia scritta) a imposta sostitutiva del 5%.
- Premi di produttività / partecipazione agli utili
La riduzione dell’imposta sostitutiva dal 10% al 5% prevista per il 2025 viene confermata come limitata al solo 2025 (salva rinuncia del lavoratore), per:
- premi di risultato collegati a incrementi di produttività/redditività/qualità/efficienza/innovazione;
- somme in partecipazione agli utili, entro 000 euro (elevabili a 4.000 euro in specifiche ipotesi di coinvolgimento paritetico e per contratti sottoscritti entro 24.4.2017 ancora vigenti), per lavoratori con reddito di lavoro dipendente dell’anno precedente ≤ 80.000 euro.
Per il 2026 e 2027: sui medesimi premi/somme è prevista imposta sostitutiva dell’1% entro 5.000 euro.
- Indennità e maggiorazioni (notturno/festivo/turni)
Per il solo 2026 è confermata l’imposta sostitutiva del 15% entro il limite annuo di 1.500 euro su:
- maggiorazioni e indennità per lavoro notturno (D.Lgs. 66/2003 e CCNL);
- maggiorazioni/indennità per lavoro festivo o nei riposi settimanali secondo CCNL;
- indennità di turno e ulteriori emolumenti legati al lavoro a turni.
Condizioni principali:
- applicabile da sostituti d’imposta del settore privato (distinte le nuove misure turismo/alberghiero) per lavoratori con reddito 2025 ≤ 40.000 euro;
- esclusi i compensi sostitutivi della retribuzione ordinaria;
- ai fini del tetto 1.500 euro non si sommano premi di risultato e somme per partecipazione agli utili.
È inoltre confermata per il 2026 la disciplina (art. 6, co. 1, terzo periodo, L. 76/2025) che prevede l’esenzione del 50% dei dividendi (entro 1.500 euro annui) derivanti da azioni attribuite in sostituzione dei premi di risultato.
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