Whistleblowing, prime indicazioni sulle linee guida ANAC

Il 14 luglio 2023 sono state pubblicate le linee guida

Di seguito una sintesi delle questioni di principale interesse

In via generale il quadro complessivo non è stato stravolto ma sono state apportate alcune precisazioni/integrazioni, alcune delle quali in linea con le istanze di Confindustria, altre invece da valutare meno positivamente.

In particolare, i principali punti sono i seguenti:

  • gestione della segnalazione interna: sul punto, è stato chiarito che il riscontro che occorre fornire al segnalante entro tre mesi può avere natura interlocutoria, qualora l’istruttoria non sia ancora terminata. Inoltre, l’ANAC precisa che in tale ultimo caso, terminata l’istruttoria, gli esiti dovranno comunque essere comunicati alla persona segnalante. Si tratta di una previsione che consente di garantire al segnalante un riscontro sulla conclusione dell’istruttoria e che è peraltro analoga a quanto l’Autorità dispone per se stessa nella procedura di gestione della segnalazione esterna. Inoltre, è stato ben delimitato il compito del gestore della segnalazione, al quale “Non spetta accertare le responsabilità individuali qualunque natura esse abbiano, né svolgere controlli di legittimità o di merito su atti e provvedimenti adottati dall’ente/amministrazione oggetto di segnalazione”;
  • segnalazioni anonime: fermo restando che le segnalazioni anonime non sono considerate segnalazioni whistleblowing e che possono essere gestite come segnalazioni ordinarie, nelle LG pubblicate è stato meglio precisato che tale gestione ordinaria vada effettuata solo laddove sia già prevista dall’ente; 
  • segnalazione esterna all’ANAC e divulgazione pubblica: sono stati recepiti alcuni suggerimenti di Confindustria sulle condizioni per accedere a queste forme di segnalazione, anche con una definizione più puntuale dei fondati motivi.
  • regime sanzionatorio: sono state inserite alcune precisazioni nell’ottica di individuarne il soggetto destinatario (persona fisica/giuridica). In particolare: i) nelle ipotesi di mancata istituzione del canale, di mancata adozione delle procedure o di adozione di procedure non conformi, il responsabile è individuato nell’organo di indirizzo; ii) nelle ipotesi in cui non è stata svolta l’attività di verifica e analisi delle segnalazioni ricevute, il responsabile è il gestore delle segnalazioni. Con riferimento, invece, all’ipotesi della sanzione verso chi ha adottato un atto ritorsivo, è stato precisato che è sanzionata la persona fisica individuata come responsabile delle ritorsioni. In generale, si tratta di un passo avanti rispetto alla versione precedente, anche se residuano ancora dei margini di incertezza che approfondiremo nel Vademecum (es. nel caso di un atto ritorsivo, sembra restare aperto il tema di chi sia da individuarsi come responsabile nel caso, per esempio, di un licenziamento o di trasferimento, etc).

Tra le questioni che, invece, non vanno nella direzione auspicata, segnaliamo anzitutto che, recependo il parere del Garante Privacy, le LG ANAC evidenziano, in disaccordo con le istanze di Confindustria che, ai fini della istituzione del canale interno di segnalazione, “La posta elettronica ordinaria e la PEC si ritiene siano strumenti non adeguati a garantire la riservatezza”.

La conseguenza è che l’unico strumento informatico adeguato sembra essere la piattaforma online. Inoltre, le LG dispongono che, qualora si utilizzino canali e tecniche tradizionali, sia opportuno indicare gli strumenti previsti per garantire la riservatezza richiesta dalla normativa e, in tal senso, richiamano, a titolo esemplificativo, un meccanismo di segnalazione fondato sulla posta cartacea. Per quanto si tratti di una soluzione che non tiene conto dell’evoluzione tecnologica, riteniamo che possa rappresentare un canale verso il quale orientarsi, anche per contenere i costi organizzativi derivanti dall’implementazione della nuova disciplina.

Con riferimento al diritto di difesa del soggetto segnalato, l’ANAC sostiene che “La normativa non riconosce al segnalato il diritto di essere sempre informato della segnalazione che lo riguarda; tale diritto, infatti, è garantito nell’ambito del procedimento eventualmente avviato nei suoi confronti a seguito della conclusione dell’attività di verifica e di analisi della segnalazione e nel caso in cui tale procedimento sia fondato in tutto o in parte sulla segnalazione.” Al riguardo, continuiamo a ritenere che, in linea con la Direttiva, il diritto di difesa del segnalato vada garantito già in sede di istruttoria whistleblowing e non soltanto all’esito della stessa nell’ambito dell’eventuale procedimento conseguente.

Da ultimo, un paio di questioni da approfondire:

  • segnalazione interna: si prevede che “Laddove il gestore versi in un’ipotesi di conflitto di interessi rispetto ad una specifica segnalazione (in quanto, ad esempio, soggetto segnalato o segnalante), si ritiene che ricorra una delle condizioni per effettuare una segnalazione esterna ad ANAC, non potendo essere assicurato che alla segnalazione sia dato efficace seguito. Al riguardo, riteniamo che le imprese possano disciplinare nelle loro procedure interne l’ipotesi del conflitto di interessi, prevedendo soluzioni per gestirlo e consentire, quindi, al segnalante di procedere comunque alla segnalazione interna. Pertanto, il ricorso all’ANAC si configurerebbe come rimedio residuale, qualora la fattispecie del conflitto non sia stata disciplinata nella procedura interna;
  • sul computo dei lavoratori, viene chiarito che si debba fare riferimento “di volta in volta, all’ultimo anno solare precedente a quello in corso, salvo per le imprese di nuova costituzione per le quali si considera l’anno in corso” e che il primo anno da considerare è quello precedente all’entrata in vigore del decreto. Al contempo, si precisa che “ai fini del calcolo della media dei lavoratori impiegati negli enti del settore privato deve farsi riferimento al valore medio degli addetti (Elaborazione dati INPS) al 31/12 dell’anno solare precedente a quello in corso, contenuto nelle visure camerali. Quando l’impresa è di nuova costituzione, considerato che il dato in questione viene aggiornato trimestralmente, va preso come riferimento il valore medio calcolato nell’ultima visura”. Sul punto, stiamo verificando che tale criterio sia in linea con la nostra istanza di rinviare alle ULA come criterio generale di computo.

Si tratta di un primo quadro generale che abbiamo voluto condividere per fornirvi una chiave di lettura di alcune delle principali questioni, sulle quali comunque ci riserviamo eventuali aggiornamenti.

In ogni caso Confindustria sta lavorando ad un Vademecum di indicazioni operative che vi forniremo a breve.

Per maggiori informazioni contattare Valentina Giammichele
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