Governo: pubblicato il Decreto Trasparenza

Condizioni di lavoro trasparenti e prevedibili
Nuovi adempimenti in vigore dal 13 Agosto

E’ stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 176 del 29 luglio 2022, il decreto legislativo n. 104/2022, cd “Decreto Trasparenza”, che attua la Direttiva UE 2019/1152 relativa alle condizioni di lavoro trasparenti e prevedibili nell’Unione europea.

Il provvedimento integra e modifica il precedente D.Lgs. n. 152/1997 “Attuazione della direttiva 91/533/CEE concernente l’obbligo del datore di lavoro di informare il lavoratore delle condizioni applicabili al contratto o al rapporto di lavoro”.

Il decreto legislativo entra in vigore il 13 agosto 2022.

Pertanto ai rapporti di lavoro instaurati a decorrere dal 13 agosto 2022 si applica la nuova disciplina che prevede l’obbligo in capo al datore di lavoro di fornire informazioni inerenti le condizioni di lavoro. Tali informazioni dovranno essere fornite all’atto dell’instaurazione del rapporto di lavoro e prima dell’inizio della prestazione lavorativa e comunque entro il termine di 7 giorni.

All’art. 16 dello stesso decreto, è prevista una disciplina transitoria relativa ai rapporti di lavoro in essere alla data del 1° agosto 2022 per i quali, solo su espressa richiesta scritta dei lavoratori, sorgerà l’obbligo per il datore di lavoro di fornire, aggiornare o integrare le informazioni relative al rapporto entro 60 gg. dalla richiesta.
Attesa l’imprecisa formulazione dell’art. 16 si ritiene che, con riferimento ai rapporti instaurandi dal 2 agosto al 12 agosto p.v., si applichi la nuova disciplina (prescindendo pertanto da una richiesta espressa del lavoratore); in tale ipotesi, tuttavia, il termine massimo di sette giorni per integrare le informazioni decorre a far data dal 13 agosto, data di inizio di vigenza delle nuove disposizioni.

Di seguito alcune sintetiche informazioni sui contenuti del decreto.

Tra le informazioni da fornire vi sono:

  1. l’identità delle parti del rapporto di lavoro (inclusi, ove esistenti, co-datori in presenza di contratti di rete);
  2. il luogo di lavoro;
  3. la sede del datore di lavoro;
  4. l’inquadramento, il livello e la qualifica attribuiti al lavoratore;
  5. la data di inizio del rapporto;
  6. la tipologia di rapporto di lavoro;
  7. l’identità dell’impresa utilizzatrice, nel caso di lavoratori somministrati;
  8. la durata del periodo di prova, se previsto;
  9. il diritto a ricevere la formazione erogata dal datore, se prevista;
  10. la durata delle ferie e degli altri congedi retribuiti;
  11. i termini del preavviso
  12. l’importo iniziale della retribuzione con i relativi elementi, nonchè il periodo e le modalità di pagamento;
  13. la programmazione dell’orario normale di lavoro, nonché le eventuali condizioni relative a cambiamenti di turno, lavoro straordinario e caratteristiche di flessibilità;
  14. il contratto collettivo, anche aziendale, applicato con l’indicazione delle parti che lo hanno sottoscritto;
  15. gli enti e gli istituti che ricevono i contributi previdenziali e assicurativi dovuti dal datore di lavoro e qualunque forma di protezione in materia di sicurezza sociale fornita dal datore di lavoro.

Tali obblighi informativi sono previsti non solo in caso di instaurazione di contratto di lavoro subordinato, sia a tempo determinato che indeterminato, ma altresì in caso di:

  • Contratto di lavoro somministrato
  • Contratto di lavoro intermittente
  • Rapporto di collaborazione con prestazione prevalentemente personale continuativa e organizzata dal committente di cui all’art. 2, comma 1, D.Lgs. 81/2015
  • Co.co.co.
  • Contratto di prestazione occasionale

Confindustria consiglia che l’adempimento di tali obblighi non avvenga con una vera e propria integrazione del contratto di lavoro, così come tradizionalmente formulato, bensì tramite un allegato “informativo”, attuativo dei nuovi obblighi informativi, che, pertanto, non farà parte, propriamente, del contratto di lavoro individuale.

In ogni caso i datori di lavoro saranno tenuti a conservare la prova della avvenuta trasmissione di tali informazioni e a renderle accessibili ai lavoratori.

In caso di variazioni delle informazioni fornite, che comportino variazioni delle condizioni di svolgimento del lavoro, queste devono essere comunicate per iscritto almeno 24 ore prima della loro decorrenza, salvo che derivino da modifiche di disposizioni legislative o regolamentari o del contratto collettivo.

In caso di inadempimento degli obblighi informativi, potranno trovare applicazione sanzioni pecuniarie da € 250 a € 1.500,00 per ogni lavoratore interessato.

Ulteriori sanzioni potranno essere adottate in caso di violazione degli obblighi informativi relativi ai lavori organizzati con sistemi decisionali o di monitoraggio automatizzati.

Da ultimo, va evidenziato che, oltre agli obblighi informativi ora ricordati, il decreto interviene anche su altre materie rafforzando taluni diritti minimi dei lavoratori, ossia:

  1. periodo di prova e conseguenze nel caso in cui durante la prova intervenga un evento interruttivo del rapporto di lavoro;
  2. condizioni per lo svolgimento di più attività lavorative in contemporanea;
  3. prevedibilità minima del lavoro e tutela del lavoratore nel caso in cui l’orario non sia stato predeterminato;
  4. diritto del lavoratore con 6 mesi di anzianità a richiedere forme di lavoro più prevedibili, sicure e stabili;
  5. diritto del lavoratore a svolgere la formazione obbligatoria durante l’orario di lavoro.

 

Ci riserviamo di fornire ulteriori chiarimenti, anche sulla base degli attesi chiarimenti amministrativi.

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