Russia: l’Unione europea adotta l’undicesimo pacchetto di misure restrittive

Introdotte nuove restrizioni di carattere soggettivo e merceologico

A distanza di 4 mesi dall’adozione degli ultimi provvedimenti, il 23 giugno scorso è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea l’undicesimo pacchetto di misure restrittive unionali nei confronti della Russia che, oltre a rafforzare ed ampliare, dal punto di vista merceologico e soggettivo, l’impianto delle sanzioni già adottate, prevede norme più stringenti e nuovi meccanismi finalizzati a minimizzare il rischio di elusione delle restrizioni.

Sotto il profilo più formale, sono state apportate correzioni tecniche all’articolato e agli allegati del Regolamento 2014/833, con la soppressione dei riferimenti a periodi transitori e la riorganizzazione della struttura di alcuni allegati.

I provvedimenti adottati consistono in due Decisioni (Decisione PESC 2023/1217 e 2023/1218) e tre Regolamenti (Regolamento UE 2023/1214, 2023/1215 e 2023/1216).

In allegato la nota informativa predisposta da Confindustria con il commento delle principali novità.

Si evidenzia, in particolare:

1. AZIONI E MISURE ANTIELUSIVE

Il Regolamento 2023/1214 affronta il fenomeno dell’elusione delle misure restrittive dell’Unione per il tramite di Paesi terzi, prevedendo la possibilità, nei casi in cui le iniziative di cooperazione bilaterale e multilaterale non producano il risultato auspicato, di procedere a designazioni, in base al Regolamento 2014/269 o adottando altre misure restrittive di carattere soggettivo a norma del Regolamento 2014/833, nei confronti di quei Paesi che omettano in maniera sistematica e persistente di impedire la vendita, la fornitura, il trasferimento o l’esportazione in Russia di beni e tecnologie elencati nell’Allegato XXXIII del Regolamento 2014/833 ed esportati dall’Unione.

Il nuovo articolo 12 septies vieta, quindi, di vendere, fornire, trasferire o esportare, direttamente o indirettamente, beni e tecnologie elencati nell’allegato XXXIII, anche non originari dell’Unione, a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità od organismo nei Paesi terzi ad alto rischio di circonvenzione delle misure restrittive, individuati in tale allegato.

Tali misure riguardano i beni e le tecnologie a duplice uso e i beni e le tecnologie atti a contribuire al rafforzamento delle capacità militari, tecnologiche o industriali della Russia o allo sviluppo del settore russo della difesa e della sicurezza, in modo da rafforzarne la capacità bellica, la cui esportazione verso la Russia è vietata ai sensi del Regolamento 2014/833 e per i quali è elevato e continuato il rischio di vendita, fornitura, trasferimento o esportazione in Russia da Paesi terzi dopo la vendita, fornitura, trasferimento o esportazione dall’Unione.

Il divieto si estende, inoltre, a servizi di assistenza tecnica, intermediazione, finanziamenti e assistenza finanziaria e diritti riguardanti la proprietà intellettuale su tali beni.

Ad oggi nessun bene né alcun Paese terzo è stato elencato nell’allegato XXXIII. Le decisioni relative all’eventuale inclusione di un Paese terzo e di determinati beni o tecnologie dovranno essere adottate all’unanimità dal Consiglio e a seguito di approfondite analisi tecniche da parte della Commissione.

Pertanto, sarà necessario monitorare le eventuali modifiche del citato allegato XXXIII al fine di effettuare operazioni di esportazione in conformità con le misure restrittive UE, anche qualora si esporti verso Paesi terzi rispetto alla Russia.

Inoltre, sempre al fine di ridurre il rischio di aggiramento delle sanzioni, è stato esteso il divieto di transito attraverso il territorio della Russia di beni esportati dall’Unione europea verso Paesi terzi, originariamente previsto solo per i beni duali e le armi, anche ai beni e alle tecnologie che possono contribuire al rafforzamento militare e tecnologico o allo sviluppo del settore della difesa o della sicurezza in Russia, ai beni e alle tecnologie adatti all’uso nell’aviazione o nell’industria spaziale nonché ai carboturbi e agli additivi per carburanti. Si tratta, nello specifico, dei beni elencati negli allegati VII, XI e XX del Regolamento 2014/833.

