Importo massimo dei trattamenti per l’anno 2022
L’INPS, con messaggio n. 1282 del 21 marzo 2022, fornisce chiarimenti sull’operatività del nuovo massimale unico per i trattamenti di cassa integrazione guadagni ordinaria, straordinaria e per l’assegno di integrazione salariale del FIS decorrenti dal 2022 (articolo 3, comma 5-bis, del decreto legislativo n. 148/2015) e fornisce indicazioni operative in merito alla gestione dei trattamenti.
L’INPS precisa che, anche per i trattamenti di cassa integrazione guadagni ordinaria, straordinaria e per l’assegno di integrazione salariale del FIS, con periodi iniziati nel corso del 2021 e proseguiti nel 2022, per il periodo di pagamento decorrente dal 1° gennaio 2022, si applica il massimale unico che prescinde dalla retribuzione mensile di riferimento dei lavoratori (articolo 3, nuovo comma 5-bis, del decreto legislativo n. 148/2015 introdotto dalla legge n.234/2021), che per il 2022 è pari, rispettivamente, al lordo e al netto della riduzione, a euro 1.222,51 e a euro 1.151,12.
L’Istituto precisa altresì che, per periodi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa decorrenti dal 1° gennaio 2022, i limiti di durata massima dell’assegno di integrazione salariale riconosciuto dal FIS (13 settimane in un biennio mobile, per i datori di lavoro che, nel semestre precedente, abbiano occupato mediamente fino a 5 dipendenti; 26 settimane in un biennio mobile, per i datori di lavoro che, nel semestre precedente, abbiano occupato mediamente più di 5 dipendenti) possono essere calcolati avuto riguardo non a un’intera settimana di calendario, ma alle singole giornate di sospensione del lavoro e considerando come usufruita una settimana solo allorché la contrazione del lavoro abbia interessato sei o cinque giorni, a seconda dell’orario contrattuale previsto in azienda.
Per altri aspetti si rinvia alla lettura del messaggio.