INPS: riduzione contributiva per l’edilizia

Ex art.29 legge 341/1995 per l’anno 2022 – Misura 11,50%
Decreto direttoriale 5 settembre 2022 – Istruzioni

L’INPS, con la circolare n. 123 del 28 ottobre 2022, fornisce le indicazioni operative per la riduzione contributiva, per il 2022, prevista dall’articolo 29 del decreto-legge n. 244/1995, per gli operai a tempo pieno del settore edile, così come confermato dal decreto del 5 settembre 2022 del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali.

Caratteristiche della riduzione contributiva, soggetti che ne hanno diritto e condizioni
L’Istituto conferma che hanno diritto all’agevolazione contributiva, per i periodi di paga da gennaio a dicembre 2022, i datori di lavoro classificati nel settore industria con i codici statistici contributivi da 11301 a 11305 e nel settore artigianato con i codici statistici contributivi 41301 a 41305, nonché caratterizzati dai codici Ateco 2007 da 412000 a 439909.

Il beneficio consiste in una riduzione sui contributi dovuti, nella misura dell’11,50%, per le assicurazioni sociali diverse da quella pensionistica e si applica ai soli operai occupati per 40 ore a settimana. Non spetta, quindi, per i lavoratori a tempo parziale.

La base di calcolo della suddetta riduzione deve essere ridotta in forza delle disposizioni di cui all’articolo 120, commi 1 e 2, della legge n. 388/2000, e all’articolo 1, commi 361 e 362, della legge n. 266/2005; la base di calcolo deve essere altresì determinata al netto delle misure compensative eventualmente spettanti. Inoltre, l’agevolazione non trova applicazione sul contributo, pari allo 0,30% della retribuzione imponibile, previsto dall’articolo 25, quarto comma, della legge n. 845/1978, destinabile al finanziamento dei fondi interprofessionali per la formazione continua.

L’INPS ricorda che l’accesso alla riduzione è subordinata alle seguenti condizioni:

  • rispetto di quanto previsto dall’articolo 1, comma 1175, della legge 296/2006, che impone a tutti i datori di lavoro che intendano fruire dei benefici normativi e contributivi previsti dalla normativa in materia di lavoro e legislazione sociale, il possesso dei requisiti di regolarità contributiva attestata tramite il documento unico di regolarità contributiva, fermi restando gli altri obblighi di legge ed il rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali nonché quelli regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale;
  • rispetto di quanto previsto dall’articolo 1, comma 1, del decreto-legge n. 338/1989, convertito con modificazioni dalla legge n. 389/1989, in materia di retribuzione imponibile;
  • i datori di lavoro non devono aver riportato condanne passate in giudicato per la violazione in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro nel quinquennio antecedente alla data di applicazione dell’agevolazione (art. 36 bis, comma 8, del decreto-legge 223/2006).

L’Istituto ribadisce che la riduzione contributiva non spetta per quei lavoratori per i quali sono previste specifiche agevolazioni contributive ad altro titolo, che non ammettono il cumulo con altre riduzioni (ad esempio, l’esonero strutturale per l’occupazione giovanile, previsto dall’articolo 1, comma 100, della legge n. 205/2017 o l’esonero per l’occupazione giovanile di cui all’articolo 1, commi da 10 a 15, della legge n. 178/2020).

Inoltre, l’agevolazione non spetta in presenza di contratti di solidarietà; l’esclusione opera limitatamente ai lavoratori ai quali viene applicata la riduzione d’orario.

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