2) RESTRIZIONI DI CARATTERE SOGGETTIVO

Il Regolamento 2023/1216 amplia l’elenco dei soggetti listati nell’allegato I del Regolamento 2014/269 (nei confronti dei quali sono disposti asset freeze e divieto di messa a disposizione di fondi e risorse economiche) aggiungendo 71 persone fisiche e 33 entità responsabili di azioni che compromettono o minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina.
Tra le entità si segnala la designazione di MRB Bank, una banca georgiana.

Il Regolamento 2023/2014, invece, aggiunge 87 soggetti nell’elenco dell’allegato IV del Regolamento 2014/833 che include le entità che forniscono sostegno diretto al complesso militare e industriale della Russia, alle quali sono imposte restrizioni più rigorose sulle esportazioni di beni e tecnologie a duplice uso e di beni e tecnologie in grado di contribuire al rafforzamento tecnologico e del settore della difesa e della sicurezza in Russia. Oltre alle entità russe ed iraniane già inserite, figurano entità di Hong Kong, Uzbekistan, Siria, Emirati Arabi Uniti, ecc.

3) RESTRIZIONI DI CARETTERE MERCEOLOGGICO

Il Regolamento 2023/2014 apporta numerose modifiche agli elenchi di prodotti oggetto di restrizioni all’esportazione e all’importazione contenuti nei vari allegati del Regolamento 2014/833.

Viene ampliato l’elenco dei beni e delle tecnologie che possono contribuire al potenziamento militare e tecnologico nonché allo sviluppo del settore della difesa e della sicurezza della Russia (allegato VII), ricomprendendo componenti elettronici, materiali semiconduttori, apparecchiature di fabbricazione e collaudo per circuiti integrati elettronici e circuiti stampati, precursori di materiali energetici e precursori di armi chimiche, componenti ottici, strumenti di navigazione, metalli utilizzati nel settore della difesa ed equipaggiamento marittimo.

E’ stato inoltre ampliato l’elenco dei beni atti a contribuire al rafforzamento delle capacità industriali russe (allegato XXIII). Sono state incluse talune tipologie di pneumatici, prodotti del settore tessile, prodotti delle industrie chimiche e materie plastiche.

Relativamente ai beni di cui ai codici NC inclusi per la prima volta nell’allegato XXIII e ai beni espressamente elencati all’interno dei paragrafi 3 e 3 bis dell’articolo 3 duodecies, è stata prevista una grandfathering clause in base alla quale i divieti di esportazione non si applicano all’esecuzione, fino al 25 settembre 2023, di contratti conclusi prima del 24 giugno 2023 o di contratti accessori necessari per l’esecuzione di tali contratti.

E’ stato infine ampliato l’elenco delle armi da fuoco, loro parti, componenti e munizioni soggette a restrizione e sono state aggiunte altre tipologie di armi (nuovo allegato XXXV).

Si segnala inoltre che numerosi beni la cui esportazione era prima ristretta solo in caso di superamento di determinate soglie di valore in quanto beni di lusso (allegato XVIII), a seguito delle ultime modifiche sono stati spostati nell’allegato XXIII, con l’effetto che la loro esportazione in Russia è vietata a prescindere dal valore.

Sul fronte delle limitazioni all’import, sono state aggiunte nuove categorie di beni sia all’allegato XVII (prodotti siderurgici) sia all’allegato XXI (beni che generano introiti significativi per la Russia).

In particolare, con riferimento ai prodotti siderurgici, è previsto un nuovo onere a carico degli importatori di prodotti sanzionati nell’allegato XVII che siano stati lavorati in un Paese terzo. A decorrere dal 30 settembre 2023, gli importatori di tali beni dovranno dimostrare che i fattori produttivi utilizzati non sono originari della Russia (art. 3 octies, par. 1, lett. d).

Per maggiori informazioni si rinvia alla lettura della nota informativa allegata.

Per maggiori informazioni contattare Umberto Martelli
Tel. 071 29048222  | mobile 334 6176763 | email u.martelli@confindustria.an.it

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