Gli esportatori di determinate tipologie di merci dovranno vietare contrattualmente la riesportazione in Russia o per un uso in Russia
Facciamo riferimento alla nostra precedente comunicazione sul tema per segnalare che dal prossimo 20 marzo scatteranno alcune misure introdotte con il dodicesimo pacchetto sanzionatorio che mirano a contrastare l’elusione dei divieti previsti dal Regolamento (UE) 833/2024.
In particolare, l’art. 12 octies stabilisce che gli esportatori di determinate tipologie di merci dovranno, all’atto della vendita, fornitura, trasferimento o esportazione in un paese terzo, ad eccezione dei paesi elencati nell’Allegato VIII (USA, Giappone, Regno Unito, Corea del Sud, Australia, Canada, Nuova Zelanda, Norvegia e Svizzera), vietare per contratto la riesportazione in Russia o per un uso in Russia di dette merci.
La misura antielusiva si applica alle seguenti merci:
- beni e tecnologie elencati negli Allegati XI, XX e XXXV;
- prodotti comuni ad alta priorità elencati nell’Allegato XL;
- armi da fuoco e munizioni elencate all’Allegato I del Regolamento (UE) n. 258/2012.
Il divieto non si applica all’esecuzione di contratti conclusi prima del 19 dicembre 2023 fino al 20 dicembre 2024 o fino alla loro data di scadenza, se anteriore.
L’esportatore dovrà inoltre provvedere affinché l’accordo con la controparte del paese terzo preveda rimedi adeguati in caso di violazione dell’obbligo contrattuale di cui sopra.
Infine, in caso di violazione, da parte della controparte del paese terzo, dell’obbligo contrattualmente assunto, viene previsto in capo all’esportatore l’obbligo di informare l’autorità nazionale competente non appena lo stesso viene a conoscenza della violazione.
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