Rimborso delle accise sul gasolio per autotrazione mese di dicembre 2022

Presentazione dell’istanza di rimborso entro il 31 gennaio 2023

Facciamo riferimento alla nostra precedente comunicazione per segnalare che, con nota del 22 dicembre 2022 prot. n. 598868/RU, l’Agenzia delle Dogane ha comunicato che riprende efficacia dal 1° dicembre al 31 dicembre 2022 il beneficio fiscale per gli esercenti determinate attività di trasporto di merci e di persone.

Il ripristino della misura è spiegato dal fatto che l’aliquota normale sul gasolio usato come carburante vigente nel suddetto periodo (pari a 467,40 euro per mille litri) torna ad essere superiore a quella fissata per l’impiego agevolato (pari a 403,22 euro per mille litri).

Pertanto, a decorrere dal 1° gennaio 2023 e fino al 31 gennaio 2023 sarà possibile chiedere il rimborso delle accise limitatamente ai litri di gasolio riforniti tra il 1° dicembre e il 31 dicembre 2022 ed imputabili a tale mese di consumo sulla base:

  • della descrizione dell’operazione nella fattura emessa dall’esercente dell’impianto di distribuzione stradale di carburante;
  • delle informazioni di dettaglio sui prelievi di carburante effettuati riportate nella fattura ad emissione differita di cui all’art. 21, comma 4, lett. a) del DPR n. 633/72, anche in forma di allegato riepilogativo che ne costituisce parte integrante o di altro documento equipollente a comprova;
  • nel caso di fornitura da apparecchi di distribuzione di carburanti ad uso privato, della consegna del gasolio comprovabile da e-DAS emesso dal titolare del deposito speditore, ciò ancorché il prodotto così scortato venga ripartito, dall’esercente attività di trasporto, tra i mezzi ammessi al beneficio di cui ha la disponibilità nei giorni successivi al 31 dicembre 2022.

Restano esclusi dall’agevolazione e non vanno computati nella dichiarazione di rimborso i litri di gasolio consumati imputabili a prelievi da distributore stradale o a partite del predetto carburante consegnate a distributori privati tra il 1° ottobre 2022 e la fine della giornata del 30 novembre 2022.

Sul sito dell’Agenzia delle Dogane è disponibile il software aggiornato per la compilazione e la stampa dell’apposita dichiarazione, riservata al solo mese di dicembre 2022.

Per i soggetti che non si avvalgono del Servizio Telematico Doganale – E.D.I., si ricorda che il contenuto della dichiarazione di consumo presentata in forma cartacea deve essere riprodotto su supporto informatico (CD, DVD, pen drive USB), da consegnare unitamente alla suddetta dichiarazione. Possono presentare istanza di rimborso:

  1. gli esercenti l’attività di trasporto merci con veicoli di massa complessiva pari o superiore a 7,5 tonnellate;
  2. gli enti pubblici e le imprese pubbliche locali esercenti attività di trasporto di cui al decreto legislativo 422/1997 e relative leggi regionali di attuazione;
  3.  le imprese esercenti autoservizi interregionali di competenza statale di cui al decreto legislativo 285/2005, le imprese esercenti autoservizi di competenza regionale e locale d cui al suddetto decreto legislativo 422/1997 e le imprese esercenti autoservizi regolari in ambito comunitario di cui al Regolamento (CE) n. 1073/2009;
  4. gli enti pubblici e le imprese esercenti trasporti a fune in servizio pubblico per trasporto di persone.

E’ importante ricordare che a decorrere dal 1° gennaio 2021 sono esclusi dal rimborso i consumi di gasolio impiegato dai veicoli di categoria Euro 4 o inferiore.

L’importo rimborsabile è pari a 64,18 euro per mille litri di gasolio commerciale. Per la fruizione dell’agevolazione con il modello F24 deve essere utilizzato il codice tributo 6740.

L’Agenzia ricorda inoltre che i crediti sorti con riferimento ai consumi relativi al primo trimestre 2022 potranno essere utilizzati in compensazione entro il 31 dicembre 2023. Da tale data decorre il termine (previsto dall’art. 4, comma 3, del DPR n. 277/2000) per la presentazione dell’istanza di rimborso in denaro delle eccedenze non utilizzate in compensazione, la quale dovrà pertanto essere presentata entro il 30 giugno 2024. La circolare in commento riporta anche delle precisazioni relativamente alle modalità di compilazione dei Quadri A-1 e B.

Quadro A-1

  • Nelle colonne “Data inizio possesso” e “Data fine possesso” è previsto l’inserimento, rispettivamente, delle date “1 dicembre” e “31 dicembre” dell’anno 2022; in assenza di indicazioni da parte dell’esercente, vengono riportate le predette date. Non è consentito inserire date ricomprese nel periodo precedente (1° ottobre – 30 novembre 2022) del quarto trimestre solare.
  • La colonna “Mezzi speciali” è riservata ai semirimorchi o rimorchi destinati a trasporti specifici dotati di attrezzature permanentemente installate, alimentate da motori e serbatoi autonomi. Non vanno indicati pertanto i mezzi (trattori, motrici) dotati di unico serbatoio adibito sia all’alimentazione del motore di trazione che delle attrezzature ausiliarie complementari alla funzione di trasporto, già riportati unitariamente come autoveicoli.
  • Nella colonna “Litri consumati” vanno indicati, per ciascun mezzo, esclusivamente i litri di gasolio per autotrazione riforniti tra il 1° dicembre e la fine della giornata del 31 dicembre 2022 o comunque imputabili a tale mese di consumo sulla base dei criteri individuati in premessa.
  • Nella colonna “Km percorsi (h mezzo speciale)”, si dovranno inserire i chilometri effettivamente percorsi da ciascun veicolo o, per ciò che concerne i mezzi speciali, le ore di funzionamento dell’attrezzatura permanentemente installata avendo cura di imputarli al gasolio commerciale rifornito nel periodo 1° dicembre – 31 dicembre 2022 anche, laddove necessario, sulla base di stime che tengano conto dei consumi specifici dei mezzi, di valori medi ricavabili da serie storiche dei consumi stessi nonché delle condizioni di utilizzo del mezzo di trasporto.

 

Quadro B

  • Nella colonna “Totale litri fatturati” vanno indicati i litri di gasolio commerciale che sono stati consegnati all’apparecchio di distribuzione di carburanti ad uso privato nel periodo 1° dicembre – 31 dicembre 2022.
  • Nella colonna “Numero fatture”, stante la stretta correlazione tra i litri consumati e la fatturazione dei medesimi, andrà indicato il numero totale delle fatture che includono operazioni di consegna del gasolio commerciale effettuate nel periodo 1° dicembre – 31 dicembre 2022.

Per maggiori informazioni contattare Umberto Martelli
Tel. 071 29048222  | mobile 334 6176763 | email u.martelli@confindustria.an.it

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